T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 11-01-2011, n. 4 Personale ospedaliero : funzioni superiori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La presente causa verte sulla legittimità della deliberazione in data 23/6/2006, con la quale il Direttore Generale della A.U.S.L. di Forlì ha conferito al Dr. M.G. – odierno contro interessato – l’incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa di Cardiologia a cui aspirava anche il Dr. G.L.M., odierno ricorrente.

A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti: Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 1, comma 1, L. n. 421 del 1992, oltre che eccesso di potere, sotto i profili della carenza di motivazione e dello sviamento della causa tipica dell’atto.

Egli solleva inoltre, in subordine all’eventuale reiezione delle predette censure, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15/ter, 2° comma, del D. Lgs. n. 502 del 1992, in relazione agli artt. 76 e 97 Cost.. Con motivi aggiunti di ricorso egli censura, altresì, i verbali della Commissione giudicatrice (atti depositati dall’amministrazione resistente con la costituzione in giudizio), sotto i profili dell’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

L’amministrazione sanitaria intimata, costituitasi in giudizio, eccepisce innanzitutto l’inammissibilità del gravame, principalmente per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, secondariamente per carenza di interesse del ricorrente a impugnare un atto non autoritativo, che, in quanto tale, è privo di alcuna efficacia lesiva nei confronti della posizione giuridica dello stesso.

In subordine, nel merito, l’Azienda U.S.L. di Forlì chiede che il ricorso sia respinto per infondatezza dello stesso e che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese di lite.

Si è inoltre costituito in giudizio il Dr. M.G. – a cui è stato affidato l’incarico in questione – parimenti eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e subordinatamente chiedendo, nel merito, la reiezione del gravame per infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva, in via pregiudiziale ed esaustiva ai fini del decidere, che va accolta l’eccezione sollevata da entrambe le controparti resistenti in ordine al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Secondo il predominante orientamento della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili e dei giudici amministrativi (orientamento dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi), esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie – come è quella in esame – relative a provvedimenti assunti dal Direttore Generale nell’ambito delle procedure svolte ai sensi dell’art. 15 ter del D. Lgs. n. 502 del 1992, quale introdotto dal D. Lgs. n. 229 del 1999, per il conferimento di incarico di direzione di una struttura complessa; in tali ipotesi infatti, la scelta del sanitario cui conferire l’incarico viene effettuata all’interno di una rosa individuata dalla Commissione, la quale non opera, però, una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, ma esprime esclusivamente un giudizio di idoneità. Pertanto, l’incarico risulta conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ricercandosi non il migliore in senso assoluto, ma il migliore anche in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce l’incarico da ricoprire, senza che la relativa normativa indichi i criteri da seguire, con ciò risultando espressione di attività riconducibile alla capacità di diritto privato dell’Amministrazione (v. Cass. SS.UU. Civ. 5/3/2008 n. 5920; 16/4/2007 n. 8950; 28/11/2005 n. 25042; C.G.A.R.S. 12/4/2007 n. 324; Cons. Stato, sez. V, 29/12/2009 n. 8850; 5/2/2007 n. 432).

Dalle considerazioni che precedono consegue che il procedimento previsto dall’art. 15 ter del D. Lgs. n. 502 del 1992 non ha carattere concorsuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di scelta avente carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L., nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita commissione per requisiti di professionalità e capacità manageriali. Dalle suddette considerazioni discende, ulteriormente, che le relative controversie (attinenti sia alla procedura di selezione sia all’atto del Direttore Generale) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in veste di giudice del lavoro privato e pubblico privatizzato ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. SS.UU. civili, 5/3/2008 n. 5920 cit.).

D’altra parte, si deve osservare che anche al ricorrente era nota l’attribuzione della causa all’A.G.O., tanto è vero che egli ha instaurato analogo giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro – che è stato già deciso da tale Collegio giudicante con sentenza n. 65 del 2009.

In considerazione di tale fatto, non si procede, pertanto, alle indicazioni relative alla "translatio iudicii" richieste dall’art. 11, commi 1 e 2, del Codice Processo Amministrativo.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia – Romagna, Bologna, (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Condanna il ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore della azienda U.S.L. di Forlì e del Dr. M.G., delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di Euro. 6.000,00 (seimila/00) oltre c.p.a. e iv.a., di cui: Euro. 3.500,00 oltre c.p.a. e i.v.a. in favore dell’Azienda U.S.L. di Forlì ed Euro 2.500,00 oltre c.p.a. e i.v.a., in favore del Dr. M.G..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *