Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-02-2012, n. 1668 Reintegrazione o spoglio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 7/7/2000 C.R. chiedeva di essere reintegrata nel possesso della servitù di passaggio su una strada interpoderale che attraversava i fondi di proprietà di M. B. assumendo che sulla strada era stato realizzato un cancello, chiuso con un lucchetto, che impediva l’accesso.

Con sentenza del 24/3/2002 il Tribunale di Termini Imerese rigettava la domanda di reintegra nel possesso ritenendo non provato l’esercizio del possesso al momento del denunciato spoglio.

La C. proponeva appello e il M. reiterava l’eccezione di ultrannualità dello spoglio.

La Corte di appello di Palermo rigettava il gravame accogliendo l’eccezione preliminare di ultrannualità dello spoglio ritenendo accertato, sulla base delle testimonianze raccolte, che lo spoglio, qualificato non clandestino, era avvenuto non già nei mesi di Agosto, Settembre 1999, come affermato in ricorso dall’appellante, ma nel Maggio 1999 così che il ricorso con il quale era esercitata l’azione di spoglio era tardivo in quanto proposto il 7/7/2000.

C.R. propone ricorso affidato a due motivi.

M.B. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione circa la ricorrenza dell’ipotesi di spoglio non clandestino.

La ricorrente assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, nel processo non era stato contestato che lo spoglio dovesse essere qualificato come clandestino, tale essendo qualificato anche con l’ordinanza di reintegra nel possesso.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 c.c..

La ricorrente assume che la clandestinità o non clandestinità dello spoglio avrebbe dovuto essere valutata in base allo stato di ignoranza dello spogliato e all’impossibilità, per questi, di avere conoscenza dello spoglio usando l’ordinaria diligenza e che pertanto era irrilevante la circostanza, valorizzata dal giudice di appello, che il cancello fosse stato apposto nel Maggio 1999, in quanto, per la corretta applicazione dell’art. 1168 c.c., avrebbe dovuto essere individuata la data in cui essa ricorrente aveva preso conoscenza dello spoglio; l’applicazione di tali principi avrebbe comportato che l’onere di provare l’intempestività dello spoglio doveva essere posto a carico del resistente e non della ricorrente.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè entrambi affrontano l’identico tema della tempestività o intempestività dell’azione possessoria. Occorre premettere, quanto ai principi di diritto applicabili, che in ipotesi di spoglio clandestino sull’attore in possessoria incombe l’onere di provare la tempestività dell’esercizio dell’azione e per assolvere l’onere egli è tenuto a provare solo la clandestinità dell’atto violatore del possesso e la data di scoperta di esso perchè il termine annuale di decadenza inizia a decorrere dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato venga a conoscenza dell’illecito o sia in condizione, usando la normale diligenza di venirne a conoscenza; resta a carico dello spoliatore l’onere di provare l’intempestività dell’azione a decorrere dall’epoca di conoscenza o conoscibilità dello spoglio (v. sent. 1036/95; Cass. 20228/2009).

La tempestività dell’azione, costituisce il suo presupposto necessario e, se contestata, deve essere provata dall’attore (Cass. 6055/96).

Il Giudice di appello, muovendo dal presupposto della non clandestinità dello spoglio, non si è posto il problema di individuare il momento in cui è stata acquisita dalla ricorrente la conoscenza dello spoglio e ha tratto il convincimento che la ricorrente non aveva assolto l’onere di provare di avere esercitato l’azione entro l’anno dallo spoglio e non, quindi, dalla conoscenza di esso.

Tuttavia, le censure di cui al ricorso non possono avere rilevanza e, quindi, non sono ammissibili perchè non risulta che l’odierna ricorrente, davanti al giudice di merito, abbia dedotto di essere venuta a conoscenza dello spoglio in epoca successiva e comunque entro l’anno antecedente il ricorso o che abbia provato la data in cui ne era venuta a conoscenza.

In ogni caso, la circostanza, semplicemente affermata in ricorso, che nell’ordinanza provvisoria di reintegra lo spoglio venisse qualificato come clandestino, non assume rilevanza alcuna perchè la qualificazione data nell’ordinanza interdittale non vincola il merito possessorio e, comunque, come detto, sarebbe stato onere della ricorrente dedurre nel giudizio di merito possessorio che lo spoglio era clandestino e, correlativamente, provare la (e prima ancora offrire la prova della) data in cui ne era stata portata a conoscenza.

In ordine a tali allegazioni e prove non v’ è neppure menzione in ricorso, nè risulta che l’istruttoria abbia affrontato il tema della data di conoscenza dello spoglio o che tale data emerga dalle testimonianze, posto che gli unici due testi ( D.G. e R.) che riferiscono in merito alla data in cui avrebbero (essi e non la C.) appreso che era stato apposto un cancello sono stati ritenuti inattendibili dal giudice del merito.

Il ricorso deve quindi essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna C.R. a pagare a M.B. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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