Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 12-01-2011, n. 614

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.M. veniva condannato, per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 718 c.p., art. 719 c.p., comma 1, n. 2 e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (TULPS), con sentenza emessa il 27.4.2007 dal Tribunale di Trani, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari, con sentenza in data 21 dicembre 2009.

Avverso tale decisione il L. proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Denunciava il ricorrente che i giudici del gravame avrebbero ritenuto in via del tutto apodittica l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., mancando del tutto la prova della illiceità delle apparecchiature abilitate al gioco del poker sequestrate presso il suo esercizio commerciale.

Richiedeva di conseguenza l’annullamento con rinvio dell’impugnata decisione.

Motivi della decisione

La motivazione della impugnata decisione appare carente per quanto riguarda la esistenza del fine di lucro richiesto dall’art. 718 c.p..

Come osservato proprio nella decisione di questa Corte, citata dalla Corte d’Appello (Sez. 3 n. 42374, 16 novembre 2007) l’art. 718 c.p., riferisce chiaramente lo scopo di lucro al gioco d’azzardo e, dunque, alle caratteristiche del gioco ed all’atteggiamento dei suoi protagonisti ed il fine di lucro richiesto in materia di gioco d’azzardo ricorre ogni qual volta il giocatore partecipi al gioco anche per conseguire vantaggi economicamente rilevanti, e va identificato in relazione al giocatore e non all’organizzatore o gestore del gioco, il quale ricava ordinariamente un utile dall’organizzazione o gestione professionale del gioco, sia esso o meno d’azzardo.

Non appare quindi corretto, proprio alla luce di tale principio, ritenere provato il fine di lucro dal semplice apprestamento delle apparecchiature da parte del gestore ed irrilevante la verifica in merito alla presenza di giocatori ed alla modalità ed entità delle vincite.

Il reato de quo risulta tuttavia estinto per intervenuta prescrizione maturata l’11 gennaio 2010.

Va inoltre rilevato che la decisione impugnata è meritevole di censura anche laddove conferma la sentenza del giudice di prime cure, che aveva ritenuto la continuazione tra i reati contestati, senza considerare che la violazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 4 (TULPS) risulta depenalizzata ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (cfr. Sez. 3 n. 8818, 27 febbraio 2009).

Anche per tale violazione amministrativa, tuttavia, è maturato il termine prescrizionale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 29 cosicchè non deve disporsi la trasmissione all’Autorità competente alla irrogazione della relativa sanzione.

Ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente al reato di cui all’art. 718 c.p. perchè estinto per prescrizione ed all’imputazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (TULPS) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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