Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che al riguardo sono state sentite le parti;
Rilevato che con il ricorso in esame si censura l’ordinanza con cui si ingiunge la demolizione di un manufatto, suddiviso in 5 camere munite di servizio igienico, realizzato su un terrazzo di un Hotel ubicato in centro storico, di proprietà della Società ricorrente, previa demolizione di una porzione di una struttura precaria, e di un’ulteriore camera con annesso servizio igienico, ricavata mediante tramezzi nel volume in muratura con copertura in lamiera coibentata;
Considerato:
che i lavori contestati non coincidono con quelli oggetto della domanda di condono edilizio, riferita, anche a seguito della sua integrazione per le opere a completamento, ad ampliamento a servizio dell’hotel, con impiego a magazzino;
che si è determinato un vero e proprio ampliamento della struttura alberghiera, attesa la destinazione di dette opere, non potendosi le stesse, per ciò stesso, qualificarsi come mere pertinenze;
che si è determinata una ristrutturazione cd. pesante, correttamente sanzionata ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001;
che il provvedimento risulta adeguatamente motivato, con riguardo alla descrizione degli abusi contestati ed alla citata disposizione in concreto applicata;
Ritenuto:
che in conclusione il provvedimento impugnato sia legittimo ed il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;
che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la Società ricorrente alle spese di giudizio in favore del Comune di Roma, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).
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