T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 11-01-2011, n. 16 Personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto depositato il 21 luglio 1997, la sig.ra D.M. – insegnante di scuola materna esonerata dal servizio per inidoneità fisica dall’11 ottobre 1994 – impugna il decreto del Provveditore agli studi di Reggio Calabria n. 1 (prot. n. 54642) del 5 maggio 1997, nella parte in cui non le riconosce la dipendenza da causa di servizio delle infermità "artrosi cervico – dorso – lombare con riduzione tra C5 e C7 e L5 – S1" e "bronchite cronica".

La ricorrente deduce che nell’atto impugnato vi sarebbe palese contraddizione tra la motivazione e il dispositivo, atteso che in quest’ultimo non si fa cenno alcuno della 3^ infermità (artrosi cervico – dorso – lombare), ritenuta non dipendente da causa di servizio nella motivazione. Inoltre difetterebbe di motivazione, perché richiama puramente e semplicemente la nota del Capo d’istituto n. 658 del 16 aprile 1994, senza consentirne la valutazione del contenuto. Disattende, poi, il parere favorevole reso sulla dipendenza da causa di servizio delle predette infermità dalla C.M.O. di Messina (verbale n. 1172 dell’8 ottobre 1994), che sarebbe invece definitivo e vincolante, ai sensi dell’art. 5 bis della legge n. 472/1987. In ogni caso, i locali inadeguati nei quali la ricorrente ha svolto il suo servizio avrebbero in effetti costituito fattore perfrigerante e reumatizzante.

La ricorrente conclude, anche con successiva memoria, per l’accoglimento del gravame.

Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale ed ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010.

Il ricorso è infondato.

Non può, innanzi tutto, condividersi il primo profilo di censura denunziato, giacché la mancata inclusione della 3^ infermità (artrosi) nel dispositivo è evidente frutto di errore materiale, che non inficia la volontà provvedimentale chiaramente espressa – seppure solo in motivazione – in merito alla non riconoscibilità della dipendenza da causa di servizio dell’infermità medesima.

Né il provvedimento impugnato può ritenersi viziato in quanto non risulta ad esso allegata la relazione del Direttore didattico di Catona (nota prot. n. 658 del 16 aprile 1994). Ed invero, secondo un pacifico ed incontrastato insegnamento giurisprudenziale, il concetto di disponibilità di cui all’art. 3, della legge n. 241 del 1990 non comporta che l’atto amministrativo richiamato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al provvedimento che lo evoca, bensì che l’atto sia reso disponibile a norma della stessa legge, vale a dire che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi. In sostanza, detto obbligo determina che la motivazione del provvedimento deve essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, mentre nella motivazione "per relazione" è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi dell’atto richiamato e non invece è necessario che lo stesso sia allegato, dovendo essere messo a disposizione e mostrato su istanza di parte (T.A.R. Lazio, I, 9 luglio 2008, n. 6498).

Non può nemmeno condividersi la censura concernente una pretesa vincolatività del parere favorevole reso dalla Commissione medica ospedaliera.

Occorre in contrario osservare che l’art. 37 del D.P.R. n. 686/1957, ai fini dell’accertamento delle dipendenza dal servizio dell’infermità contratta dal pubblico dipendente, stabilisce, che "ultimati gli accertamenti sanitari gli atti relativi sono trasmessi al consiglio di amministrazione per il relativo parere". Il regolamento – applicabile ratione temporis nella fattispecie – approvato con D.P.R. 20.04.1994, n. 349, recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di infermità o lesione dipendente dal servizio, stabilisce all’art. 7 che, ultimati gli accertamenti sanitari della competente commissione medica ospedaliera quali previsti dal precedente art. 6 "l’amministrazione si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento del processo verbale di cui all’articolo precedente".

Alla stregua della su riferita disciplina regolamentare, il potere valutativo dell’organo di amministrazione attiva ai fini del riconoscimento della dipendenza o meno della malattia dal servizio è pieno ed investe sia la regolarità formale delle precedenti fasi procedimentali, sia l’esistenza del nesso di causalità fra l’infermità contratta e l’attività lavorativa resa alle dipendenze dell’ente pubblico (C.S., VI, 27 dicembre 2006, n. 7966, in fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio).

Nella specie il Provveditore agli studi di Reggio Calabria non ha sovrapposto un proprio giudizio tecnico medico legale a quello espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera.

L’ Amministrazione, invero, ha verificato ab externo le condizioni in cui è stata svolta l’attività della ricorrente, ponendo l’accento sulla circostanza che "i fattori perfrigeranti e reumatizzanti riconducibili ai locali scolastici, posti a base del riconoscimento della 3^ e 7^ infermità, non risultano attestati dal Capo d’Istituto, in termini di obiettivo riscontro".

Tale affermazione non si configura irragionevole, né arbitraria e tantomeno in contraddizione con i presupposti di fatto assunti nell’istruttoria, ove si consideri che nella relazione del Capo d’Istituto si legge che "le condizioni dei locali erano e sono non dissimili da quelle di tutte le altre scuole materne e elementari del circolo" e che "non esiste un impianto di riscaldamento centralizzato. Tuttavia la scuola è stata sempre fornita di una o più stufe elettriche, secondo il bisogno".

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa infondato e va quindi rigettato.

Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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