MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 17 febbraio 2012, n. 31 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151 concernente la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 73 del 27-3-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il decreto del Ministro della sanita’ 5 aprile 1988, n. 151 recante la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare; Vista la richiesta della Federazione nazionale dell’industria chimica riguardante l’autorizzazione all’impiego nella produzione di gomma base di un nuovo polimero; Sentito il Consiglio superiore di sanita’ che si e’ espresso nella seduta del 14 giugno 2011; Vista la nota del 22 giugno 2011, con la quale lo schema di regolamento e’ stato comunicato alla Commissione dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 dicembre 2011; Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 30 gennaio 2012, con la quale lo schema di regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli allegati I e II del decreto 5 aprile 1988, n. 151 sono modificati come segue: a) nell’allegato I SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, alla voce A) Resine e’ aggiunta, dopo la voce di cui al n. 5s, la voce: «6) "Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile"»; b) nell’allegato II REQUISITI DI PUREZZA DELLE SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, A) Resine e’ aggiunto dopo gli alinea di cui al n. 5s, la voce: «6) Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile. Descrizione: Copolimero termoplastico inodore, insapore e incolore. Descrizione chimica: Prodotto ottenuto per copolimerizzazione di vinile acetato e vinile versatato seguita da parziale idrolisi (CH 2 -CH-COOCH3 )m (CH2 -CH-COOCCH3 R1 R2 )n (CH2 -CHOH)p . Peso molecolare: Superiore a 10000 u.m.a. (Mw). Requisiti di purezza: Piombo: 3 ppm; Arsenico: 3 ppm; Mercurio: 0,5 ppm; Cadmio: 1 ppm; Sostanze volatili: max 1% (4 h a 105 C°); Ceneri: max 0,1% (a 450 C°)».

Art. 2 1. Le disposizioni di cui all’art. 1 non si applicano alla gomma base legalmente prodotta e/o commercializzata in un altro Stato dell’Unione europea, in Turchia e a quella legalmente prodotta nei Paesi contraenti dell’accordo sullo spazio economico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 febbraio 2012 Il Ministro: Balduzzi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute, e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 388

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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