Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 11-01-2011, n. 542 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G. proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania – Sezione Quinta Penale del 10 maggio 2010, con la quale veniva rigettata la richiesta di riesame dallo stesso avanzata avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Caltagirone, applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, denunciandone la violazione di legge nonchè la carenza e l’illogicità della motivazione.

Lamentava il ricorrente che i giudici del riesame si erano limitati ad un acritico richiamo alle motivazioni dell’impugnato provvedimento e che, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del reato ipotizzato in quanto non risultava dimostrata, dalle emergenze probatorie in atti, alcuna cessione di sostanza stupefacente.

Sosteneva, inoltre, la sussistenza di un bis in idem rilevabile da una precedente pronuncia di condanna per reati commessi in un arco temporale coincidente con quello entro il quale erano inquadrati i fatti per i quali era stata irrogata la misura custodiale.

Aggiungeva che il reato contestato non poteva ritenersi sussistente, in quanto la mera offerta dello stupefacente, non seguita da concreti atti di cessione, non è idonea a configurare la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Rilevava, infine, la non esaustività, ai fini probatori, delle intercettazioni utilizzate perchè relative ad un periodo di tempo estremamente contenuto (sei giorni) e prive di contenuti tali da dimostrare la effettiva cessione di stupefacente.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 5, n. 46124,15 dicembre 2008).

Con specifico riferimento al ricorso per Cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osservato che alla Corte "spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie." (SS. UU n. 11,2 maggio 2000).

Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito, anche quando, pur alla luce degli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", l’intero contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del ricorrente.

Date tali premesse, si osserva come l’ordinanza del Tribunale di Catania sia del tutto immune da censure.

In particolare, si rileva come l’ordinanza impugnata abbia dato compiutamente atto della sussistenza dei presupposti di legge posti a sostegno della misura cautelare impugnata.

Il Tribunale ha infatti evidenziato come il G.I.P. abbia operato un accurato vaglio critico delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria utilizzate dal pubblico ministero nella sua richiesta ed ha escluso la sussistenza di un bis in idem in relazione ad altri fatti per i quali il ricorrente era stato condannato, per essere diverso il periodo temporale entro il quale detti fatti dovevano essere collocati.

Dopo aver correttamente situato nel tempo le condotte illecite imputate al ricorrente, i giudici del riesame forniscono ampia ed esaustiva illustrazione della gravità del quadro indiziario a suo carico dando conto, in modo dettagliato, della rilevanza e attendibilità dei risultati delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale.

Altrettanto corretto, ad avviso di questa Corte, è l’inquadramento delle condotte ascritte al ricorrente entro l’ambito di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Come giustamente osservato in motivazione, infatti, la violazione richiamata non si configura esclusivamente con la materiale cessione dello stupefacente. Invero, il legislatore, nel menzionare le diverse, illecite condotte penalmente sanzionate, indica espressamente, tra queste, anche la "offerta" e la "messa in vendita" anticipando, quindi, la soglia di punibilità ad un momento antecedente alla vendita o alla cessione.

Ne consegue che il reato è integrato anche dalla semplice offerta o messa in vendita dello stupefacente da parte di chi ne abbia la effettiva, anche se non attuale, disponibilità, circostanza, quest’ultima, che i giudici del riesame hanno ritenuto compiutamente dimostrata, con motivazione immune da censure, dalle risultanze delle attività di intercettazione effettuate nel corso delle indagini.

Altrettanto completa ed esaustiva appare, infine, l’analisi delle esigenze cautelari che hanno indotto all’applicazione della misura effettuata dai giudici del riesame.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *