Legge Regionale n. 2 del 09-01-2009 Regione Toscana. Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 1
del 16 gennaio 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore
agricolo forestale (ARSIA), già istituita con legge regionale 10 giugno 1993,
n. 37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel
settore agricolo forestale “ARSIA”), è organismo tecnico operativo e
strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e
dotato di autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dalla
presente legge.
2. Al fine di favorire lo sviluppo integrato dei territori rurali, la
competitività delle imprese agricole e forestali, la qualità e la sicurezza
delle produzioni agroalimentari, la multifunzionalità delle attività agricole
e la diffusione dei processi produttivi sostenibili, l’ARSIA:
a) persegue la sinergia e l’integrazione tra mondo scientifico e sistema
produttivo, promuovendo lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione e
sviluppando azioni di sostegno alla diffusione e al trasferimento
dell’innovazione nel settore agricolo, forestale ed agroindustriale;
b) assume iniziative di formazione e di aggiornamento dei tecnici in
raccordo con il sistema regionale della formazione;
c) gestisce sistemi di informazione, monitoraggio e supporto finalizzati
allo sviluppo agricolo e rurale anche attraverso l’attivazione di reti
tematiche;
d) svolge attività di coordinamento tecnico dei servizi di sviluppo
agricolo e rurale nonché attività di assistenza tecnica specialistica in
materia di difesa delle colture agrarie e delle foreste, di informazione
agrometeorologica, di tutela della sicurezza degli operatori agricoli e
forestali, della salvaguardia dell’ambiente naturale, del risparmio energetico
e della razionalizzazione dei mezzi di produzione con particolare attenzione
ai temi legati all’uso corretto delle risorse idriche;
e) realizza analisi di scenario settoriali e territoriali, la rilevazione
e la raccolta di dati sui sistemi produttivi agricolo-forestali e dei
territori rurali;
f) realizza azioni di sostegno per lo sviluppo dell’innovazione in
acquacoltura e per le produzioni ittiche nonché per la corretta gestione della
fauna selvatica;
g) svolge attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, per l’introduzione dei sistemi di qualità in agricoltura, per
la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione del patrimonio di
razze e varietà locali;
h) svolge attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui
processi produttivi agricoli ed agroalimentari; svolge inoltre le attività del
servizio fitosanitario regionale;
i) partecipa, in raccordo con la Giunta regionale, a progetti di
interesse interregionale, nazionale, comunitario e internazionale;
j) svolge le altre attività attribuite da leggi o da atti di
programmazione regionali.
3. L’ARSIA esercita le attività di cui al comma 2 ai sensi dell’articolo
10.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera h) il
personale dell’ARSIA può accedere alle strutture e alle sedi di produzione,
trasformazione e commercializzazione, richiedere i dati, le informazioni, i
documenti necessari ed effettuare prelievi di campioni.

ARTICOLO 2

Organi dell’ARSIA

1. Sono organi dell’ARSIA:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.

ARTICOLO 3

Il direttore

1. Il direttore rappresenta legalmente l’ARSIA ed è responsabile della
gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive della
Regione.
2. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale, a norma
della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della
Regione), tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso
di idonea laurea magistrale e di comprovata esperienza manageriale almeno
quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale
di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o
private equiparabili all’Agenzia per entità di bilancio e complessit
organizzativa.
3. Il direttore resta in carica cinque anni e l’incarico è rinnovabile
una sola volta.
4. I contenuti del contratto di diritto privato che disciplina il
rapporto di lavoro del direttore sono stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.
5. L’incarico di direttore non è compatibile con lo svolgimento di
attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al
collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
6. Il trattamento economico del direttore è determinato con riferimento
agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi, ai dirigenti
regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato e,
comunque, in misura non superiore a quella del responsabile di area di
coordinamento.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si
applicano le disposizioni della l.r. 5/2008.

ARTICOLO 4

Funzioni del direttore

1. Il direttore:
a) rappresenta legalmente l’ARSIA e ne cura la gestione tecnica e
amministrativa;
b) adotta il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e il
piano annuale di attività;
c) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
d) adotta i provvedimenti in materia di personale;
e) assume tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attivit
dell’ARSIA.

ARTICOLO 5

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel
registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili),
nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio resta in carica per cinque anni e i suoi componenti
possono essere confermati una sola volta.
3. Il collegio dei revisori delibera validamente anche con la presenza di
due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza
del presidente, prevale il voto del membro più anziano.
4. I compensi per il collegio dei revisori sono così determinati:
a) al presidente del collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari
al 15 per cento del compenso spettante al direttore, esclusa la retribuzione
di risultato;
b) ai membri del collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari al
10 per cento del compenso spettante al direttore, esclusa la retribuzione di
risultato.
5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da
quella dell’ARSIA, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo
di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla
normativa vigente per i dirigenti regionali.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge, al collegio dei revisori
si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008.

