Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-11-2010) 11-01-2011, n. 299 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 9.7.2010, il Tribunale di Palermo, costituito a norma dell’art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di G.F. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 18.6.2010 dal GIP del Tribunale di Termini Imprese per il concorso nell’omicidio aggravato di D.P. ucciso in (OMISSIS), contrada (OMISSIS), in data (OMISSIS) con più colpi d’arma da fuoco. Dopo avere individuato l’antefatto dell’episodio criminoso nell’assassinio di L.F.S. R., di cui venivano riconosciuti responsabili D.C. G. e D.S., mentre veniva pronunciata l’assoluzione di D.P., il tribunale precisava che per l’omicidio di quest’ultimo erano stati condannati L.F. F., L.F.G., G.A. e C.L.;

che veniva avviato separato procedimento penale nei confronti di G.F., classe (OMISSIS), colpito da misura cautelare di custodia in carcere sulla base delle dichiarazioni di S. C., che riferiva le confidenze ricevute durante la comune detenzione con i fratelli L.F., nonchè del contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali risultava che l’indagato aveva preso parte all’assassinio del D. con il trasportare in auto gli esecutori materiali sui luogo in cui era stato commesso il crimine.

Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione denunciando la nullità dell’ordinanza per vizi logici e giuridici della motivazione relativa all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza sull’assunto che il tribunale, senza sviluppare una propria autonoma motivazione, aveva acriticamente recepito l’ordinanza coercitiva del GIP, che, a sua volta, aveva pedissequamente recepito la richiesta del P.M. La carenza di motivazione era confermata dalla circostanza che non erano stati esaminati i punti decisivi trattati nella memoria difensiva riguardanti sia il fatto che C. era stato condannato per avere trasportato i killers sul luogo dell’omicidio, sia i risultati della consulenza sulle celle attivate dai cellulari degli esecutori materiali del crimine, sia (a contestata aggravante della premeditazione. Inoltre, il ricorrente censurata il metodo parcellizzato adottato dal tribunale nella interpretaztone delle conversazioni intercettate e nella ricostruzione degli spostamenti dei killers. Con il secondo motivo di gravame venivano prospettate violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 275 c.p.p., sul rilievo che l’inapplicabilità della presunzione legale prevista dal comma 3 imponeva una specifica motivazione sull’esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) e sull’adeguatezza della custodia in carcere.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolta la doglianza con cui sono state denunciate le carenze e l’illogicità manifesta della motivazione nel punto riguardante l’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione dell’indagato all’esecuzione dell’omicidio di D.P..

E’ necessario premettere che, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti Incidentali de libertate. Infatti, considerato che la richiesta di cui all’art. 309 c.p.p., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, principalmente nell’ottica dell’accertamento della qualificata probabilità di colpevolezza e delle esigenze cautelari (Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, rie. Buffa; Cass., Sez. Un., 22 marzo 2000, Audino).

Ciò posto, nel caso di specie lo sviluppo della motivazione è inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, dato che l’affermata gravità degli indizi non trova giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova nè risulta articolato attraverso passaggi logici dotati della indispensabile congruenza, soprattutto in riferimento alla valutatone delle ragioni addotte dalla difesa dell’indagato al fine di contestare la solidità delle inferenze indiziarie poste a base dell’ordinanza applicativa della misura, riprodotte pedissequamente dal tribunale del riesame. Su quest’ultimo punto deve rilevarsi che nella giurisprudenza di legittimità è stato stabilito che l’omessa valutazione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell’art. 121 c.p.p., determina la nullità di ordine generale prevista dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto impediscono all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto- reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie (Cass., Sez. 1, 7 luglio 2009, Pascali, rv. 244321).

La lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, realizzata mediante il mancato esame delle memorie difensive, assume più marcato spessore quando si verifica all’interno dei procedimenti de libertate per i quali l’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. C bis espressamente commina la sanzione di nullità dell’ordinanza applicativa della misura in caso di omessa esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. E proprio con riguardo al procedimento di riesame di misura cautelare personale una recente sentenza di questa Corte ha ritenuto che la facoltà delle parti e dei difensori di presentare memorie e richieste scritte in ogni stato e grado del processo è connaturata alla struttura dialettica del processo ed è espressione del principio del contraddittorio che lo governa, sicchè l’omesso esame delle deduzioni difensive è causa di nullità del provvedimento del giudice per mancanza di motivazione (Cass., sez. feriale, 9 settembre 2010, n. 34244, Carboni e altro).

In tale prospettiva deve sottolinearsi che sono rimaste senza adeguate risposte le argomentate obiezioni sollevate dalla difesa dell’indagato su punti decisivi della regiudicanda cautelare, quale quello di avere attribuito al G. il medesimo ruolo di conducente dell’auto sulla quale furono trasportati i killers, mentre nella ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza di condanna di C.L. tale compito è stata attribuito a quest’ultimo; il punto riguardante il percorso seguito dagli esecutori materiali dell’omicidio sulla base dei risultati della consulenza G. relativa alle celle attivate dai telefonini; il punto corrispondente agli argomenti addotti dalla difesa per escludere la configurabilità dell’aggravante della premeditazione. E’ indubbio che tali temi di indagine risultano di così pregnante rilevanza da arginare la valenza indiziante del contenuto dette intercettazioni e da giustificare una nuova lettura delle conversazioni captate nel contesto di tutti gli elementi di prova risultante da una completa valutatone degli stessi.

Dai precedenti rilievi deve inferirsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione non è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti nè sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, onde deve negarsi che sia dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravita e che gli indizi, indubbiamente esistenti, possano considerarsi conducenti all’affermazione, rispetto all’omicidio contestato, della qualificata probabilità di colpevolezza richiesta dall’art. 273 c.p.p., la cui valutazione deve tradursi in un "incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poichè condotto "allo stato degli atti" e non su prove ma su indizi" (Corte cost., 24 aprile 1996, n. 131).

Pertanto, deve pronunciarsi l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo, che dovrà nuovamente valutare gli elementi di prova disponibili alla luce dei principi sopra enunciati, al fine di accertare se sussistano o non gravi indizi di colpevolezza in riferimento ai delitti per i quali il G. è stato colpito dalla misura della custodia cautelare in carcere.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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