Decreto del presidente della giunta regionale n. 11 del 24-03-2009 Regione Toscana.

Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n.
38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e
dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 9
del 30 marzo 2009
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 11R)
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

visto l’articolo 42 dello Statuto;

vista la legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la
disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali) e in particolare
l’articolo 49;

visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso
nella seduta del 16/10/2008;

visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale”);

vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 29
dicembre 2008, n. 1172;

visto il parere della III commissione (Attività produttive) e della
IV commissione (Sanità), espresso nella seduta congiunta del 21
gennaio 2009;

visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui
all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44
(Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.
26 “Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione e personale”);

visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella
seduta del 20 marzo 2009;

vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 204;

Considerato quanto segue

1. A fronte del trasferimento ai comuni delle funzioni
amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque
delle acque minerali, di sorgente e termali, e della permanenza nel
patrimonio indisponibile della Regione dei relativi giacimenti
minerari, si rende necessario un costante monitoraggio per
verificare la sostenibilità dello sfruttamento dei giacimenti
acquiferi;

2. tutti i dati risultanti dal monitoraggio confluiscono nella
banca dati informatica. La Regione inserisce nel sistema informativo
geografico regionale gli elenchi dei permessi di ricerca e delle
concessioni in essere;

3. ai fini della tutela del bene acqua minerale naturale,
termale e di sorgente, e della salvaguardia del territorio, vengono
posti dei limiti all’area del permesso di ricerca e un dettagliato
sistema di chiusura dei pozzi;

4. le etichette delle acque minerali naturali e di sorgente
devono contenere una serie di parametri chimici e chimico- fisici
puntualmente elencati;

5. le opere di captazione e i materiali destinati al contatto
con l’acqua devono possedere caratteristiche tecniche ed igienico-
sanitarie tali da costituire un’efficace protezione contro ogni
pericolo di inquinamento;

6. il controllo ufficiale sulle attività di utilizzazione delle
acque minerali naturali e di sorgente si svolge tramite procedure di
analisi dei campioni che necessitano di essere dettagliatamente
disciplinate sotto il profilo tecnico-scientifico;

7. di accogliere il parere congiunto della III commissione
(Attività produttive) e della IV commissione (Sanità) e di adeguare
conseguentemente il testo;

8. il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali;

si approva il presente regolamento

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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