ARTICOLO 6

Funzioni del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la
corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali
anche collaborando con l’organo di vertice su richiesta dello stesso, ai fini
della predisposizione degli atti.
2. Il collegio dei revisori controlla inoltre l’intera gestione, in base
a criteri di efficienza e di tutela dell’interesse pubblico perseguito da
ARSIA.
3. E’ obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori, reso
collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.

ARTICOLO 7

Comitato tecnico scientifico

1. Il comitato tecnico scientifico (di seguito comitato) è organismo di
consulenza tecnica per la gestione dell’ARSIA.
2. Il comitato è composto da otto membri nominati dal Presidente della
Giunta regionale di cui:
a) tre membri in rappresentanza delle università della Toscana;
b) un membro in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR);
c) un membro in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA);
d) tre membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il comitato elegge nel suo seno il presidente, il quale provvede alle
convocazioni delle riunioni e all’organizzazione dell’attività.
4. Il comitato si esprime sul piano di cui all’articolo 10 e, su
richiesta del direttore, in ordine a specifici argomenti.
5. Ai lavori del comitato partecipa il direttore o un suo delegato
esperto sui problemi oggetto di discussione.
6. Ai componenti del comitato è riconosciuto se residenti in sede diversa
da quella dell’ARSIA, il solo rimborso delle spese, in analogia a quanto
previsto per i dirigenti regionali.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge al comitato si applicano
le disposizioni della l.r. 5/2008.

ARTICOLO 8

Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione
dell’ARSIA e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori
scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare
funzionamento dell’ARSIA.
2. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell’ARSIA
sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di
commissari nominati dalla Regione.

ARTICOLO 9

Personale

1. Il personale dell’ARSIA appartiene al ruolo del personale regionale e
ad esso si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
regioni e autonomie locali.
2. Nell’ambito della dotazione organica del ruolo unico regionale, la
Giunta regionale, con propria deliberazione, determina, su proposta del
direttore, la dotazione organica dell’ARSIA.

ARTICOLO 10

Programmazione

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, definisce, nel
rispetto degli atti di programmazione regionale, le direttive per la redazione
della proposta del piano annuale di attività relativo all’anno successivo. Le
direttive sono inviate alla commissione consiliare competente che si pronuncia
entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto il termine la Giunta regionale
può procedere all’approvazione delle stesse.
2. La proposta di piano è trasmessa entro il 31 ottobre di ogni anno alla
Giunta regionale, la quale, entro il 31 dicembre, la approva e ne d
comunicazione al Consiglio regionale.
3. L’ARSIA presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento
del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.

ARTICOLO 11

Bilancio di previsione e bilancio di esercizio

1. L’esercizio finanziario dell’ARSIA inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre del medesimo anno.
2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore entro il 31
ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.
3. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
4. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del
collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che
l’approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal
ricevimento.
5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta
regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta
regionale lo invia al Consiglio regionale per l’approvazione.
6. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota
integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio
si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota
integrativa ed è redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e
seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio
di esercizio e del bilancio di previsione si conforma allo schema deliberato
dalla Giunta regionale.
7. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione del direttore
che evidenzia i rapporti tra il piano di attività e le previsioni economiche.
8. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore
che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attivit
poste in essere.

ARTICOLO 12

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’ARSIA adottato
dal direttore, è approvato dalla Giunta regionale e definisce, fra l’altro, i
criteri e le modalità per il funzionamento dell’ARSIA.

ARTICOLO 13

Finanziamento e bilancio

1. Il finanziamento dell’ARSIA è assicurato mediante:
a) finanziamento annuale della Regione finalizzato alle attività del
piano di cui all’articolo 10 e comprensivo delle risorse per le spese di
funzionamento;
b) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali
e comunitari;
c) proventi dei servizi;
d) eventuali ulteriori entrate.
2. Alla quantificazione del contributo di cui al comma 1, lettera a), la
Regione provvede annualmente con legge di bilancio.

ARTICOLO 14

Patrimonio

1. L’ARSIA ha un proprio patrimonio mobiliare che può essere incrementato
con ulteriori acquisizioni.

ARTICOLO 15

Norme transitorie

1. Gli organi dell’ARSIA e il comitato tecnico scientifico in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla
naturale scadenza del loro mandato mantenendo il trattamento economico in
essere.
2. L’amministratore dell’ARSIA in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge assume il titolo di direttore e svolge le funzioni di cui
all’articolo 4.
3. Il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge svolge le funzioni di cui all’articolo 6.
4. Il comitato tecnico scientifico in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge svolge le funzioni di cui all’articolo 7.

ARTICOLO 16

Norme finali

1. La legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia
regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo
forestale “ARSIA”), è abrogata.
2. L’ARSIA adotta la contabilità economica con decorrenza dal 1° gennaio
2010.
3. Le funzioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), relative al
servizio fitosanitario regionale, sono svolte dall’ARSIA conseguentemente al
trasferimento delle risorse professionali e finanziarie a ciò necessarie. A
tale scopo entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori interessati, provvede alla predisposizione e all’adozione degli
atti necessari al trasferimento delle medesime dall’Agenzia regionale di
protezione ambientale (ARPAT).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *