Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 32
del 10 luglio 2009
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO;
Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell’art. 17-bis dello
Statuto regionale è stata avanzata;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati
regionali
1. Il comma 1 dell’articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n.
29, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è
sostituito dai seguenti: