Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 11-01-2011, n. 529 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.A. proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza, in data 23 aprile 2010, della Corte d’Appello di Roma, 4^ Sezione Penale con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione nei confronti del Dott. P. A., giudice nel procedimento pendente nei suoi confronti, per violazione delle norme urbanistiche e violazione di sigilli, innanzi al Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina.

La Corte d’Appello fondava la propria decisione sul fatto che la dichiarazione di ricusazione fosse priva di documentazione allegata e risultasse omesso il prescritto deposito della stessa presso l’ufficio del Giudice ricusato.

La ricorrente denunciava, con un primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e) per erronea applicazione dell’art. 38 c.p.p. come richiamato dall’art. 41 c.p.p., comma 1 e l’illogicità della motivazione in violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, osservando che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la mancanza della documentazione allegata era giustificata dall’impossibilità materiale di provvedere al deposito.

Trattandosi, infatti, di verbale di udienza relativo all’assunzione di un testimone, la trascrizione della fonoregistrazione era stata depositata, come certificato dalla cancelleria del Giudice ricusato, solo in un momento successivo al deposito della dichiarazione di ricusazione.

Aggiungeva di aver tuttavia provveduto alla immediata integrazione della dichiarazione non appena avuta la disponibilità del documento.

Con il secondo motivo di ricorso lamentava che la Corte d’Appello aveva erroneamente interpretato il disposto dell’art. 38 c.p.p., comma 3, poichè la dichiarazione di ricusazione era stata tempestivamente depositata presso la cancelleria del giudice competente a decidere, mentre copia della stessa era stata successivamente depositata presso la cancelleria del Giudice ricusato sempre nei termini.

Rilevava, a tale proposito, che dovendosi provvedere agli adempimenti richiesti dal citato articolo 38 presso due uffici diversi, la produzione documentale non poteva necessariamente avvenire contestualmente e che il deposito della copia era comunque nei termini perchè intervenuto prima che il giudice della ricusazione verificasse l’ammissibilità della dichiarazione.

Insisteva, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nelle sue richieste, nessuna censura di inammissibilità poteva essere mossa alla ricorrente la quale ha proceduto nel rispetto delle formalità richieste dalle disposizioni in precedenza richiamate.

Come si afferma, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, richiamata dalla ricorrente e dal PG (Sez. 2, n. 3123, 28 gennaio 2004), la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e richiede, a pena di inammissibilità, la scrupolosa osservanza dei termini e delle forme prescritte, ivi compresa la presentazione di copia della stessa presso la cancelleria del giudice ricusato che, però, non deve avvenire entro un termine specifico, che la norma non indica, nè, tantomeno, immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione presso il Giudice competente per la decisione.

Il limite temporale ultimo per il perfezionamento della procedura mediante il deposito della copia predetta è, invece, quello coincidente con la verifica dell’ammissibilità della ricusazione da parte del giudice competente, da effettuarsi "senza ritardo" ai sensi dell’art. 41 c.p.p., comma 1.

Nella fattispecie, la copia della dichiarazione di ricusazione risulta depositata presso la cancelleria del giudice ricusato in data 21 aprile 2010, mentre la Corte d’Appello valutava l’ammissibilità della dichiarazione (presentata il 20 aprile 2010) il 23 aprile 2010, con la conseguenza che il deposito doveva ritenersi tempestivo.

Fondato appare, inoltre, anche il secondo motivo di ricorso.

Risulta adeguatamente documentata dalla ricorrente la impossibilità di allegare alla dichiarazione di ricusazione la documentazione sulla quale la stessa era fondata, trattandosi di trascrizione di fonoregistrazione depositata e resa disponibile in data successiva come certificato dalla cancelleria del Giudice ricusato.

Il contenuto della stessa, subito prodotta dopo il deposito, non era peraltro ricavabile dal verbale d’udienza avente contenuto riassuntivo.

Date tali premesse, si osserva che, sebbene il disposto dell’art. 38 c.p.p., comma 3, richieda inequivocabilmente, tra le formalità previste per la dichiarazione di ricusazione, come testualmente indicato, che la stessa sia depositata "assieme ai documenti" ciò nondimeno, l’oggetti va impossibilità di fornire la predetta documentazione contestualmente all’istanza non può legittimare la sanzione di inammissibilità della ricusazione proposta, nulla potendosi addebitare a chi non ne poteva disporre.

Una diversa, restrittiva lettura della norma applicata priverebbe ingiustamente il soggetto interessato della possibilità di ricusare il giudice ogni qualvolta, per fatto da lui non dipendente, non disponga dei documenti da allegare.

A conclusioni analoghe era peraltro già pervenuta questa Corte, sebbene con riferimento a diversa fattispecie concernente l’impossibilità di presentare tempestiva dichiarazione di ricusazione "prima del termine dell’udienza", trattandosi di udienza svolta in comune diverso da quello della Corte di appello e terminata dopo l’orario di chiusura della cancelleria (Sez. 5 n. 34877,24 agosto 2004).

In conclusione, va ribadito il principio di diritto (formulato nella decisione 3123/04 precedentemente richiamata) secondo il quale "il termine per completare le modalità di presentazione della dichiarazione di ricusazione con il deposito presso l’ufficio del giudice ricusato di copia della dichiarazione coincide non solo con i limiti temporali di cui all’art. 38 c.p.p., comma 1, ma anche entro quello di cui all’art. 41 c.p.p., comma 1 in cui la Corte verifica "senza ritardo "l’ammissibilità della dichiarazione di ricusazione".

Deve poi affermarsi l’ulteriore principio che, ai fini della declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, il giudice competente deve tenere conto dell’oggettiva e dimostrata impossibilità di allegare, contestualmente alla dichiarazione di ricusazione, i documenti di cui all’art. 38 c.p.p., comma 3.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio alla Corte d’Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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