Decreto del presidente della giunta regionale n. 10 del 20-03-2009 Regione Toscana. Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 9
del 30 marzo 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 10R)

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del
servizio civile regionale) ed in particolare l’articolo 19;

Visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso
nella seduta dell’11 dicembre 2008;

Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale”);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 32 del 15
dicembre 2008;

Visto il parere della Prima Commissione consiliare “Affari
Istituzionali”, espresso nella seduta del 3 febbraio 2009;

Visti gli ulteriori pareri delle strutture di cui all’articolo 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale”);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2009, n. 189;

Considerato quanto segue:

1. la necessità di differenziare gli enti in possesso dei
requisiti per l’iscrizione all’albo di servizio civile regionale tra
enti singoli, pubblici e privati, ed organismi federativi e
associativi dei medesimi enti, in ragione del loro diverso grado di
rappresentatività territoriale;

2. l’opportunità che gli organismi federativi ed associativi
possano attivare un numero maggiore di progetti tenuto conto della
loro vasta diffusione territoriale in contesti anche molto
differenziati tra loro;

3. la necessità di prevedere un numero minimo e massimo di
giovani per progetto per garantirne la fattibilità e per favorire il
finanziamento del maggior numero di progetti;

4. la necessità che i progetti possano essere approvati anche
con un numero inferiore di giovani rispetto a quelli indicati nei
medesimi progetti in relazione alle risorse disponibili ed al numero
complessivo dei progetti presentati;

5. la necessità che sia assicurata la massima snellezza
procedurale nell’iter di selezione dei giovani;

6. la necessità di garantire proporzionalità al trattamento
economico in relazione all’orario di servizio svolto;

7. la necessità di garantire ai giovani nei primi tre mesi di
servizio civile un adeguato livello di preparazione, supporto e
guida tenuto conto delle finalità di formazione civica, sociale,
culturale e professionale del servizio civile e dell’attività da
svolgere nell’arco dei dodici mesi;

8. il prevedibile alto afflusso di domande nella fase
istitutiva dell’albo degli enti di servizio civile regionale e la
conseguente necessità di elevare il termine previsto in via
ordinaria per l’adozione del provvedimento di iscrizione da parte
del competente ufficio della Regione;

9. la necessità di assicurare in prima applicazione l’effettiva
rappresentatività nella Consulta regionale del servizio civile degli
enti iscritti all’albo di servizio civile regionale;

10. di non accogliere l’osservazione di cui al punto 2 del
parere della Prima Commissione consiliare in quanto la causa
ostativa di iscrizione all’albo di servizio civile regionale nei
casi di cui all’articolo 3, comma 2 non rappresenta per gli enti
una causa impeditiva allo svolgimento del servizio civile, essendo
prevista la possibilità per gli stessi enti di scegliere di
effettuare il servizio civile regionale secondo due modalit
alternative: iscrivendosi come ente all’albo regionale di servizio
civile ed indicando le proprie sedi come luoghi di attuazione del
servizio civile oppure essere iscritti all’albo regionale come sedi
di attuazione di progetti promossi da altri enti presenti nell’albo;

11. di accogliere l’osservazione di cui al punto 3 del parere
della Prima Commissione consiliare;

12. di chiarire che, relativamente all’osservazione di cui al
punto 4 del parere della Prima Commissione consiliare, l’articolo
16, comma 2, lett. g) ha natura esclusivamente ricognitiva dei casi
di cessazione già previsti dall’articolo 19 del regolamento. A fini
meramente chiarificatori è aggiunto all’articolo 16, comma 2, lett.
g) il riferimento ai casi di esclusione di cui all’articolo 19;

si approva il presente regolamento

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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