Decreto del presidente della giunta regionale n. 5 del 19-02-2009 Regione Toscana.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n.
57 (Istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 4
del 25 febbraio 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 5/R)
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del
Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro) ed in particolare l’articolo 6;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico della programmazione
(CTP) nella seduta del 4 dicembre 2008;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 15 dicembre
2008, n. 30;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare- Attivit
produttive e della Quarta Commissione consiliare- Sanità, espresso
nella seduta congiunta del 15 gennaio 2009;

Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale”);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2009, n.
100;

Considerato quanto segue:

1. le Aziende USL intervengono tempestivamente sul luogo di
lavoro in caso di infortuni mortali, e costituiscono pertanto le
strutture più idonee all’espletamento dell’istruttoria per quanto
attiene alle circostanze del decesso;
2. la Direzione generale della Regione competente all’adozione
del provvedimento di concessione dei contributi effettua i controlli
sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti richiedenti, in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa- Testo A);
3. la medesima Direzione generale della Regione provvede al
recupero del contributo concesso nei casi di non veridicità delle
dichiarazioni prodotte e di mancato riconoscimento della condizione
di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro;
4. la Terza Commissione consiliare- Attività produttive e la
Quarta Commissione consiliare- Sanità hanno congiuntamente emanato
un parere contenente raccomandazioni, che vengono accolte e che
comportano un adeguamento del testo;

si approva il presente regolamento:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in attuazione della legge regionale
27 ottobre 2008, n.57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie
delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro) le modalità di
presentazione della domanda di concessione del contributo alle famiglie delle
vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, nonché lo svolgimento della
relativa istruttoria, l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e
le modalità di recupero del contributo concesso.

2. Secondo quanto previsto dall’articolo 2 comma 2 della l.r.57/2008, il
contributo compete nei casi di incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro
nel territorio regionale Restano esclusi gli infortuni in itinere, come
definiti dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

ARTICOLO 2

Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti di cui all’articolo 3 della l.r.57/2008 presentano domanda
di concessione del contributo alla Regione tramite l’ Azienda USL nel cui
territorio si è verificato l’incidente entro il termine di centottanta giorni
dalla data del decesso del lavoratore; ai fini della decorrenza del termine di
cui all’articolo 5 comma 1 della l.r.57/2008 fa fede la data di registrazione
della domanda al protocollo dell’Azienda USL.
2. In caso di sospensione del termine ordinario ai sensi dell’articolo 5
della l.r. 57/2008, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni
assegnato per la presentazione di documentazione integrativa, il procedimento
si conclude con un provvedimento di non accoglimento della domanda di
contributo.
3. La domanda deve essere predisposta unicamente utilizzando la
modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale e deve contenere
l’indicazione completa dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo.

4. Nei casi di pluralità di beneficiari di cui all’articolo 4 della l.r.
57/2008, uno di essi può presentare un’unica domanda, con allegata apposita
delega rilasciata dagli altri beneficiari.

ARTICOLO 3

Istruttoria sulle circostanze del decesso

1. In caso di presentazione di una domanda di concessione del contributo,
le competenti strutture delle Aziende USL acquisiscono le informazioni
necessarie ad accertare che il decesso del lavoratore è avvenuto a seguito di
infortunio sul luogo di lavoro. Tali informazioni possono essere acquisite
anche tramite l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e l’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA), eventualmente previa stipula di intese ai sensi dell’articolo 6
comma 3 della l.r.57/2008.

2. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 1 la competente struttura
dell’Azienda USL trasmette la documentazione relativa alla Direzione generale
della Regione competente per materia, che provvede all’adozione del decreto
dirigenziale di erogazione del contributo ed all’effettuazione dei controlli
di cui all’articolo 4.

ARTICOLO 4

Effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese

1. La Direzione generale della Regione competente per materia effettua,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa- Testo A) e della deliberazione della Giunta
regionale recante direttive per l’applicazione del medesimo decreto, gli
opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto notorio rese dai soggetti richiedenti,
avvalendosi eventualmente delle intese con le Amministrazioni di cui
all’articolo 6 comma 3 della l.r.57/2008.

ARTICOLO 5

Modalità di recupero del contributo

1. Qualora successivamente all’erogazione del contributo risulti la non
veridicità delle dichiarazioni di cui all’articolo 4, ovvero il mancato
riconoscimento della condizione di lavoratore deceduto per infortunio sul
luogo di lavoro, come previsto dall’articolo 6 comma 2 della l.r. 57/2008, la
Direzione generale della Regione competente per materia provvede al recupero
del contributo concesso secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n.61/R/2001 (Regolamento di
attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n.36- Ordinamento contabile
della Regione Toscana) in materia di crediti extratributari.

ARTICOLO 6

Norma di prima applicazione

1. Le domande di concessione del contributo relative agli incidenti
mortali avvenuti nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2008 e la data di
entrata in vigore del presente regolamento sono presentate entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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