T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 11-01-2011, n. 110 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna l’ordinanza n. 64 del 02/09/10 prot. n. 68890 con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate;

Motivi della decisione

che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenute, in particolare, fondate la prima e la quarta censura nella parte in cui prospettano il difetto di motivazione dell’atto impugnato laddove applica la sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01 piuttosto che quelle previste dagli artt. 33 e 34 del medesimo testo normativo;

Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato qualifica la fattispecie ai sensi degli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l. r. n. 15/08 in quanto le opere ivi indicate sarebbero state realizzate in "totale difformità" dal permesso di costruire n. 239/pdc/06;

Rilevato, però, che non risultano indicate le specifiche ragioni per le quali gli abusi accertati costituiscano, in concreto, alla luce dei parametri qualitativi e quantitativi previsti dalle norme di riferimento (artt. 31 e 32 d.p.r. n. 380/01 nonché artt. 15 e 16 l. r. n. 15/08), ipotesi di difformità totale rispetto al permesso di costruire invece che difformità parziale o ristrutturazione edilizia pure astrattamente ipotizzabili ai sensi degli artt. 33 e 34 d.p.r. n. 380/01 che prevedono un regime sanzionatorio in parte diverso (in punto di inapplicabilità dell’acquisizione di diritto e praticabilità, a determinate condizioni, della sanzione pecuniaria);

Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, ai fini della qualificazione in concreto della fattispecie e del correlato esercizio del potere di vigilanza urbanistico – edilizia ad essa riconosciuto dalle norme vigenti;

Considerato che il Comune di Fiumicino, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Comune di Fiumicino a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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