Decreto del presidente della giunta regionale n. 8 del 11-03-2008 Regione Toscana.

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione
della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 “Tutela del patrimonio
zootecnico soggetto a predazione”)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 7
del 18 marzo 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 8/R)

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

visto l’articolo 42 dello Statuto;

visto l’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26
(Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) e in
particolare l’articolo 4;
visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 “Tutela del patrimonio
zootecnico soggetto a predazione”);
visto il parere del comitato tecnico della programmazione (CTP),
espresso nella seduta del 13 novembre 2008;
visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale”);
vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 22
dicembre 2008, n. 1090;
visto il parere della II commissione – Agricoltura espresso nella
seduta del 4 febbraio 2009;
visto il parere del Consiglio della autonomie locali espresso nella
seduta del 20 febbraio 2009;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2009, n. 163;

Considerato quanto segue

1. Alla luce dell’esperienza applicativa del d.p.g.r. 15/R/2006
occorre apportarvi alcune modifiche, atte a perseguire con più
efficacia gli obiettivi della l.r. 26/2005 sia in materia di
contributi per la realizzazione delle opere di prevenzione che di
contributi per i contratti assicurativi;
2. è opportuno che l’aggiornamento dell’elenco dei comuni che
registrano la presenza di animali predatori avvenga anche su
richiesta delle province, in virtù del loro ruolo nell’attuazione e
gestione delle misure di intervento;
3. in considerazione delle nuove tecnologie, presenti e future
occorre estendere le tipologie di opere di prevenzione oggetto di
contributo;
4. e’ opportuno correggere le disposizioni circa le
caratteristiche delle stalle o ricoveri per gli animali e delle
recinzioni metalliche o elettriche, che hanno fortemente limitato
l’adesione a tali strumenti di prevenzione da parte degli allevatori;
5. è necessario adeguare al diritto vigente le disposizioni
concernenti due dei tre requisiti prescritti agli imprenditori
agricoli per poter accedere ai contributi, ovvero la redditività ed
il possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali;
6. occorre riscrivere i criteri per la determinazione dei
contributi, in modo da far riferimento ai prezzari di pertinenza,
ove esistenti; mentre nel caso dei sistemi di allerta e
sorveglianza, non contemplati dai prezzari, occorre procedere con il
metodo della scelta tra più preventivi;
7. occorre aggiornare e migliorare le disposizioni sulle spese
ammissibili, in modo da renderle omnicomprensive delle fattispecie
cui si riferiscono;
8. è opportuno prevedere una mitigazione al divieto di varianti
progettuali e di modifiche delle azioni in corso d’opera, ammettendo
quelle non sostanziali e non incidenti su elementi che hanno assunto
rilievo per l’approvazione del progetto da parte della pubblica
amministrazione;
9. occorre riscrivere la disposizione sui criteri di
ripartizione dei fondi fra le province e le comunità montane (enti
competenti all‘erogazione dei contributi), poiché il sistema sinora
adottato si è rivelato inefficiente per le amministrazioni coinvolte
e anche, in alcune aree, inefficace per la platea dei beneficiari;
occorre perciò modificare sia il sistema di riparto, e cioè i
parametri presi a riferimento, che il procedimento (e la sua
tempificazione), introducendo la rimodulazione in modo da
ottimizzare l’assegnazione delle risorse;
10. è necessario intervenire per ovviare alle criticit
evidenziate nella determinazione del valore degli animali morti,
preso a riferimento per la determinazione del contributo; la
previsione attuale dei soli valori riconosciuti dall’ISMEA è
insufficiente, perché le località prese a riferimento dall’ ISMEA
possono non essere in territorio toscano e perché molte delle
specie oggetto di aggressione non rientrano tra quelle oggetto di
valutazione da parte della stessa ISMEA; occorre pertanto riferirsi
anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA), le cui mercuriali, ove esistenti, sono funzionali alla
determinazione del valore per le specie iscritte ai rispettivi libri
genealogici;
11. di accogliere il parere della II commissione – Agricoltura e
di adeguare conseguentemente il testo;

si approva il presente regolamento:

ARTICOLO 1

Sostituzione all’articolo 2 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R è sostituito dal
seguente:

“2. L’elenco dei comuni in cui sono presenti animali predatori può essere
aggiornato con deliberazione della Giunta regionale anche su richiesta della
provincia interessata.”

ARTICOLO 2

Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. La rubrica dell’articolo 3 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituita dalla
seguente: “Opere di prevenzione oggetto di contributo”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“c) i sistemi di allerta e/o di sorveglianza.”

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente:
“c bis) l’acquisto e l’addestramento di cani appartenenti a razze idonee alla
custodia dell’allevamento”.

ARTICOLO 3

Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 15/R/2006 è
sostituita dalla seguente:
“ c) avere le dimensioni idonee al numero di capi allevati per i quali è
necessario garantire protezione dagli animali predatori”.

ARTICOLO 4

Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
Recinzioni metalliche o elettriche

1. Sono oggetto di contributo la costruzione, la ristrutturazione o
l’ammodernamento di recinzioni che hanno le seguenti caratteristiche:
a) consistere in strutture realizzate in metallo a maglie variabili o con
materiale elettrico destinate a proteggere gli animali dalla predazione;
b) essere realizzate all’interno dell’azienda richiedente;
c) essere adeguate a impedire ai predatori di penetrare;
d) avere dimensioni idonee in relazione al numero di capi allevati per i quali
è necessario garantire protezione dagli animali predatori e comunque non
superiore al parametro di 1 ettaro ogni 2 unità bestiame adulto (UBA);
e) garantire l’accesso ai fondi recintati mediante la realizzazione di almeno
un passaggio che comunque assicuri gli effetti e la continuità della
recinzione.
2. Le recinzioni non costituiscono fondo chiuso ai sensi dell’articolo 25
della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”) ove non abbiano le caratteristiche ivi previste
per configurare un fondo chiuso e devono essere rispettate le prescrizioni di
cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588
(Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole).”

ARTICOLO 5

Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. La rubrica dell’articolo 6 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituita dalla
seguente: “Sistemi di allerta o sorveglianza”.

ARTICOLO 6

Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal
seguente:
“2. Le aziende agricole possono essere beneficiarie dell’aiuto se:
a) dimostrano adeguata redditività, ai sensi del regolamento di cui
all’articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2007 n. 45 (Norme in materia di
imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). Fino all’entrata
in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi i criteri previsti
dalla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2002, n. 1201 (Piano di
sviluppo rurale) parte IV, misura 1, allegato IV 1.1;
b) sono gestite da soggetti dotati di sufficienti conoscenze e competenze
professionali attestabili dal possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale (IAP) o dall’iscrizione nel registro delle imprese
come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori-coltivatori diretti
unitamente all’effettivo esercizio delle attività di allevamento di animali;
c) rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali.”

ARTICOLO 7

Sostituzione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. L’articolo 10 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
Criteri per la determinazione del contributo e spese ammissibili

1. Il costo dell’investimento è computato secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di opere edili, in base al prezzario del provveditorato regionale
alle opere pubbliche per la Toscana;
b) nel caso di recinzioni, in base al prezzario per le opere in agricoltura
approvato dalla Giunta regionale. Nel caso il prezzario non contenga le voci,
si segue il criterio della lettera c);
c) nel caso di sistemi di allerta o di sorveglianza, in base alla scelta
motivata fra tre preventivi presentati da ditte in concorrenza tra di loro.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 , 4 , 5 e 6 , sono inoltre
considerate spese ammissibili, se coerenti con le altre spese relative
all’opera finanziata ed eque rispetto ai prezzi di mercato:
a) le spese generali e gli onorari di progettazione e direzione lavori, gli
studi di fattibilità e i costi per l’acquisto di brevetti;
b) i lavori in economia, se si tratta di prestazioni poste in essere
direttamente dall’ azienda. Tali prestazioni sono valutate tenendo conto del
tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in
vigore per l’attività eseguita.”

ARTICOLO 8

Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. Il comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“2. Non sono ammesse varianti progettuali né modifiche delle azioni a meno
di varianti non sostanziali al progetto che non ne modifichino l’importo, le
finalità e il posizionamento nella graduatoria redatta dall’ente locale. “

ARTICOLO 9

Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 15/R/2006

1. L’articolo 13 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
Criteri di ripartizione dei fondi fra province e comunità montane

1. I fondi disponibili sul bilancio regionale per contributi alla
realizzazione delle opere di prevenzione di cui al presente capo sono
ripartiti ogni anno fra le province e le comunità montane con le seguenti
modalità:
a) assegnazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 marzo, secondo i
seguenti parametri:
1) quanto al 20 per cento, sulla base del numero UBA per bovini, ovicaprini
ed equini risultante dai dati dell’ultimo censimento dell’istituto nazionale
di statistica (ISTAT);
2) quanto all’ 80 per cento, sulla base dei danni registrati nell’anno
precedente.
b) rimodulazione delle risorse, da effettuarsi entro il 31 ottobre, sulla base
dell’ammontare delle richieste di contributo pervenute a ciascun ente.”

ARTICOLO 10

Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 15/R/2006

1.Il comma 3 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 15/R/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Il valore degli animali morti è determinato sulla base dei prezzi fissati
dall’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Per le
razze iscritte al libro genealogico il valore degli animali morti è
determinato sulla base dei prezzi ricavabili dalle mercuriali presso la locale
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ove
esistenti; in caso di assenza si fa riferimento al prezzo maggiormente
ricorrente nei mercuriali delle altre CCIAA della Toscana. Qualora il valore
dell’animale morto iscritto al libro genealogico non è presente in alcuna
delle CCIAA della Toscana, il prezzo di riferimento è quello fissato da ISMEA.
In caso di aborto il danno equivale al 30 per cento del prezzo dell’animale
adulto come sopra determinato.”

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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