Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 11-01-2011, n. 530 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 19/4/2010, ha respinto l’appello, ex art. 322 bis c.p.p., presentato nell’interesse di C.C.M., quale legale rappresentante della S.I.M., avverso il provvedimento di rigetto Della istanza di restituzione delle quote societarie e dell’immobile, sito in (OMISSIS), emesso dal Gip presso il Tribunale di Bergamo in data 12/3/2010, con revoca della misura cautelare limitatamente ai saldi attivi dei conti correnti, accesi dalla stessa C. presso la Banca di Legnano, agenzia di (OMISSIS) e presso la Banca Popolare di Sondrio, agenzia n. (OMISSIS). Il sequestro de quo, finalizzato alla confisca, era stato disposto in relazione al procedimento che vedeva indagato P.A. ed altri, marito della predetta, per duplice violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. Propone ricorso per Cassazione la difesa della C., con i seguenti motivi: – ha errato il decidente nel considerare che l’immobile possa essere stato acquistato con somme costituenti il prezzo del reato e che lo stesso bene possa essere oggetto di reato, anche in considerazione che l’atto di vendita venne rogato in epoca di molto precedente al tempo in cui si sarebbero consumati i reati in ordine ai quali si procede;

– l’immobile de quo è stato acquistato dalla S.I.M. e non dal P., il quale ricopriva la qualità di amministratore della detta società, all’epoca s.r.l., per cui costui non è stato mai proprietario dell’appartamento;

– il P. risulta indagato per una duplice violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, nelle rispettive e distinte qualità di amministratore unico della Polimarc s.p.a. e della Baronchem s.p.a., per fatti commessi il (OMISSIS), di tal che non può essere disposta la confisca per equivalente trattandosi di reati tributari in dipendenza della irretroattività del disposto di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, perchè i motivi in esso proposti si palesano manifestamente infondati. La argomentazione motivazionale, svolta dal decidente, è del tutto logica, corretta ed esaustiva.

Il Tribunale rileva che: dagli atti di indagine è emerso che le quote della S.I.M. sono state acquistate dall’allora marito della C., P.A., il 7/11/06 al loro valore nominale, nonostante la società fosse nel frattempo divenuta proprietaria di un immobile di pregio; la C. tra il 1998 e il 2006 ha dichiarato redditi esigui, incompatibili con l’acquisto delle quote e con la disponibilità e la gestione di un immobile di quel tipo; al momento della esecuzione del sequestro il P. era domiciliato in (OMISSIS) nell’appartamento di (OMISSIS).

Sulla base di tali plurimi elementi il giudice di merito ha considerato che correttamente il Gip aveva ritenuto fittizia la intestazione delle quote societarie e dell’immobile alla C. e ad affermare la riconducibilità, dal punto di vista sostanziale di tali beni all’indagato P., presupposto necessario e sufficiente, nell’immutato quadro indiziario, a disporre il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

Le censure mosse non possono trovare ingresso, perchè con esse si tende a una rivalutazione delle emergenze istruttorie, in violazione del disposto ex art. 325 c.p.p., secondo cui il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in indicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativi, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. S.U. 26/6/08, n. 25932).

Quanto, in particolare, alla eccepita inapplicabilità al caso di specie della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, in quanto detto disposto normativo non può avere efficacia retroattiva, si osserva quanto segue.

E’ indubbio che la confisca per equivalente trovi applicazione per i reati tributari commessi a far data dalla entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 (e cioè dall’1/1/08).

Tuttavia occorre tenere presente che sono stati contestati al P. e agli altri coindagati reati aventi natura "dichiarativa", onde anche se le fatture sono state emesse nel corso dell’anno 2007, il momento perfezionativo del reato deve farsi coincidere con le trasmissioni delle dichiarazioni in via telematica (avvenuta nel 2008) e con il correlativo termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale, quindi in epoca ampiamente successiva all’entrata in vigore della citata L. n. 244 del 2007.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la C. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità la stessa, a norma dell’art. 616 c.p.p., deve essere, altresì, condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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