Legge Regionale n. 3 del 09-01-2009 Regione Toscana. Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 1
del 16 gennaio 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il trattamento
indennitario anche differito, i rimborsi spese, l’assegno vitalizio,
l’assicurazione sugli infortuni, il trattamento economico di missione, e le
altre competenze funzionali all’esercizio del mandato spettanti ai
consiglieri, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta.

ARTICOLO 2

Trattamento indennitario

1. Ai soggetti di cui all’articolo 1 spettano:
1) l’indennità di carica di cui all’articolo 3;
2) l’indennità di funzione di cui all’articolo 5;
3) i rimborsi delle spese di cui agli articoli 7, 8 e 28;
4) l’indennità di fine mandato di cui agli articoli 25 e 26;
5) l’assegno vitalizio di cui all’articolo 11 e seguenti;
6) l’indennità di missione di cui all’articolo 31 e seguenti.
2. Ai soggetti di cui all’articolo 1 possono essere, inoltre, attribuiti
supporti funzionali all’esercizio del mandato, quali, a titolo
esemplificativo: uso di telefono cellulare; uso di computer portatile; tessera
autostradale per il territorio nazionale; iniziative di aggiornamento;
contributo per l’uso dei servizi interni di ristoro.
3. L’individuazione e la regolazione delle attribuzioni del comma 2 sono
deliberate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla
Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.
4. Il contributo per l’uso dei servizi interni di ristoro del Consiglio,
deliberato per i consiglieri dall’Ufficio di presidenza, si applica anche al
presidente ed ai componenti della Giunta.
5. L’Ufficio di presidenza del Consiglio può stabilire per i consiglieri,
a fronte dell’attribuzione di uso del telefono cellulare, una quota
percentuale pro capite di spesa a carico dei consiglieri stessi. Analoga
decisione può essere assunta dalla Giunta per il presidente ed i componenti
della Giunta stessa.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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