Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 11-01-2011, n. 533 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Genova confermò il decreto 20.5.2010 del Gip del tribunale di Genova di sequestro preventivo di una unità navale in relazione ai reati di evasione dell’Iva sull’importazione e di destinazione di carburante acquistato come esente dalle accise ad usi soggetti ad imposta;

che l’indagato W.D. propone ricorso per Cassazione fondato su due motivi;

considerato che in data 24.11.2010 l’indagato ha fatto depositare regolare dichiarazione di rinuncia al presente ricorso debitamente autenticata;

che, ai sensi dell’art. 591 c.p.p. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per rinuncia;

che, in applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 500,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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