Legge Regionale n. 6 del 14-05-2009 Regione Sicilia. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 22
del 20 maggio 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Risultati differenziali

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo
netto da finanziare per l’anno 2009 è determinato in termini di competenza in
683.274 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a
legislazione vigente, per l’anno 2010 è determinato un saldo netto da
impiegare pari a 174.573 migliaia di euro, mentre per l’anno 2011 è
determinato un saldo netto da finanziare pari a 42.550 migliaia di euro.
3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare operazioni
finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’articolo 3,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 compresi quelli inclusi nel
Programma attuativo regionale 2007-2013, nelle more della definizione
dell’iter di approvazione dello stesso, per un ammontare complessivo pari a
650.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009, di 455.000 migliaia
di euro per l’esercizio finanziario 2010 e di 261.000 migliaia di euro per
l’esercizio finanziario 2011.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2007 a fronte delle
quali, alla chiusura dell’esercizio 2008, non corrispondono crediti da
riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture
contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle
competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da
eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al
rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008.
3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo,
sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della
riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli
di entrata.
4. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti
fino all’esercizio finanziario 1998, non reiscritte in bilancio entro la
chiusura dell’esercizio finanziario 2008, sono eliminate dalle scritture
contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede
all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di
detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2008.
6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione
fino all’esercizio 2007 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio
2006, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2008 non corrispondono
obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture
contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per
esecuzione di opere, qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e
gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la
gara, stabilendo le modalità di appalto.
8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su
indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione
delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti è
allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2008.
9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi,
sussista ancora l’obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme
perente da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l’interruzione dei
termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le
disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano
originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione
in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del
Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47
della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’Azienda delle
foreste demaniali della Regione siciliana.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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