T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 11-01-2011, n. 46 Enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, già dipendente in convenzione con i Centri di Formazione Professionale già prima del 29.09.1981, a seguito del superamento di concorso per titoli ed esami, era stata inserita, ai sensi della L.R. n.32/84 nel ruolo speciale ad esaurimento della Regione Campania personale convenzionato.

Con il presente gravame impugna gli atti concernenti il proprio inquadramento in ruolo ai sensi della Legge Regionale n.14/91, nonché la decisione con la quale la Commissione Governativa di controllo sugli atti della Regione Campania precisava "che il periodo 01.09.1986 -31.12.91 risulta utile ai soli limitati fini dell’attribuzione della posizione giuridica ed economica", escludendo la computabilità del periodo in parola nel servizio di ruolo.

L’istante si duole degli stessi, in punto di legittimità, sotto il profilo della plurima violazione di legge.

All’udienza pubblica del 2 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il Tribunale osserva, in conformità con il proprio costante orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, T.A.R., sez. III, 25 gennaio 1999 n.116; Id., 17 maggio 1996 n.388) quanto segue:

– la l. r. n. 32 del 1984 ha istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale della formazione professionale subordinandone l’immissione al possesso di determinati requisiti ed al superamento di un concorso per titoli ed esami;

– la l. r. n. 14 del 1991, di modifiche ed integrazioni della precedente, dispone che il personale di cui all’art. 1 della l. r. n. 32/1984 è inserito nel ruolo del personale della G. R. (non più, dunque, nel ruolo speciale ad esaurimento, ma, anche se in soprannumero, nel ruolo ordinario del personale giuntale; cfr. art. 5);

– in particolare, l’art. 1, quarto comma, prevede, per l’inquadramento, criteri e corrispondenza e dotazioni organiche (Tab. 1 dove si richiede una anzianità di servizio di quattro anni e sei mesi per la specificità del personale), nonché decorrenza dall’1.1.1992;

– l’art. 2 disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale dall’1.9.1986 (data delle declaratorie di livello ex lege n. 32) al 31 dicembre 1991, nell’ambito della dotazione organica ed in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali; al secondo comma precisa che l’anzianità di servizio prestato a far data dal 1986 è considerata utile a tutti gli effetti; al terzo comma conferma l’assegno ad personam per salvaguardare i superiori trattamenti economici corrisposti presso i centri di formazione;

– l’art. 5 infine stabilisce che gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento di cui al precedente art. 1 decorrono dall’1.1.1992.

In considerazione del richiamato quadro normativo di riferimento, con la delibera giuntale n. 5331/1991, ammessa al visto tutorio con prescrizioni, la Regione Campania ha provveduto all’inquadramento del personale di cui alle citate ll.rr. n. 32 del 1984 e n. 14 del 1991.

In particolare, la l. r. n. 14 del 1991 ha soppresso, con l’abrogazione disposta dal suo art. 4, il ruolo speciale ad esaurimento a suo tempo previsto dalla legge n. 32 del 1984; ruolo speciale che, peraltro, già sotto la vigenza della l. r. n. 32 del 1984 non aveva ricevuto concreta attuazione.

Anche in considerazione di tale situazione fattuale, quindi, la novella legge regionale n. 14 del 1991 ha definitivamente escluso la possibilità di attivare il citato ruolo speciale.

Ciò non significa, peraltro, che la l. r. n. 14/1991 abbia frustrato le aspettative del personale della formazione professionale al riconoscimento del servizio già reso alla Regione: l’art. 2 riconosce difatti l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego regionale a decorrere dall’1.9.1986, con la previsione che "il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente art. 1, daIl’1.1.1986, data di effettiva assunzione in servizio, sino al 31.12.1991, è quello previsto dalla l. r. n. 23 del 1989 e successivo accordo……….. in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali".

L’anzianità di servizio prestato a far data dall’1.9.1986 è considerata utile a tutti gli effetti".

La previsione regionale appena trascritta, già riconosce, dunque, la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con gli ex dipendenti della formazione professionale, a partire dall’1.9.1986; non vi è dunque ragione di seguire parte ricorrente ove richiede l’accertamento del rapporto di pubblico impiego intercorso, quantomeno a partire da tale data, con la regione Campania.

Infondato è anche il motivo di ricorso col quale la ricorrente deduce la violazione della legge n. 1369 del 1960.

Essa sostiene, in sostanza, la violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, al fine di vedersi riconosciuto il rapporto di pubblico impiego con la Regione anche prima dell’1.9.1986 (sin dalla data di assunzione presso i Centri di Formazione Professionale) e quanto meno dal 29.9.1981, data alla quale il personale interessato all’inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento doveva esser già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con i centri di formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell’art. 6 della l. r. n. 40 del 1977. Si osserva al riguardo che, secondo la costante giurisprudenza, l’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, a norma del quale i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti in materia di intermediazione di mano d’opera sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che abbia utilizzato effettivamente le loro prestazioni, pur applicandosi nei confronti della generalità degli enti pubblici deve intendersi riferito alle sole attività che presentino i tipici contenuti sostanziali dell’esercizio d’impresa: pertanto non è invocabile quando, come nel caso di specie, venga in considerazione l’esercizio di funzioni istituzionali (Cfr., da ultimo, Cons. St. IV, n. 968 del 1994).

D’altra parte, la legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 1978 e la l. r. n. 40 del 1977 hanno previsto l’attuazione della formazione professionale, oltre che direttamente per mezzo di strutture pubbliche, anche mediante convenzione con enti privati dotati di particolari requisiti per l’accesso ai finanziamenti regionali. Ora, l’espressa previsione di un sistema misto, pubblico e privato, esclude che possa configurarsi un rapporto di pubblico impiego simulato: essendo l’interposizione espressamente ammessa dalla legge, come tale non può essere considerata fittizia. (Cfr. Tar Campania, Napoli, IV^ n. 215 del 1991, confermata dalla IV sez. del Cons. St. con sentenza n. 88 del 1996).

Con riferimento, poi, al preteso riconoscimento del servizio prestato presso gli enti gestori della formazione professionale di provenienza, deve rammentarsi che con D. P. R. n. 10 del 15.1.1972, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione professionale sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario.

La competenza regionale in materia di formazione professionale non importa che il relativo servizio debba essere necessariamente imputato alla regione, della quale sarebbero organismi dipendenti o strumentali quelli preordinati ad erogare lo stesso servizio.

Invero la formazione professionale potrebbe essere organizzata mediante lo schema del servizio pubblico oggettivo; questo potrebbe essere costituito da organismi costituiti secondo scelte autonome individuali o associative e programmati nonché controllati dalla regione (Cfr. C. S. V, n. 88/1996 citata). Tale tipologia è stata scelta dalla regione Campania con L. R. n. 40/1977, il cui art. 1 (come sostituito con L. R. n. 62/1981) dispone nel senso della libertà di esercizio dell’attività di formazione professionale, sia pure sotto il controllo e direzione della Regione, in piena adesione ai principi posti dalla legge cornice 21.12.1978 n. 845 (cfr. art. 2, 3, e 5).

In particolare l’art. 6 della L. R. n. 40/1977, ha individuato quali strutture formative, pel tramite delle quali attuare i programmi regionali di formazione professionale, le seguenti:

a) centri regionali di formazione professionale;

b) organismi di addestramento professionale, costituiti in base a decisioni espressione di autonomia privata o associativa (organismi di origine sindacale, imprenditoriale, consorziale etc.);

Solamente per i centri sub a) la L. R. n. 40/77 ne disciplina l’organizzazione (art. 14) demandando alla G. R. la determinazione dell’organico del personale, ed (art. 25) il (re) inquadramento (cfr., anche l’art. unico della L. R. 4.5.1979 n. 20) del personale già posizionato nei livelli funzionali della carriera esecutiva e di quello docente tecnico pratico, in possesso di licenza media o titolo equipollente, inquadrato nel livello esecutivo.

Per il personale dipendente dagli organismi privati di formazione professionale, la L. R. n. 40/77 ha, invece, previsto, la formazione di un Albo regionale (poi istituito con L. R. 22.4.1982 n. 24, art. 1), avente essenzialmente una funzione di garanzia della competenza degli operatori e la cui appartenenza non dimostra assolutamente l’esistenza di un rapporto di impiego con la regione, ma costituisce tramite necessario, nel rispetto delle leggi sul collocamento, per l’assunzione presso gli enti gestori della formazione professionale.

Può dunque pervenirsi ad una prima statuizione, determinante ai fini del prosieguo della corrente decisione, e cioè l’eterogeneità del rapporto d’impiego con i centri di formazione professionale rispetto a quello instaurato con la Regione (recte: con i centri regionali di formazione professionale). Il primo rapporto fu costituito con i centri, espressione di autonomia privata o associativa in genere; il secondo concerne l’Amministrazione pubblica a livello regionale.

Tutta la normazione regionale sopravvenuta alla 40/1977 non crea, contrariamente a quanto adombrato dalla ricorrente, alcun processo di omogeneizzazione ma lascia, nettamente, distinte le posizioni dei due tipi di personale sopracitato; mentre è solamente con il superamento del concorso previsto dall’art. 2 della L. R. n. 32/1984, che i dipendenti dei centri gestiti dagli organismi di cui alle lett. b) e c) della l. r. n. 40 del 1977 (come l’odierna ricorrente), conseguono lo status di dipendenti regionali con applicazione del relativo trattamento giuridico ed economico (art. 3 comma II° L. R. n. 32/1984; art. 2 comma 1° L. R. n. 14 del 1991).

Non possono pertanto essere invocati, ai fini di legittimare il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso i centri di addestramento professionale di provenienza, le disposizioni della L. R. n. 40/77 e della L. R. n. 19/1981. Difatti:

1) l’art. 25 della 40/1977, riguarda il personale docente ed amministrativo dei centri regionali di formazione professionale già inquadrato nella carriera esecutiva (I comma) ovvero nel livello esecutivo ed in possesso di licenza media o titolo equipollente (II comma);

2) la L. R. n. 19/81 prevede l’ipotesi che venga revocato, per inadempimento dell’organismo associativo gestore, l’affidamento dei corsi di addestramento professionale, stabilendo, per tale evenienza, che l’analogo ente subentrante nelle attività formative deve assorbire il personale già operante nelle attività trasferite, il quale personale conserva i diritti giuridico economici già quesiti; la norma dunque esclude ogni soluzione di continuità nel rapporto lavorativo dei citati dipendenti in occasione del mutamento del relativo datore di lavoro che, come il precedente, non ha natura di soggetto pubblico.

Essa è conseguentemente non invocabile ai fini di supportare la pretesa azionata al riconoscimento dell’anzianità pregressa successivamente all’inquadramento nei ruoli regionali

Le spese vanno regolate, secondo il principio della soccombenza, a carico della ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a)rigetta il ricorso;

b)condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro.1.500,00#.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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