Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 11-01-2011, n. 312 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza in data 4 agosto 2010 il Tribunale di Bolzano, provvedendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della 3^ sezione penale di questa Corte, riteneva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di H.F. solo in relazione ai reati al medesimo contestati nella richiesta di applicazione della misura cautelare in data 1.3.2010 e successivo provvedimento impositivo, ai capi c), d) ed e) (rectius, b), escludendoli invece per i capi a), e) ed f); riteneva sufficiente ad assicurare le esigenze cautelari la misura degli arresti domiciliari che sostituiva alla custodia in carcere.

Ricorre per Cassazione l’indagato lamentando che il Tribunale del riesame, pur avendo opportunamente ridotto il quadro accusatorio, non abbia però, ancora una volta, dato risposta alle censure che erano state formulate in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ed in particolare alla conoscenza da parte dell’indagato dell’età dei ragazzi con cui aveva avuto rapporti sessuali.

Il ricorso è fondato per quanto appresso specificato. L’ordinanza qui impugnata ha confermato la sussistenza di gravi indizi di reato nei confronti di H.F. per i reati di cui ai capi b), c), d) che riguardano imputazioni ex art. 600 bis c.p., comma 2, per aver compiuto atti sessuali con soggetti minorenni. Come questa Corte ha già precisato (sez. 3, 13.7.2006 n.40432 rv.235753) anche la fattispecie criminosa di fruizione di rapporto sessuale con un minore in cambio di denaro o altra utilità, previste al comma secondo dell’art. 600 bis c.p., è caratterizzata dal dolo generico ed è pertanto sufficiente per la sussistenza dell’elemento soggettivo che l’agente abbia la rappresentazione degli elementi del fatto tipico tra cui si pone l’età della vittima.

L’imputato ha sempre contestato di aver avuto la consapevolezza della minore età dei suoi partners, indicando circostanze di fatto che potevano indurre a ritenere diversamente, ed ha sollecitato i giudici del riesame ad un accertamento sul punto. Anche questa Corte, nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, ha rilevato che si trattava di circostanza contestata.

L’ordinanza impugnata, che non contiene alcuna motivazione al riguardo deve, pertanto, essere annullata e gli atti vanno rinviati, per nuova deliberazione, al Tribunale di Bolzano che, nell’emanando provvedimento, da adottare in piena libertà di giudizio, dovrà tenere conto dei rilievi di cui innanzi.

P.Q.M.

La Corte:

– Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bolzano per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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