T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 11-01-2011, n. 26 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Il ricorrente proprietario di un immobile nel Comune di San Siro, ha notificato il presente ricorso, lamentando il silenzio del Comune sulla sua istanza del 29.10.2009 volta a contestare la mancata attivazione dei poteri di vigilanza da parte del Comune sulle opere realizzate dal proprietario dell’immobile limitrofo, Sig. V..

Espone infatti che il vicino aveva ottenuto una concessione nel 1999 per la realizzazione di una autorimessa, ma il manufatto realizzato non sarebbe conforme al progetto assentito e violerebbe l’art 23 delle NTA che per le zone A2 prevede le costruzioni di box e autorimesse, con un limite di altezza massima di ml 2,70 al colmo della copertura.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, rilevando l’infondatezza del ricorso, alla luce della evoluzione dei fatti, che viene ricostruita puntualmente.

Infatti dopo il rilascio al Sig. V. della concessione edilizia 14/99 per la realizzazione di una autorimessa, per la demolizione di tre tettorie e la formazione di una recinzione, (titolo rilasciato tra l’altro dal Comune di Sant’Abbondio, in quanto l’odierno Comune è stato istituito solo dal 1.1.2003, a seguito della fusione dei Comuni di Sant’Abbondio e Santa Maria Rezzonico), il ricorrente in data 21.5.2007, formulava un primo esposto, segnalando che il confinante non aveva completato i lavori di demolizione, non aveva eseguito la recinzione nè ultimato le murature.

Il Comune effettuava un sopralluogo in data 20 giugno 2007, comunicando al ricorrente di aver accertato la seguente situazione di fatto: le tettoie dovevano essere ancora demolite, il serramento esistente andava sostituito con una porta basculante, dovevano essere regolarizzate la finestra e gli interventi di pavimentazione nel giardino e doveva essere rimosso il locale creato a ridosso del box.

In data 20.7.2007 il Comune emetteva due ordinanze di demolizione delle opere abusive riscontrate, ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorrente veniva informato con una raccomandata del 25.7.2007 prot. 4669 dell’attivazione del procedimento.

In data 11 ottobre 2007 il Sig. V. presentava una domanda di accertamento di conformità per la finestra, il camminamento esterno e la tettoia.

Sulla base del parere favorevole della Soprintendenza venivano rilasciati il permesso in sanatoria e l’autorizzazione paesaggistica in data 17.6.2008.

Durante il sopralluogo del 22 ottobre 2007 i tecnici comunali accertavano la demolizione del locale ripostiglio.

In data 29.10.2009 il ricorrente formulava un ulteriore esposto chiedendo informazioni sul sopralluogo del giugno 2007 e reiterava le contestazioni.

L’Amministrazione, sebbene l’esito del sopralluogo fosse stato già reso noto con la comunicazione del 27.7.2007, riscontrava la diffida, con nota del 23.12.2009 prot. 7504, facendo presente che "il Comune a seguito del sopralluogo esperto in data 20.6.2007 ha attivato e concluso la procedura di competenza".

Il ricorrente in data 15.11.2010 ha depositato il presente ricorso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo del Comune e che venisse ordinato al Comune di provvedere sull’istanza, nonché la nomina di un commissario ad acta.

Nel corso del giudizio lo stesso ricorrente ha prodotto recenti fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi, in base alle quali viene lamentata la permanenza della tettoia, di muretti di contenimento di terrapieno e una difformità rispetto al progetto assentito, relativa al serramento, sarebbe infatti stata realizzata una porta finestra anziché una porta basculante.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

2) Il ricorso è infondato e va respinto.

Dalla ricostruzione dei fatti compiuta dall’Amministrazione Comunale, nonchè dalla produzione documentale, emerge che il Comune, a fronte del primo esposto del ricorrente presentato in data 21.5.2007, ha effettuati i controlli sull’attività edilizia del confinante.

A seguito di detta attività ha emanato l’ordine di demolizione, dandone comunicazione con la raccomandata del 25.7.2007 prot. 4669.

Alla successiva istanza, l’Amministrazione ha dato riscontro con la nota del 23.12.2009 prot. 7504.

Al di là della possibile ipotesi che quest’ultima comunicazione non sia stata ricevuta dal ricorrente, è comunque indubbio che non possa riscontrarsi alcuna inerzia da parte dell’Amministrazione nella sua attività di controllo sull’operato edilizio.

Infatti a seguito del primo esposto, è stata ordinata la demolizione delle opere abusive, alcune delle quali sono poi state condonate, avendo il Sig. V. presentato domanda di sanatoria.

Ad avviso del Collegio pertanto la domanda di accertamento dell’inerzia sulla attività di controllo va respinta, in quanto non si ravvede nella condotta dell’Amministrazione alcuna inerzia, avendo già nel 2007 esercitato il controllo sull’attività edilizia.

Si deve precisare rispetto alle fotografie del novembre 2010, che, come osservato dalla difesa del Comune, la tettoia dovrà essere demolita, i muretti sono un elemento nuovo e il serramento è stato sanato.

Rimane invece da esaminare se possa configurarsi un silenzio sulla istanza del ricorrente.

Alla prima istanza l’Amministrazione ha dato riscontro, con una nota inviata con raccomandata A/R, producendo l’avviso di ricevimento: è quindi stata data prova certa non solo della spedizione, ma anche del ricevimento della stessa.

La seconda risposta, regolarmente protocollata, ma spedita in forma semplice, è stata prodotta in giudizio e, anche nel denegato caso non fosse stata ricevuta dal destinatario, è stata conosciuta nel momento della costituzione in giudizio dell’Amministrazione: in tal modo alla diffida del 2009 l’Amministrazione ha dato riscontro e non si può configurare un silenzio.

Il ricorso quindi in parte è infondato, laddove chiede l’accertamento del comportamento omissivo sulla attività di controllo repressivo, dall’altro è improcedibile, laddove chiede il riscontro alla diffida, perchè tale diffida è stata riscontrata con nota del 23.12.2009 prot. 7504, che, anche se non ricevuta allora, è stata depositata in giudizio in data 15 novembre 2010.

3) Per tali ragioni il ricorso va dichiarato in parte infondato e in parte improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato e in parte improcedibile.

Condanna parte ricorrente a liquidare a favore del Comune di San Siro le spese di giudizio, quantificate in Euro 2.000/00 (duemila,00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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