Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 55 Carriera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la decisione 14 marzo 2007 n. 1234, di cui è chiesta l’esecuzione col ricorso in esame, questa Sezione ha "dichiarato il diritto dell’appellante a percepire le differenze retributive tra settimo e sesto livello, maggiorate del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione, dal gennaio 1984 in poi…", con ordine di dare esecuzione alla decisione rivolto alla Gestione liquidatoria dell’ex USL FG/8, a carico della quale è stato anche posto il pagamento delle spese e degli onorari di giudizio per complessivi Euro 3000,00.

Proposto il ricorso per l’ottemperanza al giudicato, con ordinanza 11 luglio 2008 n. 3443, precisato tra l’altro che il periodo di servizio prestato dal ricorrente dopo la notifica (15 luglio 1985) del ricorso di primo grado esula dal rapporto contenzioso, è stato assegnato alla Gestione Liquidatoria dell’ex USL FG 8 il termine di 30 giorni per rimettere una documentata relazione in aggiunta ai deliberati già trasmessi ed a loro chiarimento, giacché il signor F. ha dichiarato in ricorso, e ribadito nella memoria datata 5 febbraio 2007, di aver ricevuto solo una quota afferente il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 marzo 1997, prospettando peraltro "errori di calcolo, duplicazioni di ritenute d’imposta e la non effettuata liquidazione di prestazioni accessorie" (quali compartecipazioni dell’apposito fondo per le attività "intra moenia", differenze retributive per lavoro straordinario).

Con ulteriore memoria del 7 ottobre 2008 il ricorrente ha insistito per l’estensione degli effetti della decisione n. 1234 del 2007 al periodo successivo al 31 marzo 1997 e fino al collocamento a riposo, in cui è stato alle dipendenze dell’Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Con ordinanza 20 aprile 2009 n. 2345, ribaditi i limiti del giudicato, dai quali deriva l’esclusione del periodo in questione dall’oggetto del giudizio, è stato dato atto "che la Gestione Liquidatoria della USL FG/8 (e per essa l’ASL FG) non ha dato seguito all’ordinanza istruttoria n. 3443 del 2008, omettendo di provvedere a far pervenire una relazione di chiarimenti" nei termini precedentemente indicati.

E’ stato perciò rinnovato l’ordine di deposito con assegnazione del nuovo termine di 60 giorni e nominato il commissario ad acta, nella persona del dirigente dell’Ufficio Ragioneria della Prefettura di Foggia e con spese da quantificarsi previa presentazione di apposita notula, per il caso di inutile decorso del detto termine. Più precisamente, il commissario è stato incaricato di "verificare, ed in caso negativo disporre direttamente, se con le delibere 29 maggio 2007 n. 23 e 31 maggio 2007 n. 1466 (adottate dal Commissario liquidatore e con le quali il periodo d’interesse è stato esteso fino al 1997) le differenze retributive dovute al sig. F. per le mansioni superiori svolte sono state liquidate correttamente".

Con memoria del 4 luglio 2009 il ricorrente ha precisato che – come risulta dalle allegate note dell’Azienda ospedaliera – quest’ultima ha pacificamente aderito alla decisione n. 1234/07 interpellando l’ASL al fine di corrispondergli le differenze retributive di propria competenza, senza peraltro che quest’ultima abbia fornito la necessaria collaborazione. Ha poi insistito sulla inottemperanza della stessa ASL.

Con decisione 29 dicembre 2009 n. 8876 la Sezione, dato atto che, nonostante la perdurante inottemperanza al reiterato ordine impartito alla Gestione liquidatoria dell’ex USL Foggia 8 ed alla subentrata ASL di produzione in atti di causa della relazione di cui innanzi, non risultava che il nominato commissario ad acta avesse eseguito il compito commessogli, ha rinnovato lo stesso ordine nei riguardi dell’Azienda sanitaria locale di Foggia e della Gestione liquidatoria dell’USL FG 8, assegnando loro il termine di 30 (trenta) giorni, e nel contempo ha assegnato il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dall’inutile spirare di quello fissato nei riguardi dell’Amministrazione, al già individuato commissario ad acta, stabilendo che il medesimo "si farà all’uopo carico, oltre che di espletare il mandato precedentemente conferitogli, di vigilare sin d’ora sull’operato della medesima Amministrazione, facendo comunque tenere apposita relazione al riguardo entro lo stesso termine".

Con note datate 6 e 26 marzo 2010 il commissario ad acta ha sollecitato l’Asl a trasmettere analitica e circostanziata relazione e, rispettivamente, dato atto che era stata rimessa succinta relazione in cui, tra l’altro, si rappresentava di non aver provveduto al conguaglio delle competenze accessorie perché "non si è in possesso dei dati" per indisponibilità del "software per le paghe", ha ancora sollecitato l’ASL a provvedere sulla base della documentazione cartacea ed a far pervenire la chiesta relazione corredata dalle deliberazioni nn. 23 e 2466 del 2007 del Commissario liquidatore.

In data 2 aprile 2010 l’ASL ha depositato una relazione in ordine agli importi corrisposti al signor F. per sola sorte capitale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1997 e con nota 8 aprile 2010 diretta al commissario ad acta e corredata dalle citate deliberazioni, acquisita in atti il 20 seguente, ha esposto di non aver rintracciato negli archivi la documentazione cartacea relativa al trattamento economico accessorio di cui trattasi, evidenziando come essa sia legittimamente scartabile al decorso di dieci anni e ribadendo di non essere altresì in possesso della documentazione informatica per effetto della successione di tre società operanti già l’ASL FG 8, poi divenuta ASL FG 3, sicché ha affermato di essere "nella impossibilità materiale di ottemperare a quanto richiesto dalla S.V. in ossequio alla Decisione del Consiglio di Stato n° 08876/2009".

Ciò posto, la Sezione, ricordato come il ricorrente lamenti la presenza di "errori di calcolo" e la "duplicazioni di ritenute d’imposta", nonché "la non effettuata liquidazione di prestazioni accessorie" (quali compartecipazioni dell’apposito fondo per le attività "intra moenia", differenze retributive per lavoro straordinario)", rileva come lo stato d’inerzia dell’Amministrazione e – sostanzialmente – dello stesso commissario ad acta, allo stato non venuto meno, non possa ritenersi giustificato dalla pretesa irrintracciabilità della documentazione concernente l’attribuzione al signor F. del trattamento economico accessorio. Tanto non incide, infatti, sulla possibilità di verifica da parte del commissario dei conteggi eseguiti dall’ASL in ordine alla sorte capitale, interessi e rivalutazione relativamente al trattamento differenziale inerente le competenze stipendiali, ben eseguibile in base ai dati ricavabili dalle delibere ripetutamente menzionale e relativi allegati, nonché dei cedolinipaga rimessigli dall’ASL con nota 2 novembre 2010 n. 2/17001, in atti.

Quanto alla mancata erogazione del conguaglio per trattamento accessorio, peraltro limitato – in esecuzione del giudicato e come già evidenziato con reiterata, precedente statuizione – al solo periodo dal 1° gennaio 1984 al 15 luglio 1985, esulando dal contenzioso il periodo successivo alla notifica del ricorso di primo grado -, si osserva che la pendenza del ricorso di primo grado, dapprima, e dell’appello poi avrebbe dovuto consigliare l’Amministrazione a non procederne allo scarto, ond’è che essa stessa deve ritenersi permanentemente responsabile della mancata ottemperanza, sotto questo aspetto, del giudicato. D’altro canto, essa non ha dimostrato di aver realmente proceduto a detto scarto mediante produzione del relativo verbale, sicché l’affermata impossibilità si traduce piuttosto in una mera difficoltà di rintracciare gli atti, com’è noto non idonea ad essere opposta al giudicato. Peraltro, con la menzionata nota l’ASL ha pure rimesso al commissario "il prospetto contabile da cui risultano le differenze relative al trattamento economico accessorio", in tal modo comprovando ulteriormente che di mere difficoltà si trattava.

Comunque, giacché non risulta che differenze retributive relative agli emolumenti accessori, aumentate per interessi e rivalutazione, pure rivendicate in questa sede, siano state effettivamente corrisposte, per questa parte permane l’inottemperanza da parte dell’Amministrazione.

Per questo, occorre far obbligo all’AziendaGestione liquidatoria dell’ex USL FG 8, di procedere nei sensi su espressi fino a pervenire alla completa esecuzione del giudicato mediante corresponsione materiale del relativo importo nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notifica a cura del signor F., se anteriore.

Analogo obbligo, soggetto al medesimo termine, concerne la verifica della correttezza dell’eseguito calcolo di sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria, con corresponsione parimenti materiale dell’eventuale conguaglio.

Decorso tale termine, a tanto provvederà in via sostitutoria il già nominato commissario ad acta nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dall’inutile decorso del precedente, con l’avvertenza che non saranno concesse proroghe al riguardo.

L’ulteriore domanda del ricorrente, relativa all’assunta duplicazione di imposizione fiscale, va invece disattesa in quanto la questione esula dalla giurisdizione amministrativa per ricadere in quella tributaria (cfr., al riguardo, da ultimo Cass. ss.uu., 26 giugno 2009 n. 15047).

In conclusione, sia pur nei limiti e con le precisazioni dianzi esposti l’istanza in trattazione dev’essere accolta.

Le spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese ed al compenso per l’intervento commissariale (da liquidarsi con ulteriore provvedimento a seguito della presentazione da parte del nominato di apposita, analitica e documentata richiesta accompagnata da relazione sull’esito della vicenda) non possono che far carico all’Amministrazione comunque soccombente e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie nei limiti e con le precisazioni esposti in motivazione l’istanza di ulteriore esecuzione del giudicato di cui al ricorso in epigrafe e per l’effetto:

a.- ordina all’ASL di FoggiaGestione liquidatoria dell’ex USL FG/8 di dare completa ed integrale ottemperanza al giudicato nei sensi di cui in motivazione pervenendo all’effettivo soddisfo nel termine all’uopo indicato;

b.- nel caso di ulteriore inottemperanza, a quanto sub a) provvederà il già nominato commissario ad acta nel termine fissato parimenti in motivazione;

c.- pone a carico dell’Azienda sanitaria locale di FoggiaGestione liquidatoria dell’ex USL FG/8 il compenso ed il rimborso spese, da liquidarsi con successivo provvedimento, spettanti al commissario ad acta;

d.- condanna la medesima Azienda sanitaria locale di FoggiaGestione liquidatoria dell’ex USL FG/8 al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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