Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 2425 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dep. l’11 giugno 2003 il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. dal promissario acquirente L.M., trasferiva al medesimo l’appartamento promessogli in vendita da C. F., riducendo di L. 50.000.000 il prezzo in considerazione dell’ampliamento del terrazzino e liquidando a favore dell’attore il danno nella misura pari ai canoni di locazione che il medesimo aveva dovuto sborsare dal momento in cui aveva dato la propria disponibilità alla consegna dell’immobile fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Con sentenza dep. il 20 settembre 2005 la Corte di appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta dalla convenuta.

Nel disattendere i motivi di gravame i giudici di appello, per quel che interessa nella presente sede, ritenevano provato l’avvenuto ampliamento del terrazzino, escludendo che lo stesso fosse avvenuto prima del 1941 secondo quanto invece dedotto in sede di gravame dall’appellante mentre era ritenuta generica la contestazione formulata dall’appellante relativamente al nesso di causalità fra la locazione conclusa dall’attore e il ritardo nella consegna del bene promesso in vendita.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C. F. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimato proponendo ricorso incidentale condizionato.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando contraddittoria e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) nonchè falsa applicazione degli artt. 2932 cod. civ. e L. n. 47 del 1985, art. 40 censura la decisione gravata che, pur avendo riscontrato un irregolarità amministrativa non sanabile relativa all’immobile de quo, aveva poi trasferito la proprietà accogliendo la domanda di cui all’art. 2932 cod. civ..

Il motivo va disatteso.

Tenuto conto che il Tribunale aveva accolto la domanda di esecuzione in forma specifica proposta ex art. 2932 cod. civ. trasferendo all’attore la proprietà dell’immobile promesso in vendita, sarebbe stato onere della ricorrente allegare e dimostrare di avere formulato con un motivo specifico di appello la doglianza in esame, così da impedire il passaggio in giudicato della statuizione relativa al trasferimento dell’immobile: pertanto, è preclusa la verifica circa l’intrasferibilità dell’immobile, perchè incommerciabile, tenuto conto che la questione non risulta trattata dalla sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando insufficienza illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza laddove nulla aveva statuito in ordine all’obbligo da parte dell’attore, che aveva ottenuto una notevole decurtazione del prezzo, circa la regolarizzazione degli asseriti vizi urbanistico-edilizi.

Il motivo è inammissibile.

Anche tale questione, non risultando trattata dalla sentenza impugnata e implicando accertamenti di fatto, è da considerare nuova e, come tale inammissibile in sede di legittimità, e ciò senza considerare l’assenza di un interesse di diritto configurabile a favore del promittente venditore una volta avvenuto il trasferimento della proprietà del bene.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando insufficienza illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) nonchè falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ. lamenta la mancata applicazione, nella liquidazione del danno, del principio della compensatio lucri cum damno, non avendo i Giudici considerato il vantaggio derivante all’attore dalla disponibilità della somma dovuta titolo di prezzo e l’incremento di valore dell’ immobile maturato nel corso del giudizio; inoltre, l’avere determinato la corresponsione della somma dovuta a titolo di danno con i relativi interessi fino al passaggio in giudicato era lesiva del diritto di difesa.

Il motivo è inammissibile.

Vanno ribadite le considerazioni sopra svolte, trattandosi di questioni che non risultano trattate dalla sentenza impugnata e perciò sono da ritenere inammissibili nella presente sede perchè nuove: la ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere formulato tali questioni con i motivi di appello.

Il ricorso principale va rigettato.

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente principale, risultata soccombente.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale assorbito l’incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 5.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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