T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 11-01-2011, n. 127 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale pos. 00323/03 del 28.9.2010 prot. 60718 con cui il Comune di Roma – sulla base degli accertamenti tecnici ivi indicati (anch’essi gravati) – le ha ordinato di demolire le opere ivi menzionate;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per non avere la stessa ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento perfezionatosi con l’adozione della gravata determinazione di demolizione;

Ritenuta l’inaccoglibilità del motivo in esame in quanto il vizio ivi dedotto, avente carattere procedimentale, non comporta l’annullamento dell’ordinanza di demolizione stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale della stessa;

Considerato che, con riferimento a tale ultimo profilo, le opere contestate sono costituite da prefabbricati e da strutture tubolari in ferro, con relativa copertura, che per natura, rilevanti dimensioni e destinazione, debbono essere qualificate come "nuove costruzioni" per la realizzazione delle quali sarebbe stato necessario, ai sensi degli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380/01, il permesso di costruire;

Considerato che l’incontestata carenza del titolo edilizio abilitativo in esame legittima l’adozione della gravata ordinanza di demolizione;

Rilevato che con la seconda censura la ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di difetto d’istruttoria e motivazione in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto del rapporto concessorio in essere né avrebbe indicato le ragioni per le quali ha ordinato la demolizione a distanza di sette anni dalla realizzazione delle opere;

Considerato che il motivo in esame è infondato in quanto il rapporto concessorio in corso con il Comune non incide sulla necessità di un idoneo titolo edilizio per la realizzazione dei manufatti contestati;

Rilevato, poi, che il provvedimento di demolizione, per la sua natura vincolata, risulta congruamente motivato con il richiamo all’accertata abusività delle opere (Cons. Stato sez. IV n. 3955/10) laddove l’entità del tempo trascorso dalla realizzazione delle stesse non è di natura tale da giustificare un affidamento del privato di cui il provvedimento avrebbe dovuto tenere conto nella motivazione;

Ritenuta, per il medesimo motivo, l’infondatezza della terza censura con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per essere la stessa stata emessa "a distanza di oltre sette anni dalla formale constatazione della ultimazione delle opere";

Considerato che con la quarta censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 32 e 35 del decreto legge n. 269/03 perché il Comune non avrebbe tenuto conto dell’istanza di condono presentata in data 12/02/04 prot. n. 9711;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in questione in quanto l’atto depositato il 12/02/04 costituisce, in realtà, un mero "preannuncio" della presentazione di una successiva istanza di condono (mai formalizzata) come si evince dal tenore letterale dello stesso (la ricorrente dichiara "di voler procedere con la richiesta di condono edilizio in sanatoria" impegnandosi "a trasmettere copia degli atti successivi per quanto di competenza"), dal suo contenuto (trattasi di un mero elenco di opere sommariamente indicate) e dal fatto che mancano gli atti necessari per l’individuazione degli immobili abusivi (planimetrie, foto ecc.) nonché le ricevute comprovanti il pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente;

Considerato che con il quinto motivo la ricorrente lamenta la mancata indicazione dell’interesse pubblico attuale alla demolizione e l’esistenza di un affidamento conseguente alla risalenza nel tempo dei manufatti e al comportamento acquiescente del Comune;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame in quanto, come specificato in precedenza, il provvedimento di demolizione, avendo natura vincolata, è congruamente motivato con la mera descrizione delle opere e il richiamo all’abusività delle stesse non essendo necessaria l’indicazione di un interesse pubblico attuale alla demolizione da ritenersi in re ipsa (in questo senso anche TAR Lazio – Roma n. 32609/10; TAR Emilia – Romagna Bologna n. 7898/10; TAR Campania – Napoli n. 17306/10);

Considerato, per altro, che la risalenza nel tempo delle opere, per come dedotta dalla stessa ricorrente, non è di entità tale da legittimare un concreto affidamento del privato di cui il provvedimento avrebbe dovuto tenere conto;

Considerato, poi, che nella fattispecie non risulta alcuna acquiescenza del Comune che sin dal 2003 ha proceduto all’accertamento degli abusi;

Rilevato, in ogni caso, che l’eventuale ritardo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori non incide sull’obbligo di esercitare il potere repressivo né giustifica, alla luce di quanto in precedenza specificato in ordine all’entità della risalenza nel tempo delle opere, uno specifico onere motivazionale sul punto;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare, in favore del Comune di Roma, le spese del presente giudizio il cui importo in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPS come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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