LEGGE 22 marzo 2012, n. 33 Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 79 del 3-4-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita
negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale
dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) competente per
territorio, sentita la societa’ o ente di gestione aeroportuale, a
salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell’accessibilita’,
della fruibilita’ e della sicurezza dell’utenza, puo’, con ordinanza
adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali e’ limitato
l’accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche
caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell’aeroporto.
2. Le limitazioni all’accesso e al tempo di permanenza nelle corsie
o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo
sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo
dell’accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree puo’
essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi
elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui
al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i
motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti
veicoli.
4. L’accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di
permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 puo’ essere
effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui
al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che
svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformita’ alle norme
vigenti. In tale caso la contestazione immediata non e’ necessaria e
per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle
ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del
titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
5. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono a
carico delle societa’ o degli enti di gestione aeroportuale
interessati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 22 marzo 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4663):
Presentato dall’On. Biasotti il 30 settembre 2011.
Assegnato alla IX Commissione (trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, il 6 ottobre 2011 con pareri
delle Commissioni I, II, V.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, 1’11, 25
ottobre 2011, 3 e 8 novembre 2011 e 9 dicembre 2011.
Nuovamente assegnato alla IX Commissione (trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede legislativa il 24 gennaio 2012.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede legislativa, il 24
gennaio 2012 ed approvato il 25 gennaio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3121):
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni),
in sede deliberante, il 1° febbraio 2012 con pareri delle Commissioni
1ª, 2ª, 5ª.
Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede deliberante, 1’8, 21, 28
febbraio 2012 ed approvato il 7 marzo 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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