T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 11-01-2011, n. 84 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso notificato il 23 agosto 2010, la ricorrente impugna i provvedimenti specificati in epigrafe con cui è stata esclusa dalla gara a procedura aperta per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le pubbliche amministrazioni.

Deduce in diritto vari motivi di gravame.

Si è costituito in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con nota depositata il 3 dicembre 2010 la ricorrente ha dichiarato di rinunziare al giudizio.

La difesa della C. s.p.a. e della società controinteressata hanno aderito alla compensazione delle spese di giudizio.

L’art. 84 del dgs. n. 104/2010 prevede al comma 1 che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa una dichiarazione di rinuncia al ricorso fatta in udienza, non notificata alla controparte.

Ne deriva che al Collegio non resta che dare atto della rinuncia al ricorso.

In considerazione delle circostanze e delle dichiarazioni delle difese della C. e della società controinteressata sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Dà atto della rinuncia al ricorso.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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