T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, Sent., 11-01-2011, n. 2 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La presente controversia verte sulla legittimità del provvedimento in data 2/6/1997, con cui l’amministrazione comunale di Bologna ha respinto la domanda di condono edilizio presentata dal dante causa dell’odierna ricorrente al fine di sanare un edificio ad uso agricolo da questi abusivamente realizzato in Bologna, via S. Barbara civici 151719.

A sostegno dell’impugnativa, C. s.p.a. deduce motivi in diritto rilevanti eccesso di potere sotto i profili di: illogicità, difetto di motivazione, nonché rilevanti violazione degli artt. 32 e 33 della L. n. 47 del 1985, in relazione all’art. 40 della stessa legge, quali disposizioni richiamate dall’art. 39 L. n. 724 del 1994.

Il comune di Bologna, oppostosi in resistenza, chiede che il ricorso sia respinto per infondatezza di tutti i motivi di impugnativa.

Alla pubblica udienza del 28/10/2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

La Sezione deve rilevare che il ricorso va respinto, risultando infondate tutte le censure ivi rassegnate. In particolare, è destituito di fondamento il primo motivo, rilevante l’illogicità e la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, poiché il Collegio ritiene che il diniego di sanatoria oggetto di causa sia ampiamente motivato sia in modo diretto sia "per relationem", con il riferimento al parere contrario espresso precedentemente dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 17/9/1996. Il provvedimento e il precedente parere indicano, infatti, le concrete ragioni del diniego; ragioni costituite sia dall’impatto dell’edificio – di considerevoli dimensioni -sull’area in questione, soggetta a tutela vincolistica di cui alla L. n. 1497 del 1939 sulle bellezze naturali, sia dall’utilizzo di materiali non congrui rispetto a tale contesto vincolato.

Nel sistema delineato dagli artt. 31 e segg. L. n. 47 del 1985, poi ripreso dall’art. 39 L. n. 724 del 1994, il diniego di sanatoria relativamente a manufatti realizzati in area soggetta a tutela paesaggistica non richiede una diffusa motivazione, ben potendosi basare "per relationem", anche sul semplice rinvio agli atti acquisiti nel corso del procedimento e/o a quelli formati dall’autorità preposta alla tutela del vincolo (v. da ultima: Cons. Stato, sez. V, 6/9/2010 n. 6457).

Le ragioni indicate nel gravato diniego appaiono inoltre perfettamente coerenti e logiche rispetto al contesto ambientale tutelato nel quale l’edificio della ricorrente – peraltro avente destinazione agricola in zona che urbanisticamente non ammette detto uso – è stato abusivamente realizzato.

Né a migliore sorte è destinata la seconda censura del ricorso, risultando evidente che l’utilizzo, nel provvedimento impugnato, della locuzione "inaccettabilità" in luogo di quella ritenuta corretta dalla ricorrente "incompatibilità", costituisce – a tutto concedere – una mera irregolarità dell’atto, da valutarsi pertanto quale mero utilizzo di un termine atecnico che, però, in quanto tale, non è certamente idoneo a scalfire la legittimità del diniego sul punto della effettuata corretta valutazione di incompatibilità tra l’edificio rurale da assentire in sanatoria e l’area – soggetta a tutela paesaggistica – sulla quale è stato realizzato.

Per quanto sopra esposto, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto anche conto del rilevante valore economico del manufatto oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del comune di Bologna, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di Euro. 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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