Legge Regionale n. 4 del 03-04-2009 Regione Sicilia. Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 15
del 8 aprile 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Proroga esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell’articolo 6 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad
esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge
regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2009, il bilancio della Regione
per l’anno finanziario 2009, secondo gli stati di previsione dell’entrata e
della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni
presentate all’Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dalla
legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.
2. Restano in vigore le deroghe e le limitazioni all’assunzione degli impegni
e dei relativi pagamenti disposti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 3
dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24.

ARTICOLO 2

Proroga delle misure occupazionali di cui alla legge regionale 29 dicembre
2008, n. 25

1. E’ consentita, sino al 30 aprile 2009, l’utilizzazione dei soggetti di cui
ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre
2008, n. 25.
2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in 9.072 migliaia
di euro, si provvede, per l’esercizio finanziario 2009, mediante riduzione, di
pari importo, della spesa autorizzata dal comma 5 dell’articolo 3 della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B.
10.2.2.6.2 – capitolo 813901).
3. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 della legge regionale
9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Le residue
disponibilità dell’U.P.B. 10.2.2.6.2 – capitolo 813901, al netto delle
utilizzazioni di cui al comma 2, sono destinate ad incremento dell’U.P.B.
4.2.2.8.1 – capitolo 613903.
4. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25,
le parole

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