Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-02-2011, n. 2450 Rapporto di lavoro trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

M.E. convenne in giudizio l’ATAC chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive relative al periodo gennaio 1982 – 10 giugno 1984, in cui il M. era stato sospeso dal lavoro per motivi disciplinari.

Il pretore rigettò la domanda; il Tribunale, al contrario, la accolse e condannò l’ATAC a pagare al M. la somma di L. 26.729.260, oltre accessori di legge.

Venne proposto ricorso per cassazione e questa Corte, accogliendo uno dei motivi di ricorso, relativo all’eccezione di prescrizione, stabilì che il termine prescrizionale decorreva non dal momento del pensionamento, ma dalle singole scadenze delle differenze retributive maturate dal 19 gennaio 1982 al 10 giugno 1984.

La Corte d’Appello di Roma, giudice di rinvio, ha emesso prima una sentenza non definitiva dichiarando la prescrizione dei crediti precedenti al 9 settembre 1982 e dichiarando non prescritte le differenze successive sino al 10 giugno 1984. Eseguita una ctu contabile, ha quindi condannato l’ATAC, con sentenza definitiva pubblicata il 25 ottobre 2006, al pagamento della somma di 10.972,20 Euro, "oltre accessori, interessi al saldo e rivalutazione ad oggi, dalle rispettive scadenze".

L’Azienda ricorre per cassazione formulando due censure, con relativi quesiti di diritto. Il T. si difende con controricorso e con una memoria.

L’ATAC sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto condannarla al pagamento delle differenze retributive per un periodo più breve di quello richiesto. E’ questa una censura priva di fondamento perchè la riduzione non è una determinazione "ultra petita" e costituisce la necessaria applicazione di quanto deciso dalla Cassazione.

L’altra questione posta riguarda gli interessi e la rivalutazione. La Corte avrebbe errato nell’estendere la condanna sino all’attualità ("oltre accessori, interessi al saldo e rivalutazione ad oggi, dalle rispettive scadenze"), quando invece per il credito in questione, liquidato originariamente dal Tribunale in misura superiore (senza la decurtazione per il periodo prescritto) la società aveva provveduto al pagamento comprensivo di interessi e rivalutazione, sin dal 1998.

La censura è fondata. La sentenza della Cassazione dava atto che la condanna del Tribunale concerneva anche gli accessori e quindi il giudice di rinvio non vi si è conformato. Inoltre, il pagamento del capitale con interessi e rivalutazione nel 1998, risultava allegato e provato dall’ATAC mediante la produzione di un "atto di quietanza" a firma del M., con il quale questi, fra l’altro, dichiara di aver ricevuto la complessiva somma di 63.529.691 milioni "in totale e definitivo pagamento di tutto quanto a me spettante per sorte capitale, rivalutazione ed interessi e per spese liquidati con la sentenza 6882/98 emessa dal Tribunale civile di Roma, nonchè in conseguenza di atto di precetto notificato all’ATAC il 14 settembre 1998 dal mio procuratore M.G.A.". La produzione della quietanza era accompagnata dal relativo mandato, con timbro e firma di avvenuto pagamento in data 3 dicembre 1998.

Pertanto, il ricorso, sul punto deve essere accolto. La decisione nel merito è possibile poichè non sono necessari ulteriori accertamenti. Deve essere confermata la sentenza nella parte in cui dispone la condanna al pagamento del capitale. Mentre la condanna al pagamento degli accessori deve essere delimitata, escludendo interessi e rivalutazione successivi al 3 ottobre 1998.

Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate stante l’accoglimento parziale delle richieste del M., la posizione da questi assunta in ordine alla percezione degli interessi e della rivalutazione nel 1998 e la fondatezza della censura dell’ATAC.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la condanna ma dichiara non dovuti interessi e rivalutazione successivi al 3 dicembre 1998. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *