T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 11-01-2011, n. 7 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2008 n. 19, indiceva la procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore nel settore scientifico disciplinare ICAR 14 presso la Facoltà di Architettura.

Successivamente il Rettore, con decreto del 18 luglio 2008 n. 273, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 19 agosto 2008, nominava componenti della commissione giudicatrice del predetto concorso il Professore G.N., ordinario presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, il Professore G.P., associato presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Firenze ed il Prof. N.M., ricercatore confermato presso la Facoltà di architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.

La sopra citata commissione si riuniva, preliminarmente, in data 27 ottobre 2008, per prendere visione dell’elenco dei candidati, decidere il calendario delle successive riunioni, stabilire le modalità generali di svolgimento delle prove e determinare i criteri di valutazione comparativa delle prove concorsuali, sia scritte che orali, al fine dell’attribuzione dei singoli giudizi.

La procedura concorsuale si articolava nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche di ciascun candidato; quindi, in una prima prova scritta, consistente nella redazione di un tema relativo al settore scientifico disciplinare della progettazione architettonica ed urbana; poi nella prova grafica ed infine nella prova orale.

La Commissione giudicatrice, a conclusione dell’espletamento delle predette prove, in data 11 dicembre 2008, redigeva una relazione finale in cui, all’unanimità, nominava quale vincitore, all’esito dell’operata valutazione comparativa, il dr. A.R..

Successivamente, in data 23 dicembre 2008, il Prorettore dell’Università degli Studi Mediterranea, con decreto n. 452, approvava gli atti del concorso in oggetto e ne dichiarava vincitore il dr. R..

2. La dott.ssa C.S.V.A., ritenendo il citato provvedimento illegittimo ed erroneo, lo impugnava, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge: art. 14 D.P.R. 487/1994; art. 97 Cost; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento.

Dalla lettura dei verbali si evince che al termine della prima prova scritta, svolta in data 10 dicembre 2008, la Commissione ha provveduto, dopo la ricezione degli elaborati, a chiudere, sigillare con il timbro del dipartimento e quindi siglare la busta grande unitamente a quella piccola contenente le generalità del candidato, apponendo poi sulla linguetta staccabile i numeri.

All’esito della prova grafica, svoltasi l’11 dicembre 2008, i Commissari hanno riportato su ogni singola busta consegnata da ciascun candidato la data, la sigla con la firma, hanno riunito in un’unica busta tale elaborato con il tema redatto il giorno precedente ed hanno rimosso da ciascuna la linguetta con il riferimento numerico, apponendo, però, illegittimamente, un numero progressivo su ogni busta, coincidente con quello assegnato, ab origine, ad ogni concorrente.

La Commissione ha così violato l’obbligo di conservare l’anonimato dei predetti plichi, posto che, con l’apposizione di un dato numerico ben visibile sulle singole buste, ha reso immediatamente e chiaramente riferibili gli elaborati ai rispettivi autori, creando le condizioni per una valutazione non imparziale dei candidati, implicante disparità di trattamento ed ingiustificati favoritismi.

La preventiva conoscenza, da parte dell’organo valutativo, della paternità dei compiti è, inoltre, comprovata dal fatto che nel verbale di correzione degli elaborati ci si riferisce in più di un’occasione a "la candidata", con ciò dimostrando che i commissari erano già a conoscenza dell’identità dell’autore degli elaborati esaminati.

2) Violazione di legge art.4 D.P.R. 117/2000, violazione dei criteri di massima predeterminati dalla Commissione il 27/10/2008; eccesso di potere per irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti.

Nella prova orale la commissione ha, ingiustificatamente ed in violazione dei predeterminati criteri, omesso la trattazione in contraddittorio con il singolo concorrente, dei titoli dallo stesso presentati; titoli che sono stati dunque giudicati unilateralmente dai commissari in assenza del necessario confronto con i candidati.

Mancando il prescritto contraddittorio, i candidati risultano privati della possibilità di pretendere il ripristino dei termini effettivi del proprio profilo, con conseguente grave vulnus non solo al diritto individuale di ciascun concorrente di essere esaminato "per quello che è e per quello che ha fatto", ma anche alla obiettività ed alla correttezza complessiva della procedura concorsuale. Nel caso di specie, la descrizione del curriculum della ricorrente è inficiato da macroscopici errori ed omissioni che hanno, con tutta evidenza, finito per offrire del valore e della qualificazione di essa ricorrente una rappresentazione incompleta e di livello inferiore alla realtà, rendendo radicalmente illegittimo ed erroneo, oltreché tecnicamente incongruo ed inattendibile, il giudizio finale sulla stessa espresso dalla commissione.

3) Violazione di legge art.4 D.P.R. 117/00, art.97 Cost, violazione dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento, violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione il 27/10/2008; eccesso di potere per irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, difetto di motivazione.

Il riduttivo giudizio collegiale sui titoli e sull’attività scientifica dei candidati, espresso dalla Commissione giudicatrice, ha disatteso le finalità del citato art. 4.

Si costituivano l’Università ed il controinteressato R., contestando gli assunti avversari e concludendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 135 del 7 aprile 2009 il Tribunale, "considerata a) l’oggettiva corrispondenza del numero progressivo delle buste, contenenti gli elaborati, ed il numero assegnato, all’inizio, ai dodici concorrenti; b) il riferimento a "la candidata" contenuto in alcuni giudizi individuali sulle prove scritte", accoglieva la domanda cautelare e sospendeva l’efficacia degli atti impugnati.

3. A seguito della predetta decisione cautelare l’Università Mediterranea, con decreto del rettore del 14 maggio 2009 n. 165, annullava, in autotutela, il D.R. n. 452 del 23 dicembre 2008 di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice, il D.R. n. 458 del 23 dicembre 2008 di nomina ed inquadramento nel ruolo di ricercatori non confermati del Dott. R., e solo alcuni verbali della Commissione esaminatrice, ovvero a partire dalla seconda riunione (prova scritta) in poi e, precisamente, i verbali della II, III, IV, V e VI riunione, lasciando valido ed efficace il verbale di valutazione dei titoli dei candidati.

A seguito del citato decreto di annullamento, l’Università Mediterranea, con raccomandata inviata il 19 giugno 2009, comunicava alla Dott.ssa V.A. la parziale rinnovazione della procedura in esame, fissando in particolare le date di convocazione per la ripetizione delle prove scritte e della prova orale.

Con ricorso notificato il 14 luglio 2009 e depositato il successivo giorno 16 luglio la concorrente contestava i provvedimenti suddetti ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge: art. 97 Cost. e artt. 45 d.p.r. 117/2000; violazione dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento, eccesso di potere per irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, difetto di motivazione.

L’Università ha disatteso la mai impugnata pronuncia cautelare del Tar, che, esplicitamente, alla luce della ravvisata violazione del principio dell’anonimato, ha ritenuto l’intera procedura concorsuale viziata da illegittimità ed ha sospeso tutti gli atti impugnati. Pertanto, in ossequio a quanto affermato dal Tar nell’ordinanza n. 135/09, alla quale l’Università ha inteso prestare acquiescenza, tutte le prove relative al concorso in esame dovevano svolgersi ex novo, al fine di ristabilire la legalità in precedenza violata per il mancato rispetto della par condicio.

L’Amministrazione, invece, senza alcuna motivazione, ha disposto la rinnovazione limitatamente alle prove scritte ed alla prova orale, mantenendo validi ed efficaci l’esame ed il giudizio articolato dalla commissione sui titoli presentati dai concorrenti, atti però anch’essi inficiati dalle violazioni riscontrate dal Collegio e tuttora privi di effetti. Così procedendo, l’Università è incorsa nella palese violazione delle norme in epigrafe indicate, essendo noto che, nella vigenza di un’ordinanza sospensiva dell’efficacia di uno o più atti, l’Amministrazione non può, in via di autotutela, conseguire – in tutto o in parte – gli stessi effetti degli atti sospesi, la sua condotta assumendo, altrimenti, non solo valenza illegittimamente violatrice e, comunque, elusiva del giudicato cautelare, ma anche rilevanza sotto il profilo risarcitorio.

Peraltro il verbale che l’amministrazione ha ritenuto di non annullare era stato oggetto di specifica censura, con il secondo motivo dell’originario ricorso ancora pendente.

2) Violazione di legge: art. 97 Cost.; eccesso di potere per irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

Il provvedimento, qui impugnato, è altresì illegittimo in quanto in base ad esso, in palese violazione dei cogenti principi generali vigenti in materia di concorsi pubblici, la nuova correzione delle prove scritte nonché la valutazione della prova orale saranno effettuate dalla medesima – e non da altra e diversa – Commissione giudicatrice.

L’Amministrazione, nel rispetto delle norme che regolano la corretta azione amministrativa informandola ai principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza, avrebbe, invece, dovuto sostituire i commissari giudicatori.

E ciò tanto più nel caso in esame in cui uno dei candidati – quello la cui nomina è stata medio tempore annullata – sia stato nelle more del ricorso proposto ab origine, immesso in ruolo in qualità di docente del corso di Progettazione Architettonica, III anno, nel Corso di Laurea in Costruzione e Gestione dell’Architettura, nella Facoltà di Architettura ove uno dei membri della commissione, il prof. Neri, è ordinario di Composizione architettonica e urbana.

Anche in questo secondo giudizio si costituivano l’Università ed il controinteressato R., contestando gli assunti avversari e concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Con un terzo ricorso notificato il 22 dicembre 2009 e ritualmente depositato la dott. A.V. contestava gli esiti della rinnovata procedura concorsuale, che vedeva nuovamente vincitore il dott. R..

Deduceva: 1) Violazione di legge art. 97 Cost.; violazione dei criteri di massima; eccesso di potere per irrazionalità, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Il progetto grafico redatto dal vincitore presenta evidenti carenze ed incongruenze, manifesti errori logici e strutturali, che avrebbero dovuto impedire il conseguimento della sufficienza e che, sebbene accertate dalla Commissione, sono state, invece, irragionevolmente valorizzate, convertendo addirittura le assodate carenze in "ricercato disvalore" reputato meritevole di apprezzamento;

2) Violazione di legge: art. 97 Cost. e art. 14 dpr n. 487/94; violazione dei criteri di massima, violazione dei principi di legalità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza. La Commissione ha proceduto all’apertura delle buste nominative e di conseguenza al riconoscimento della prova scritta e pratica solo al termine della discussione orale, in chiara violazione della normativa in materia e precludendo peraltro ai candidati di trattare nella prova orale l’esame dei propri elaborati. Inoltre la Commissione non ha dato conto delle modalità con le quali sono state svolte le provi orali, non risultando, come riportato dal Direttore amministrativo nella nota del 1° settembre 2009, "quante e quali siano state le domande predisposte dalla commissione… nonché i criteri e le modalità con le quali siano state poste all’uno o all’altro candidato".

Col terzo motivo poi la ricorrente sostanzialmente ribadiva censure già formulate nei precedenti gravami tanto in ordine alla erronea valutazione dei propri titoli quanto in ordine alla necessità che essi, in sede di rinnovazione della prova, fossero riesaminati da altra Commissione.

Si costituivano il controinteressato e l’amministrazione, contestando, quest’ultima anche a mezzo di relazione e documenti, gli assunti avversari dei quali chiedevano la reiezione.

5. In vista dell’udienza di merito le parti private hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza pubblica dell’1 dicembre 2010 le cause sono state chiamate e poste in decisione.

6. I tre ricorsi, per l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, devono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza.

7.1. In ordine al primo ricorso ritiene il Collegio che, nonostante l’intervento in autotutela dell’amministrazione, questo non possa, a stretto rigore, essere dichiarato integralmente improcedibile.

Con Decreto Rettorale n. 165 del 14 maggio 2009 l’Università ha, infatti, annullato le prove concorsuali oggetto di impugnativa, ma non ha annullato il verbale della 1° riunione della Commissione giudicatrice, tenutasi il 9 dicembre 2008, concernente la valutazione dei titoli e dell’attività scientifica dei candidati, sul quale pure la dott. V.A. ha svolto censure.

Può, dunque, ritenersi improcedibile solo il primo motivo di ricorso, avendo l’Università provveduto – in adesione al dictum cautelare (ord. n. 135/09) che su tale motivo si era esplicitamente soffermato – ad annullare in via di autotutela gli "atti che appaiono inficiati dalla violazione del principio dell’anonimato".

Occorre, dunque, prendere in esame il secondo e terzo motivo di ricorso, a mezzo del quale la deducente denunzia tutti gli errori e le omissioni in cui sarebbe incorsa la Commissione nella valutazione del suo curriculum.

Dette censure, che risultano, comunque, sostanzialmente riproposte anche nei successivi ricorsi, meritano di essere vagliate unitamente ai motivi del secondo ricorso, quello proposto avverso il decreto rettorale sopramenzionato, che detta valutazione ha fatto salva.

7.2. La dott. V.A. lamenta che la Commissione, nella riunione tenutasi il 9 dicembre 2008, nella valutazione del suo curriculum sarebbe incorsa in molteplici errori ed omissioni. Ella segnala in particolare quanto segue:

"- la Dott.ssa C.S.V.A. si laurea 110/110 e lode presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria nell’anno 1995 e non nell’anno 2002, come indicato nel profilo curriculare;

– è stato del tutto omesso che il dottorato di ricerca in "Progettazione Architettonica" conseguito alla Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de San Sebastiàn, Universidad del Paìs Vasco, Spagna sul tema "Idea, Forma y Materia", con una tesi dal titolo "La tierra y el mar. La arquitectura en el borde litoral’, 2003, ha ottenuto la menzione di "Doctorado Europeo"e la valutazione di "Sobresaliente cum laude por unanimidad". (Tesi di dottorato finalista e selezionata al V Concurso bienal de Tesis Doctorales de Arquitectura de la Fundaciòn Caja de Arquitectos, 2005, e oggetto di menzione speciale al XII Seminario e Premio Internazionale di Architettura e Cultura Urbana di Camerino);

– l’istante ha vinto, presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria – Dastec, 2004/2005, contemporaneamente due assegni di ricerca e non uno come indicato erroneamente nel verbale di valutazione titoli; il primo dall’intestazione "Analisi e progetto del sistema costiero calabrese: restauro del paesaggio, waterfront, strutture portuali e attrezzature per il turismo"; il secondo dal titolo "Aree dimesse in Calabria. Resti di una industrializzazione mancata come possibili frammenti di un paesaggio alternativo", ma a quest’ultimo ha rinunciato essendo anche assegnataria dell’altro;

– con specifico riguardo, poi, all’attività didattica, costituente profilo fondamentale della valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice ha affermato che la deducente è stata "collaboratrice all’attività didattica della Facoltà di Architettura Reggo Calabria dal 2002/2003; in qualità di assistente alle esercitazioni, prima e successivamente in qualità di professore a contratto in Progettazione Architettonica (ICAR142 cfu) dal 2000/2001". Sennonché, l’attività didattica in effetti svolta dalla istante è stata assai più intensa, ricca ed articolata di quella sopra descritta. La Dott.ssa V.A. è stata, infatti, collaboratrice all’attività didattica della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria dal 1995; prima in qualità di assistente volontario, nel 1998 ha vinto il concorso di tutor, nel 1999 è nominata cultore della materia, quindi: Professore a contratto di Progettazione Architettonica (ICAR 14 -2 cfu), a.a. 2000/01; Professore a contratto di Progettazione Architettonica (ICAR 14 -2+2 cfu, a.a. 2001/02; Professore a contratto di Progettazione Architettonica (ICAR 14 -2+2 cfu), a.a. 2002/03; Professore a contratto di Progettazione Architettonica (ICAR 14 -2+2 cfu), a.a. 2003/04; Professore a contratto di Progettazione Architettonica (ICAR 14 -4 cfu), a.a. 2006/07; Professore a contratto di Progettazione Architettonica (ICAR 14 -4 cfu), a.a. 2007/08;

– la ricorrente è stata invitata a partecipare a numerosi (17) stages e seminari di progettazione architettonica e urbana nazionali e internazionali, dei quali 8 e non 5, come erroneamente asserito dalla Commissione in qualità di tutor e 2 come docente, non menzionati;

– il profilo della ricorrente delineato dall’organo valutativo non evidenzia che l’istante ha fatto parte del comitato organizzatore di diversi convegni e laboratori nazionali e internazionali ed è stata moderatore in alcuni convegni; ha ottenuto diverse borse di studio finalizzate alla ricerca, sia in Italia che all’estero, anche su bando del Ministero degli Esteri italiano e del Ministerio de los Asuntos exteriores spagnolo;

– riguardo all’attività di ricerca, altro elemento determinante nella valutazione comparativa dei candidati, la Commissione esaminatrice ha indicato, genericamente, che "la Dott.ssa V.A. ha condotto attività di ricerca presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria – Dastec e presso l’E.T.S.A, con particolare attenzione al rapporto tra architettura e città di mare ed al paesaggio dei sistemi litoranei", senza specificare l’arco temporale durante il quale entrambe le attività sono state svolte e tralasciando di menzionare la collaborazione effettuata presso lo studio di un docente spagnolo. In particolare la ricorrente ha collaborato alla didattica e alla ricerca sia in Italia, dal 1995, presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria – Dastec, centrata in particolar modo sul fronte a mare dello Stretto di M., sia all’estero, dal 1997, presso la E.T.S.A. de San Sebastiàn, U.P.V., Spagna, dove ha usufruito di borse di studio e contratti presso lo stesso ateneo. Ha svolto, inoltre, attività di ricerca in Spagna anche presso lo studio di C.P., ordinario di Progettazione Architettonica presso la E.T.S.A. de La Coruña in Galizia, Spagna con particolare attenzione al rapporto tra architettura e città di mare;

– la commissione ha citato la partecipazione della ricorrente a concorsi nazionali ed internazionali, ma ha omesso di segnalare – pur trattandosi di circostanza di ovvia rilevanza – che ha vinto otto (8) premi complessivamente in dette tipologie concorsuali; ha documentato la redazione di un considerevole numero di monografie (dodici) di cui 10 (dieci) in collaborazione e due in forma individuale; di esse una è corso di pubblicazione mentre dell’altra però non è stato specificato che è composta da oltre 350 pagine, scritta in lingua spagnola, pubblicata all’estero e cofinanziata dal Colegio Oficial de Arquitectos VascoNavarro;

– in relazione alla ricorrente viene inoltre omessa la sua partecipazione, individuale, presso la Triennale di Milano 2005, alla Mostra Architetti Italiani under 50; di contro, nei curriculum dei candidati C., R. e S. è specificata la loro partecipazione, quale gruppo, alla Biennale di Venezia;

– ancora, nel profilo della Dott.ssa V.A. non viene assolutamente menzionata la sua partecipazione all’associazione P., mentre nel giudizio dei candidati F. e M. si accenna all’importante attività svolta nell’ambito della predetta associazione, appartenenza che rivela, per il Dott. M., "un impegno costante" e per la Dott.ssa F. "l’organizzazione di mostre, eventi culturali legati all’architettura e iniziative di carattere editoriale col gruppo P.".

7.3. Il Tribunale ritiene tali omissioni illegittime, riguardando esse aspetti molto significativi e qualificanti in relazione al posto messo a concorso. Tra quelle indicate in ricorso, risultano particolarmente importanti quelle concernenti l’attività didattica, l’attività di ricerca, il conseguimento di premi, nonché pure l’anzianità di laurea (dato che appare significativo specie perché il vincitore R. si è laureato nel 1999, mentre la ricorrente, laureata nel 1995, nel profilo curriculare risulta aver conseguito la laurea addirittura nel 2002).

Né persuade la considerazione difensiva secondo cui i titoli anche non menzionati sarebbero stati ugualmente valutati, in quanto ciò non può certamente valere per gli evidenti errori sull’anno di conseguimento della laurea o ancora sull’inizio della collaborazione nell’attività didattica; né importa che il giudizio finale sia stato, comunque, eccellente, perché la candidata conserva l’interesse, in atto e per la futura carriera, ad una corretta registrazione e considerazione delle sue esperienze di studio e professionali.

Esiste poi una manifesta discrasia rispetto alle valutazioni fatte per gli altri candidati, che pure impone una riconsiderazione dei curricula: titoli identici (es: partecipazione all’associazione P.) o di minor spessore (es: partecipazione, di gruppo, e non individuale, presso la Triennale di Milano 2005, alla Mostra Architetti Italiani under 50) sono stati presi in considerazione per altri candidati e non risultano, invece, vagliati per la ricorrente.

Risulta, inoltre, violato anche l’art. 4 D.P.R. n. 117/2000: non sono state, infatti, valorizzate per la ricorrente le esperienze didattiche e di ricerca all’estero e di contro per il R. non si è provveduto a distinguere il suo specifico apporto individuale, nel contesto del progetto presentato alla Biennale di Venezia, in collaborazione con altri professionisti (pure questi concorrenti, che hanno, infatti, ricevuto, per questo progetto, una valutazione analoga a quella del R., a conferma della mancanza di individuazione del contributo soggettivo dato al progetto).

8. A quanto sin qui rilevato deve aggiungersi che la valutazione dei titoli, fatta salva con il Decreto rettorale n. 165/09, e l’intera procedura concorsuale successiva devono essere comunque annullate, risultando fondato il secondo motivo del secondo ricorso.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha precisato, con argomentazioni che il Collegio condivide, che quando si debba procedere ad una nuova valutazione di candidati l’Amministrazione deve affidare l’incarico ad una diversa commissione, affinché sia garantito che il nuovo giudizio si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (in termini Cons. St., V, 16 giugno 2009 n. 3882 e giurisprudenza ivi citata e anche Cons. St., VI, 4 agosto 2009 n. 4893; vd. anche Tar Lazio, I, 16 luglio 2010 n. 26342; Tar Umbria, I, 21 maggio 2008 n. 193 che, proprio con riferimento a concorso per ricercatore, ha imposto la rinnovazione con nuova commissione in un caso in cui si era violata la regola dell’anonimato con l’apposizione di una dicitura aggiuntiva sulla busta esterna, tale da risalire alla paternità dell’elaborato). È "invero conforme a ragionevolezza e comune esperienza ritenere che la serenità di una commissione esaminatrice sia oggettivamente compromessa, nel momento in cui è obbligata a rinnovare la propria attività – con evidente dispendio di tempo ed energie – dopo che sia stata accertata l’irregolarità del suo precedente operato su impulso di taluno dei concorrenti" (Tar Venezia, I, 15 gennaio 2004).

Ne consegue che illegittimamente la rinnovazione della procedura concorsuale, peraltro già illegittima in quanto parziale, sia stata affidata alla medesima Commissione.

Ed anche a voler tener conto di un orientamento più pragmatico e meno rigoroso che sostiene che la necessità di procedere alla modificazione della composizione di una Commissione giudicatrice, nel caso di rinnovazione (anche parziale) di una procedura ritenuta illegittima e quindi annullata, non rivesta carattere generale, ma debba essere valutata in base alla concreta natura del procedimento concorsuale e alla natura e alla rilevanza delle illegittimità che sono state riscontrate nella procedura annullata (vd. Tar Napoli, II, 19 gennaio 2010 n. 187 e Cons. St., VI. 6 luglio 2010 n. 4300), l’esito sarebbe identico.

Si tratta, infatti, qui di un concorso universitario, con un numero limitato di candidati, la cui rinnovazione, dopo il suo integrale espletamento, era dovuta ad una violazione delle regole dell’anonimato ed oggi anche ad una valutazione dei titoli dei candidati carente e manifestamente illogica e tale da far emergere profili di disparità di trattamento.

Per di più uno dei candidati – quello la cui nomina è stata poi annullata – era stato immesso in ruolo in qualità di docente del corso di Progettazione Architettonica nel Corso di Laurea in Costruzione e Gestione dell’Architettura, nella Facoltà di Architettura ove uno dei membri della commissione, il prof. Neri, è ordinario di Composizione architettonica e urbana.

La fattispecie in esame deve, quindi, farsi rientrare in quei casi nei quali l’amministrazione doveva (e deve) rinnovare la procedura con una diversa Commissione giudicatrice, perché solo una nuova Commissione potrà assicurare il rispetto dei doveri di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Ritiene il Collegio che in sede di rinnovazione per la ricostituzione della Commissione con altri componenti si dovrà seguire la procedura introdotta dal decreto legge n. 180/2008, convertito in legge n. 1/2009, tenuto conto dell’apposita norma transitoria contenuta nell’art. 1, co. 8 (in termini Tar Umbria, I, 4 maggio 2010 n. 278, la cui efficacia è stata mantenuta dal Cons. St., con ord.n. 5658/10).

9. Quanto sin qui affermato, importando ex se l’annullamento di tutti gli atti impugnati, esclude la necessità di esaminare le ulteriori doglianze; tuttavia, in vista dell’ulteriore rinnovazione del concorso, il Tribunale stima opportuno dar succintamente conto anche del secondo motivo, formulato col terzo ricorso.

Al fine di tutelare il principio dell’anonimato la Commissione ha ritenuto di procedere all’apertura delle buste nominative, e di conseguenza al riconoscimento della prova scritta e pratica, solo al termine della discussione orale.

Detto modus procedendi è palesemente illegittimo.

Esso è in evidente contrasto con il co. 6 dell’art. 14 D.P.R. n. 487/94, secondo il quale "Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti" ed è, peraltro, illogico rispetto ai criteri di massima fissati dalla Commissione (allegato n. 1 alla seduta preliminare del 27 ottobre 2008) secondo cui la prova orale dovrà articolarsi anche nella "discussione delle due prove scritte" (evidentemente non sulle tracce in astratto, ma sul modo in cui in concreto sono state svolte dai candidati) e poi "il concorso si chiuderà con un vincitore soltanto se la Commissione avrà ritenuto sufficienti almeno tre giudizi su quattro (titoli, prova scritta, prova pratica, prova orale) relativi ad un candidato".

10. Per tutte le considerazioni che precedono i ricorsi in esame devono essere accolti, con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati.

Le spese, secondo l’ordinario principio della soccombenza, vanno poste a carico dell’Amministrazione, mentre possono essere compensate nei riguardi del controinteressato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Università degli Studi di Reggio Calabria al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida forfetariamente in Euro 4.500, oltre IVA e CPA come per legge; dichiara compensate le spese nei riguardi del controinteressato R..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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