Corte Costituzionale, Sentenza n. 71 del 2012, In tema di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 14 del 4-4-2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’intero decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri
economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio
2009, n. 42), e in particolare dell’art. «9» [recte: 8] dello stesso
decreto, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il
19 agosto 2011, depositato in cancelleria il 26 agosto 2011 ed
iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice relatore
Franco Gallo;
uditi l’avvocato Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e
l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 19 e depositato il successivo 26
agosto 2011 (reg. ric. n. 84 del 2011), la Regione siciliana ha
promosso questione di legittimita’ costituzionale dell’intero decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri
economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio
2009, n. 42), e, in particolare, dell’art. 9 [recte: 8] di detto
decreto, in riferimento agli artt. 38 e 43 dello statuto della
Regione siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante
«Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).
2. – Il decreto legislativo oggetto di censura, adottato – come
dichiara l’art. 1 – «in conformita’ al quinto comma dell’articolo 119
della Costituzione e in prima attuazione dell’articolo 16» della
legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione), «definisce le modalita’ per la destinazione e
l’utilizzazione di risorse aggiuntive, nonche’ per l’individuazione e
l’effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo
sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere
gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del
Paese e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona».
La ricorrente muove dalla premessa che il decreto legislativo
impugnato sia direttamente applicabile nei suoi confronti, in assenza
di una espressa clausola di salvaguardia che ne escluda l’efficacia
rispetto alle Regioni ad autonomia differenziata, ed osserva in
proposito che la previsione di una siffatta clausola era stata
espressamente richiesta in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e che all’accoglimento di
tale richiesta era stata subordinata l’intesa sugli schemi del
decreto impugnato. Proprio in quanto applicabile alla ricorrente, il
d.lgs. n. 88 del 2011 recherebbe un vulnus alla speciale autonomia
finanziaria siciliana, in quanto la materia relativa all’attuazione
del quinto comma dell’art. 119 Cost., in ossequio al principio
pattizio consacrato nello statuto di autonomia e ribadito dall’art.
27 della citata legge di delegazione n. 42 del 2009, sarebbe affidata
alla trattativa con la Regione «nelle forme di rito dell’attuazione
degli statuti speciali». In particolare, sarebbe violato l’art. 43
dello statuto di autonomia siciliano, che affida a una Commissione
paritetica la competenza a definire le norme di attuazione dello
statuto medesimo. Solo questa Commissione rappresenta, infatti,
secondo la ricorrente, «la sede appropriata per la individuazione e
la quantificazione pattizia delle risorse aggiuntive e degli
interventi speciali per la rimozione degli equilibri economici e
sociali».
Il ricorso alla procedura negoziata prevista dall’art. 43 dello
statuto, in particolare, sarebbe necessario anche per la parte
concernente la perequazione infrastrutturale, in forza dell’art. 38
del medesimo statuto, indicato come ulteriore parametro. Detto
articolo 38 – nel prevedere che lo Stato «versera’ annualmente alla
Regione, a titolo di solidarieta’ nazionale, una somma da impiegarsi,
in base ad un piano economico, nell’esecuzione di lavori pubblici»,
al fine di «bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro
nella Regione in confronto alla media nazionale» – disciplina,
secondo la ricorrente, interventi statali finalizzati alla
perequazione infrastrutturale. L’art. 1, comma 2, dell’impugnato
d.lgs. n. 88 del 2011 dispone, a sua volta, che «gli interventi
individuati ai sensi del presente decreto sono finalizzati a
perseguire anche la perequazione infrastrutturale». In tal modo, ad
avviso della Regione siciliana, il predetto decreto avrebbe attuato
l’art. 38 dello statuto senza far ricorso allo speciale procedimento
previsto dall’art. 43, che, pertanto, risulterebbe violato anche
sotto questo profilo.
3. – Con atto depositato il 28 settembre 2011 si e’ costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
3.1. – Quanto ai profili di inammissibilita’, la difesa dello
Stato premette che la legge 8 giugno 2011, n. 85 (Proroga dei termini
per l’esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
in materia di federalismo fiscale), con l’art. 1, comma 1, lettera
e), ha aggiunto all’art. 16 della legge di delegazione n. 42 del
2009, con effetto dal 18 giugno 2011, il comma 1-bis, il quale
recita: «Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli
enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui
all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione». Dal tenore
letterale risulterebbe chiaro che nell’ambito applicativo della
disposizione ricadono sia gli enti ad autonomia ordinaria sia quelli
ad autonomia differenziata. Il decreto legislativo impugnato, in
quanto attuativo dell’art. 16 della legge di delega, dovrebbe,
quindi, applicarsi direttamente alle Regioni autonome. Assumendo tali
premesse, l’Avvocatura dello Stato afferma che la mancata
impugnazione della disposizione che, introducendo il comma 1-bis
nell’art. 16, lo ha reso applicabile alle autonomie speciali,
realizza la conseguenza avversata dalla Regione siciliana e la rende
inoppugnabile. Di qui la richiesta di dichiarare inammissibile il
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3.2. – Venendo al merito della questione, l’Avvocatura dello
Stato osserva che la citata legge n. 42 del 2009 ha previsto due
ordini di deleghe: a) una delega – disposta dall’art. 2 – diretta a
dare attuazione ai primi tre commi dell’art. 119 Cost., «al fine di
assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la
definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni,
province, citta’ metropolitane e regioni, nonche’ al fine di
armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi
enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione
della finanza pubblica»; b) una delega – disposta nell’art. 16 – che
e’ rivolta a dare attuazione al quinto comma dell’art. 119 Cost.
Secondo la difesa statale, la clausola di rinvio – contenuta nel
richiamato art. 27 della legge n. 42 del 2009 – alle procedure
previste per le norme di attuazione statutaria e’ riferibile soltanto
alla delega conferita al Governo dall’art. 2 e non a quella di cui
all’art. 16. Con la conseguenza che, per gli interventi di cui al
quinto comma dell’art. 119 Cost., disciplinati dal decreto
legislativo impugnato in attuazione del predetto art. 16, non
opererebbe l’anzidetta clausola di rinvio.
La necessita’ di far ricorso alle speciali procedure previste per
l’attuazione statutaria, al fine di adottare le misure di cui al
quinto comma dell’art. 119 Cost., non e’ desumibile, secondo la parte
resistente, neppure dagli articoli 38 e 43 dello statuto di
autonomia, evocati come parametri. Tale parte osserva, al riguardo,
che il decreto legislativo impugnato – per la parte in cui dispone
interventi di perequazione infrastrutturale – non puo’ considerarsi
attuativo dell’art. 38, perche’ detto articolo «non ha alcuna
connessione con il superamento delle disparita’ infrastrutturali tra
il territorio siciliano e il territorio di altre regioni», ma prevede
«il finanziamento di lavori pubblici con la sola finalita’ di
sostenere l’occupazione». Quanto, infine, all’art. 43 dello statuto,
rileva che esso «e’ una disposizione sulla produzione normativa, la
quale prevede l’emanazione di norme di attuazione esclusivamente al
fine di attuare "il presente Statuto"» e non anche di attuare l’art.
119 Cost. o la legge di delegazione sul federalismo fiscale n. 42 del
2009. Dalla richiamata disposizione statutaria, pertanto, ad avviso
della difesa statale, «non puo’ trarsi un autonomo titolo per il
legislatore nazionale (in concorso con quello regionale), ad adottare
disposizioni di attuazione volte, invece, ad attuare l’art. 16 della
legge n. 42/2009».
4. – In prossimita’ dell’udienza pubblica, la Regione ricorrente
ha depositato una ulteriore memoria, nella quale contesta, anzitutto,
la distinzione – prospettata dal Presidente del Consiglio dei
ministri – fra le deleghe di cui all’art. 2 e quelle di cui all’art.
16 della legge n. 42 del 2009. Siffatta distinzione, secondo la
Regione, non trova alcun fondamento nella legge, perche’ «tutti i
decreti attuativi in materia di federalismo fiscale sono previsti
dall’art. 2, che fissa i principi e criteri direttivi generali e
rimanda, per quelli piu’ specifici, a quanto stabilito dalle
disposizioni successive, tra le quali l’art. 16». Quanto alla
modifica apportata al predetto art. 16 dall’art. 1, comma 1, lettera
e), della legge n. 85 del 2011, essa non avrebbe inciso sulla
perdurante inapplicabilita’ alle autonomie speciali di disposizioni
diverse dagli artt. 15, 22 e 27 della legge n. 42 del 2009, «atteso
che l’art. 1, c.2 della legge delega e’ rimasto immutato». In ogni
caso, prosegue la difesa regionale, l’estensione dell’art. 16 a tutti
gli enti territoriali «non puo’ implicare l’attribuzione della
materia ad una unilaterale determinazione statale e la sua
sottrazione alle norme di attuazione degli statuti speciali e,
quindi, alla trattativa» con la Regione medesima. La Regione
siciliana contesta, da ultimo, la tesi della difesa statale secondo
cui l’art. 38 dello statuto siciliano non avrebbe funzione
perequativa e risponderebbe a mere esigenze di incremento
dell’occupazione. La ricorrente ribadisce, infatti, che tale articolo
e’ diretto ad intervenire proprio sullo squilibrio infrastrutturale
della Regione, con conseguenze soprattutto, ma non esclusivamente, di
tipo occupazionale.

Considerato in diritto

1. – La Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli artt.
«38 e 43» dello statuto speciale di autonomia (r.d.lgs. 15 maggio
1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione
siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2) questione di legittimita’ costituzionale dell’intero decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri
economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio
2009, n. 42) e, «in particolare», dell’art. «9» [recte: 8] (recante
le disposizioni transitorie e finali del decreto medesimo), nella
parte in cui tale normativa – emessa in sede di prima attuazione
dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione) – «non fa espressa menzione dell’inapplicabilita’ del
Decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale ne’ contiene
alcun rinvio alle norme di attuazione dei rispettivi Statuti quale
fonte normativa attraverso la quale regolare in tali Regioni gli
interventi previsti dall’art. 119, quinto comma della Costituzione».
La Regione, nel prospettare la censura, premette che l’impugnata
normativa disciplina, in attuazione del quinto comma dell’art. 119
della Costituzione, la destinazione di risorse aggiuntive e
l’effettuazione di interventi speciali da parte dello Stato (art. 1,
comma 1, del decreto), ivi compresi quelli finalizzati a perseguire
la perequazione infrastrutturale (art. 1, comma 2, del decreto). Ad
avviso della Regione, la materia cui e’ ascrivibile tale normativa
riguarda: a) sia le Regioni ad autonomia ordinaria sia gli enti
territoriali ad autonomia differenziata, perche’ il quinto comma
dell’art. 119 Cost. e’ diretto a promuovere un complessivo ed
equilibrato sviluppo dell’intero Paese e, quindi, e’ applicabile
anche alle autonomie speciali in base all’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), per il quale la riforma
costituzionale e’ applicabile alle Regioni a statuto speciale ed alle
Province autonome per le parti in cui prevede «forme di autonomia
piu’ ampie rispetto a quelle gia’ attribuite»; b) in particolare, la
Regione siciliana, perche’ l’art. 38 dello statuto d’autonomia – nel
prevedere il versamento da parte dello Stato, in favore della
Regione, di una somma annuale da impiegarsi nell’esecuzione di lavori
pubblici al fine di bilanciare il minore ammontare dei redditi
regionali di lavoro rispetto alla media nazionale – dispone, appunto,
interventi statali di perequazione infrastrutturale, riconducibili
agli interventi di cui al quinto comma dell’art. 119 Cost.
La ricorrente premette altresi’ che, in difetto di una
disposizione che ne escluda l’applicabilita’ alle Regioni ad
autonomia differenziata, l’impugnato decreto legislativo trova
applicazione immediata alla Regione siciliana, senza il ricorso alle
peculiari procedure previste per l’adozione della normativa di
attuazione degli statuti speciali e, in particolare, di quelle
previste dall’art. 43 dello statuto siciliano, il quale riserva ad
una Commissione paritetica tra Stato e Regione la determinazione di
tale normativa.
La Regione conclude che la diretta applicazione del decreto lede
la propria autonomia, perche’ sottrae al negoziato sul federalismo
fiscale tra la Regione e lo Stato la materia relativa all’attuazione
del quinto comma dell’art. 119 Cost., ivi compresa quella relativa
agli interventi di perequazione infrastrutturale, che, secondo la
medesima Regione, sono specificamente regolati dall’art. 38 dello
statuto. In particolare, la lesione deriverebbe dalla mancata
applicazione della regola stabilita dall’art. 43 dello statuto −
ribadita dall’art. 27 della legge di delegazione − secondo cui per
l’attuazione statutaria e’ necessario l’intervento della Commissione
paritetica. Dalla formulazione della censura emerge con chiarezza,
dunque, che, pur essendo stato richiamato anche l’art. 38 dello
statuto, il parametro evocato e’ esclusivamente l’art. 43 dello
stesso statuto. La ricorrente, infatti, lamenta soltanto la mancata
utilizzabilita’, nell’introduzione delle predette misure
perequativo-solidaristiche, della procedura paritetica tra Stato e
Regione siciliana prevista per le norme di attuazione statutaria dal
medesimo art. 43.
1.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito
l’inammissibilita’ della questione per sopravvenuta carenza di
interesse della Regione. La difesa statale osserva, al riguardo, che
l’art. 16 della legge di delegazione n. 42 del 2009, avente ad
oggetto la disciplina delle risorse aggiuntive e degli interventi
speciali di cui al quinto comma dell’art. 119 Cost., non era
ricompreso, originariamente, tra gli articoli applicabili alle
Regioni a statuto speciale, in quanto il comma 2 dell’art. 1 della
legge precisava che gli unici principi applicabili a tali Regioni
erano quelli contenuti negli articoli 15, 22 e 27, come sottolineato
dalla sentenza di questa Corte n. 201 del 2010. Tuttavia, prosegue la
difesa dello Stato, dopo la pubblicazione di detta sentenza, ma
anteriormente alla proposizione del ricorso, l’art. 1, comma 1,
lettera e), della legge 8 giugno 2011, n. 85 (Proroga dei termini per
l’esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in
materia di federalismo fiscale), ha aggiunto al menzionato art. 16,
con effetto dal 18 giugno 2011, il comma 1-bis, il quale stabilisce
che «Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti
territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all’articolo
119, quinto comma, della Costituzione». Ad avviso della parte
resistente, per effetto di tale modifica legislativa, anche l’art. 16
della legge n. 42 del 2009 − in base ad un’interpretazione conforme a
Costituzione, diretta ad evitare una ingiustificata discriminazione −
deve considerarsi applicabile alle Regioni ad autonomia differenziata
e costituisce, percio’, legittimo fondamento del censurato decreto
legislativo di attuazione n. 88 del 2011 (entrato in vigore il 7
luglio 2011). La mancata impugnazione, da parte della Regione
siciliana, del suddetto ampliamento della legge di delegazione
avrebbe reso inoppugnabile il decreto legislativo di attuazione, con
conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
1.2. – L’eccezione non puo’ essere accolta per tre diverse
ragioni.
In primo luogo, va rilevato che, per costante giurisprudenza di
questa Corte, nel giudizio di legittimita’ costituzionale, non trova
applicazione l’istituto dell’inammissibilita’ della questione per
acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento
impugnato (da ultimo, sentenze n. 187 e n. 165 del 2011, n. 40 del
2010, n. 98 del 2007, n. 74 del 2001, n. 20 del 2000). L’omessa
impugnazione di una disposizione di legge avente il medesimo
contenuto di altra disposizione sopravvenuta, dunque, non preclude
l’autonoma impugnazione di quest’ultima (sentenze n. 298 del 2009, n.
443 e n. 430 del 2007, n. 383 e n. 62 del 2005, n. 287 e n. 272 del
2004) e, nel caso di specie, impedisce di far derivare dalla mancata
impugnazione dell’art. 16 della legge di delegazione n. 42 del 2009
l’inammissibilita’ del ricorso avente ad oggetto il decreto
legislativo n. 88 del 2011, che al predetto art. 16 da’ attuazione.
Di qui l’irrilevanza della mancata impugnazione del comma 1-bis
dell’art. 16 della legge n. 42 del 2009.
In secondo luogo, va osservato che, nel sollevare l’eccezione, la
parte resistente inesattamente assume che la Regione abbia censurato
il difetto di delega legislativa in ordine all’attuazione delle
misure di cui al quinto comma dell’art. 119 Cost. nei confronti degli
enti ad autonomia differenziata; difetto che, per la difesa dello
Stato, sarebbe stato colmato, appunto, dal sopravvenuto comma 1-bis
dell’art. 16 della legge n. 42 del 2009. La ricorrente, in realta’,
ha prospettato una censura radicalmente diversa da quella indicata
dall’Avvocatura dello Stato, avendo dedotto l’illegittimita’
costituzionale dell’applicazione diretta alla Regione siciliana del
decreto impugnato, indipendentemente dalla sussistenza di una valida
delega legislativa. Da cio’ consegue l’irrilevanza dell’asserito
ampliamento della delega.
In terzo luogo, va evidenziato che il suddetto comma 1-bis
dell’art. 16, come si vedra’ in prosieguo al punto 2.1., non estende
la delega contenuta in tale articolo agli enti ad autonomia
differenziata. Di qui la mancanza di fondamento normativo
dell’eccezione.
2. – Nel merito, la questione non e’ fondata, perche’ si basa
sull’erroneo presupposto interpretativo che il decreto legislativo
impugnato, in mancanza di un rinvio alla procedura pattizia prevista
dall’art. 43 dello statuto siciliano, trovi «diretta e immediata
applicazione nei confronti della Regione siciliana». L’erroneita’ di
tale assunto interpretativo risulta evidente dall’esame del quadro
normativo di riferimento, dal quale si desume che, contrariamente a
quanto dedotto dalla ricorrente, il legislatore delegante, nel dare
attuazione all’art. 119, quinto comma, Cost. nei confronti delle
autonomie speciali, ha rinunciato – pur non essendo a cio’ vincolato
dal dettato del citato comma dell’art. 119 – a porre una disciplina
unilaterale. Ha preferito infatti, nella sua discrezionalita’,
regolare la materia mediante il rinvio a norme da determinarsi
attraverso le particolari procedure legislative previste per
l’attuazione degli statuti speciali.
Per giungere a tale conclusione e’ necessario procedere ad un
piu’ approfondito esame dell’indicato quadro normativo.
2.1. – Occorre innanzitutto sottolineare che l’applicazione agli
enti ad autonomia differenziata dell’art. 16 della legge di delega –
concernente, come si e’ visto, gli interventi di cui al quinto comma
dell’articolo 119 Cost., oggetto del decreto impugnato – e’ esclusa
dal comma 2 dell’art. 1 della stessa legge. Esso, infatti, stabilisce
espressamente – come riconosciuto da questa Corte nella sentenza n.
201 del 2010 – il principio generale che «Alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si
applicano, in conformita’ con gli statuti, esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». L’inapplicabilita’ a
tali enti di detto articolo 16 comporta, quindi, che il suo comma
1-bis (efficace dal 18 giugno 2011), nel disporre che i predetti
interventi perequativo-solidaristici «sono riferiti a tutti gli enti
territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all’articolo
119, quinto comma, della Costituzione», non amplia la sfera di
efficacia soggettiva attribuita dal richiamato comma 2 dell’art. 1
all’intero art. 16, il quale, quindi, continua a riferirsi nel suo
complesso esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario ed agli
enti territoriali in esse compresi.
2.2. – Per gli enti ad autonomia differenziata deve invece
ritenersi applicabile – quanto ai suddetti interventi previsti dal
quinto comma dell’articolo 119 Cost. – l’art. 27 della legge di
delegazione, come espressamente stabilito dal comma 2 dell’art. 1
della medesima legge.
Detto art. 27, nel riferirsi espressamente ed esclusivamente –
come affermato anche nella sua rubrica – alle «regioni a statuto
speciale e […] province autonome», dispone, in particolare, che: a)
gli enti ad autonomia differenziata, «nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione
e di solidarieta’ ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi
derivanti […] secondo criteri e modalita’ stabiliti da norme di
attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure
previste dagli statuti medesimi […]» (comma 1); b) alle norme di
attuazione statutaria e’ affidata la disciplina delle «specifiche
modalita’ attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento
degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarieta’ per le
regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale» (comma 2, secondo periodo).
Non e’ dubbio che l’ampia formulazione di tale articolo
(«interventi» diretti a perseguire «obiettivi di perequazione e di
solidarieta’») consente di ricomprendere in essa anche le misure
perequativo-solidaristiche previste dal quinto comma dell’art. 119
Cost. («risorse aggiuntive» e «interventi speciali»), che integrano,
come precisato da questa Corte, interventi straordinari, aggiuntivi e
diretti a garantire i servizi indispensabili alla tutela di diritti
fondamentali (sentenze n. 45 del 2008, n. 105 del 2007, n. 451 del
2006, n. 222 del 2005, n. 49 e n. 16 del 2004).
Ne consegue che, applicandosi nei confronti degli enti ad
autonomia differenziata solo l’art. 27 e non anche l’art. 16 della
legge di delegazione, l’impugnato decreto, al pari di tale art. 16 di
cui costituisce attuazione, si riferisce alle sole Regioni ad
autonomia ordinaria e non ha efficacia nei confronti della ricorrente
Regione a statuto speciale. Ne consegue altresi’ che, in forza della
scelta discrezionale operata dal legislatore statale attraverso
l’art. 27, gli interventi di cui al quinto comma dell’art. 119 Cost.
sono riservati, per quanto attiene alla Regione siciliana, alle
procedure paritetiche di attuazione statutaria previste dall’art. 43
dello statuto siciliano.
2.3. – Diversamente da quanto affermato dalle parti, il decreto
legislativo impugnato non trova applicazione nei confronti delle
Regioni a statuto speciale neppure per gli interventi di perequazione
infrastrutturale (ai quali espressamente si riferisce il comma 2
dell’art. 1 del medesimo decreto legislativo). Infatti l’art. 27
riguarda tutte le misure di perequazione solidaristica, e, quindi,
anche gli interventi di perequazione infrastrutturale.
Non osta a tale conclusione il disposto dell’art. 22 della legge
di delegazione, riguardante specificamente la perequazione
infrastrutturale, il quale, pur essendo applicabile – per espressa
statuizione del ricordato comma 2 dell’art. 1 della medesima legge –
agli enti ad autonomia differenziata, non prevede alcuna riserva di
competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali. Occorre
precisare, in proposito, che l’art. 22 (composto da due commi), in
realta’, e’ applicabile a detti enti non nella sua interezza – come
potrebbe far erroneamente ritenere il generico richiamo, contenuto
nel comma 2 dell’art. 1, alle «disposizioni di cui agli articoli
[…] 22 […]» -, ma limitatamente al comma 1, perche’ il comma 2 si
riferisce non agli enti medesimi, ma alle Regioni a statuto ordinario
ed agli enti locali esistenti nel territorio di queste. Infatti,
quest’ultimo comma 2, nello stabilire alcuni criteri di
individuazione degli interventi «finalizzati agli obiettivi di cui
all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione» in relazione al
«recupero del deficit infrastrutturale», precisa che tali criteri
operano «nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21», cioe’
nella fase transitoria prevista per le Regioni e per gli enti locali
da due articoli della legge di delegazione che, in base al piu’ volte
menzionato comma 2 dell’art. 1, non sono applicabili agli enti ad
autonomia differenziata. Ne consegue che l’unica disposizione
dell’art. 22 riguardante questi ultimi enti e’ il comma 1, il quale
non tocca, pero’, la disciplina sostanziale delle misure di cui al
quinto comma dell’art. 119 Cost., ma si limita a porre alcuni criteri
procedurali per la loro applicazione. In particolare, detto comma 1,
«in sede di prima applicazione», disciplina la «ricognizione degli
interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti,
riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche
nonche’ la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete
fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione
del gas, le strutture portuali e aeroportuali». Tale ricognizione −
poi disciplinata con il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 26 novembre 2010 (Disposizioni in materia di perequazione
infrastrutturale, ai sensi dell’articolo 22 della legge 5 maggio
2009, n. 42) − ha funzione meramente conoscitiva. Essa non integra
una disciplina delle modalita’ di erogazione dei finanziamenti di cui
al quinto comma dell’art. 119 Cost., ma costituisce solo il supporto
cognitivo necessario alla interlocuzione fra Regioni e Stato che – in
forza dell’art. 27 – deve avere luogo nell’ambito delle procedure di
attuazione statutaria. In altri termini, con valutazione che si
inscrive nel campo delle scelte politiche compatibili con le
previsioni del quinto comma dell’art. 119 Cost. (applicabile, per sua
espressa previsione, a tutti gli enti territoriali e, quindi, anche
agli enti ad autonomia differenziata), lo Stato ha inteso introdurre
unilateralmente una disciplina di acquisizione di dati sulle
infrastrutture (anche) degli enti ad autonomia speciale che non
incide in modo sostanziale sulla trattativa politica da svolgersi
nell’ambito delle procedure di attuazione statutaria alle quali fa
rinvio l’art. 27.
L’efficacia meramente transitoria («in sede di prima
applicazione») e la sopra evidenziata peculiare ratio del comma 1
dell’art. 22 rendono tale disposizione lex specialis rispetto
all’art. 27 della stessa legge di delegazione e giustificano la sua
diretta applicazione agli enti ad autonomia differenziata, senza
alcun rinvio alle procedure legislative previste per l’attuazione
statutaria. Sotto tale profilo, la sottolineata specialita’ dell’art.
22 non smentisce, ma conferma la regola della riserva di competenza
alle norme di attuazione degli statuti disposta dall’art. 27 della
legge di delegazione.
2.4. – L’erroneita’ della premessa interpretativa della
ricorrente circa la diretta applicabilita’ del decreto legislativo
impugnato alla Regione siciliana e circa l’omessa previsione, nella
legge di delegazione, di un rinvio alla procedura attuativa dello
statuto d’autonomia per la disciplina degli interventi di cui
all’art. 119, quinto comma, Cost. rende priva di fondamento la
censura formulata dalla ricorrente in relazione all’art. 43 dello
statuto. Resta in tal modo assorbita ogni valutazione sulla
correttezza dell’interpretazione dell’art. 38 dello statuto fornita
dalla ricorrente e, in particolare, sia sulla possibilita’ di
ascrivere il contributo di solidarieta’ previsto da detto articolo
tra gli interventi di «perequazione infrastrutturale» sia sulla
dedotta necessita’ di ricorrere alla procedura di attuazione
statutaria per disciplinare tale particolare contributo.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni
in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16
della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dell’art. 8 del
medesimo decreto, proposta dalla Regione siciliana, in riferimento
all’art. 43 dello statuto di autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n.
455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana»,
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), con il
ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012.

Il Presidente e Redattore: Gallo

Il Cancelliere: Melatti

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *