Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 11-01-2011, n. 540 Pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa, in data 20 ottobre 2009, dal Tribunale di Salerno in composizione monocratica e con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi degli art. 444 c.p.p., e ss., veniva applicata a D.M.L. la pena finale di Euro 440,00 di multa, previa conversione della pena detentiva di giorni 10 di reclusione, per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638.

Il PG ricorrente denunciava la violazione di legge, osservando come la richiamata decisione, oltre a non accennare in dispositivo all’attenuante della speciale tenuità del danno, menzionata in motivazione ed utilizzata dal Giudice nel calcolo della pena, aveva recepito una pena che le parti avevano indicato in misura inferiore ai minimi di legge in palese violazione, quindi, degli artt. 23 e 132 c.p..

Richiedeva, pertanto, l’annullamento dell’impugnata decisione con rinvio ad altro giudice del medesimo Tribunale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come correttamente osservato dal PG ricorrente, la pena irrogata dal giudice di prime cure sull’accordo delle parti, è inferiore al limite minimo di giorni quindici, indicato dall’art. 23 c.p. per la reclusione, che non poteva essere superato nella quantificazione della pena come stabilito dall’art. 132 c.p., comma 2.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione dall’art. 23 c.p. deve essere osservato sia ai fini del computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo (v., da ultimo, Sez. 2 n. 24864,16 giugno 2009).

Si è inoltre precisato che tale limite minimo trova applicazione anche in sede di patteggiamento (v., da ultimo, Sez. 2 n. 5973, 15 febbraio 2010).

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio disponendo, altresì, la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di SALERNO. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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