T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 11-01-2011, n. 15 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Consorzio C. è risultato aggiudicatario provvisorio (giusta comunicazione del 24 giugno 2009) del lotto n. 1 della procedura di gara bandita da P.I. s.p.a., con chiamata da Albo di cui all’art. 232 del D.Lg.vo n. 163/2006, per l’aggiudicazione di accordi quadro ai sensi dell’art. 222 dello stesso D.Lg.vo n. 163/2006, aventi ad oggetto il servizio dei trasporti postali e servizi accessori nell’ambito territoriale delle province di Reggio Calabria e Crotone.

Con atto notificato il 17 febbraio 2010 e depositato il 26 febbraio 2010, il Consorzio C. impugna il provvedimento di cui alla nota prot. n. 1200/ALT CAL senza data, spedita il 18.12.2009 e ricevuta il giorno successivo, con il quale P.I. s.p.a. – a seguito delle verifiche di rito – lo ha escluso dalla gara de qua, per violazione dell’art. 38, lett. g), del D.P.R. n. 163/2006, in quanto nei riguardi della consorziata "Il Corriere group s.r.l." sono emersi carichi pendenti per gli anni di imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

Deduce i seguenti motivi:

I) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Il ricorrente avrebbe dovuto essere avvisato dell’avvio del procedimento di esclusione.

II) Violazione dell’art. 38 del D.Lg.vo n. 163/2006 e del punto 14 della lettera di invito. Eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti e illogicità. Vizio del procedimento.

La società "Il Corriere group" non avrebbe avuto conoscenza – al momento della dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata per la partecipazione alla gara (febbraio 2009) – delle pendenze tributarie addebitatele. Solo successivamente, nel mese di novembre 2009, le sono state notificate n. 3 cartelle, relative al solo anno di imposta 2005. In ogni caso essa, appena venuta a conoscenza delle pendenze, ha immediatamente chiesto e ottenuto da Equitalia E.tr. s.p.a. la loro rateizzazione.

Il ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.

La convenuta P.I. s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa, per mancata notifica al controinteressato, potenziale aggiudicatario, Consorzio Laziale Cooperativo Co.La.Coop. sostenendo nel merito – con articolate contro deduzioni – l’infondatezza del ricorso e chiedendo la sua reiezione.

A seguito dell’incombente istruttorio disposto dal Tribunale, l’Agenzia delle entrate ha depositato in giudizio copia delle cartelle esattoriali notificate alla "Il Corriere group", completa delle relative relate.

Con successive memorie, le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. In particolare, il Consorzio ricorrente ha dedotto che le cartelle esattoriali a carico de "Il Corriere group s.r.l." che hanno determinato le pendenze tributarie e, conseguentemente, la sua esclusione dalla gara non sarebbero state legalmente notificate, risultando gli avvisi di ricevimento sottoscritti da persone non chiaramente identificabili, ovvero ignote alla società (sig. Abadessa Giuseppe), in quest’ultimo caso non sarebbe indicato il motivo della mancata notifica diretta nei confronti del destinatario e non sarebbe stata inviata la prescritta informativa successiva per raccomandata.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010.

Il collegio ritiene superfluo esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla difesa di P.I. s.p.a., giacché lo stesso è infondato nel merito.

Non può trovare accoglimento la prima censura (violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990) avanzata da parte ricorrente, in quanto – ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della medesima legge, il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. E ciò a prescindere dal fatto che P.I. s.p.a. ha depositato in giudizio copia della corrispondenza intercorsa, in merito alla rilevata sussistenza di pendenze fiscali, con la società "Il Corriere group" prima dell’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara del consorzio C..

La controversia in esame si incentra sulla sussistenza o meno a carico della "Il Corriere group s.r.l." – aderente al Consorzio C. – di pendenze fiscali ostative alla partecipazione alla gara in questione, per avere essa "commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse", ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lg.vo n. 163/2006.

Il consorzio ricorrente afferma in proposito (secondo motivo) che la società interessata non avrebbe avuto cognizione delle pendenze in questione prima del 17 febbraio 2009 (data di presentazione dell’offerta) e non potrebbe dunque considerarsi responsabile di inadempimenti fiscali "definitivamente accertati", in quanto le cartelle esattoriali non pagate non le sarebbero state notificate prima della predetta data e, successivamente, sarebbe stata richiesta e concessa rateizzazione del dovuto.

Le cartelle in discussione sono le seguenti:

MOD U60 – 09420060015263757 di Euro 23.558,02;

MOD 770S – 09420070011358447 di Euro 5.089,72;

MOD U60 – 09420070011358447 di Euro 29.374,77;

MOD U60 – 09420070021904849 di Euro 33.114,77;

MOD U60 – 09420070041852743 di Euro 14.258,69;

MOD 770S – 09420090004537162 di Euro 14.925,84;

MOD U60 – 09420090004537162 di Euro 1.068,07;

MOD 770S – 09420090004537162 di Euro 276,78.

A seguito degli accertamenti istruttori disposti dal Tribunale, è emerso che, in effetti le ultime tre cartelle sopra elencate (MOD 770S – 09420090004537162 di Euro 14.925,84; MOD U60 – 09420090004537162 di Euro 1.068,07 e MOD 770S – 09420090004537162 di Euro 276,78) sono state notificate solo in data 24 giugno 2009.

Invece, le restanti cinque cartelle risultano notificate ben prima del 17 febbraio 2009 e precisamente:

MOD U60 – 09420060015263757 di Euro 23.558,02, notificata l’11 ottobre 2006;

MOD 770S – 09420070011358447 di Euro 5.089,72, notificata il 12 aprile 2007;

MOD U60 – 09420070011358447 di Euro 29.374,77, notificata il 12 aprile 2007;

MOD U60 – 09420070021904849 di Euro 33.114,77, notificata il 30 ottobre 2007;

MOD U60 – 09420070041852743 di Euro 14.258,69; notificata il 12 febbraio 2008.

L’Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale di Palmi ha depositato in giudizio copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, che dimostrano l’effettuazione delle notifiche in parola.

In proposito, sono inammissibili le contestazioni formulate nel presente giudizio da parte ricorrente.

Ed invero, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, la notificazione a mezzo posta, si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico e l’avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che – essendo munito della fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare – in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione – sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l’atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che qualora si intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell’avviso di ricevimento, occorre proporre la querela di falso – anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale – a meno che dallo stesso contesto dell’atto non risulti in modo evidente l’esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente (come 30 febbraio) o anteriore a quella della formazione dell’atto notificato o non ancora maturata. Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell’atto di notifica mentre, in ogni altro caso, tale valutazione deve avvenire nell’ambito dell’apposito giudizio per querela di falso (Cass., II, 22 aprile 2005, 8500; Cass. SS.UU., 27 aprile 2010, n. 9962).

Nella fattispecie, dunque, il collegio – non risultando proposta querela di falso – non può mettere in discussione l’avvenuta notifica delle cartelle in contestazione.

Ne discende che la società interessata non può considerarsi ignara delle pendenze tributarie contestatele. Né ha rilievo la circostanza che delle pendenze medesime sia intervenuta una rateizzazione, dato che ciò non esclude, ma anzi conferma, il carattere della definitività del debito, proprio perché la rateizzazione implica la certezza dell’ammontare e dell’esistenza della pretesa erariale, la quale non può essere più contestata in sede giudiziale (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 15 novembre 2010, n. 1314).

Il ricorso in esame si appalesa quindi infondato e va rigettato.

Sussistono tuttavia i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *