Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 12-01-2011, n. 593 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Prato convalidava l’arresto di C.A. in relazione alla violazione di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, rilevando che era stato eseguito in presenza dei presupposti di legge, che trattavasi di arresto obbligatorio e risultavano rispettati i tempi.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva violazione di legge in quanto il decreto di espulsione da lui violato non era stato tradotto in cinese e quindi l’indagato non conosceva cosa contenesse e la sua ignoranza era del tutto scusabile; inoltre non erano stati rispettati i tempi della convalida eseguita ben 13 giorni dopo l’arresto; deduceva anche mancanza di motivazione, avendo utilizzato formule di stile prive di contenuto; deduceva l’incostituzionalità del cit. art. 14 ter in quanto prevedeva due fattispecie solo una delle quali prevedeva l’arresto obbligatorio e tale decisione era affidata al solo arbitrio della P.G..

Si osserva che il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che non rientra nei poteri del giudice, in fase di convalida dell’arresto, valutare elementi di fatto, il cui controllo è invece riservato al giudice del merito, dovendo il giudice della convalida valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 1, 27 aprile 2004 n. 24147, rv. 229046; Sez. 1, 28 febbraio 2006 n. 14486, rv. 234089).

I tempi sono stati rispettati in quanto l’indagato è stato presentato al giudice in stato di libertà; la motivazione appare congrua tenuto conto del tipo di controllo che viene delegato al giudice in tale fase, limitato alla verifica che l’atto amministrativo sia stato tradotto in una delle lingue previste dalla legge; non sussiste alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale della norma trattandosi di fattispecie oggettivamente diverse.

Il ricorso deve essere quindi rigettato; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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