Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 12-01-2011, n. 597 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Milano rigettava l’appello presentato dal P.M. nei confronti della ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti di M.E. per l’omicidio della sorella.

Dopo aver osservato che il GIP aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ma insussistenti le esigenze cautelari, e che il P.M. aveva appellato solo sulle esigenze cautelari, aveva osservato che il devolutimi comprendeva anche la valutazione dei gravi indizi, in quanto le esigenze cautelari potevano considerarsi sussistenti solo se si ravvisavano i gravi indizi. Scendendo nell’esame del merito, riesaminava tutti gli elementi di fatto acquisiti agli atti e riteneva che gli indizi a carico dell’indagato, quali le conversazioni e i monologhi intercettati, le perizie sulle macchie di sangue rinvenute nei suoi calzoni, non assumevano quel grado di gravità sufficiente all’emissione della misura cautelare, potendo quegli stessi elementi avere altre spiegazioni altrettanto logiche di quelle accusatone; il movente economico non era conclamato, visto che anche l’indagato disponeva di mezzi economici di rilievo.

Osservava, infine, che la mancanza di elementi idonei a far ritenere che l’autore potesse essere un estraneo, non essendovi stata effrazione e non essendo stato asportato nulla, non era univocamente indirizzata a carico del fratello, visto che l’anziana donna frequentava altre persone ritenute amiche, una delle quali, ad esempio, aveva fornito diversi alibi rivelatisi falsi. Avverso la decisione presentava ricorso il P.M, e deduceva mancanza e illogicità della motivazione sulla irrilevanza delle intercettazioni, visto che le sostanziali ammissioni rese dall’indagato nei monologhi intercettati costituivano prova contro di lui e non potevano essere interpretati apoditticamente in modo alternativo, come aveva fatto il tribunale; patimenti illogica era la ricostruzione della direzione delle macchie di sangue, visto che la tesi sostenuta dal suo consulente era fondata su criteri scientifici, mentre quella del consulente della difesa era apodittica; allegava al ricorso un atto datato 22/6/2010, avente ad oggetto una integrazione della consulenza tecnica. Presentava una memoria l’indagato che ripercorreva il contenuto delle intercettazioni e il contenuto delle consulenze tecniche, sostenendo la bontà della ricostruzione operata dal tribunale del riesame;

presentava una ulteriore memoria con la quale contestava che negli atti inviati in Corte di Cassazione vi fosse anche un documento intestato "Integrazione di consulenza tecnica" che non era stato oggetto di esame da parte della difesa, nè del tribunale del riesame.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto si limita a prospettare questioni di fatto non consentite in sede di legittimità.

Preliminarmente deve essere espunta dal procedimento l’integrazione della consulenza tecnica in quanto successiva allo svolgimento dell’udienza davanti al tribunale del riesame e quindi atto che non può essere oggetto del presente giudizio in quanto non esaminato dal giudice di merito. L’intero oggetto delle questioni rimesse all’esame di questa Corte ha un esclusivo valore di merito ed in particolare ciò vale per l’interpretazione alternativa offerta in merito alle dichiarazioni intercettate, delle quali il tribunale, in modo congruo e logico, da una versione intimistica, come se l’indagato parlasse tra se e se per farsi una ragione delle accuse che gli venivano rivolte, sia in relazione alla direzione delle macchie di sangue oggetto di interpretazioni contrastanti da parte dei consulenti tecnici intervenuti fino a questo momento nel procedimento.

L’ordinanza per contro appare congruamente motivata, ha preso in esame tutte le contestazioni presentate dal P.M. ed ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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