T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 11-01-2011, n. 8 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I. Ricorso principale.

Il ricorrente ha presentato, in data 07.03.2007, istanza di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato, composto da piano cantinato, piano terra, piano primo e tetto di copertura a due falde, da adibire a civile abitazione, da sorgere nel territorio del Comune di Biancavilla in contrada "Castoria o Sberno" s.n.c., su area distinta in catasto al foglio 37 part. 542 del N.C.T..

Il Funzionario Responsabile della VI Area delle PP.OO. 1° Servizio – Urbanistica e territorio – Edilizia Privata con provvedimento prot. n. 6179/2007 del 8/6/2007 ha denegato la Concessione edilizia di cui alla pratica edilizia n.13/2007, con la motivazione che "la richiesta di concessione singola riguarda la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, in una zona "C1" del vigente P.R.G.. Tale zona nell’attualità presenta i connotati di zona territoriale omogenea di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale 01.04.1968 n. 1444 lett. C). Lo stato di fatto della detta zona "C1", presenta condizioni fisiche tali da non escludere l’attuazione e la fattibilità del Piano di Lottizzazione di cui all’art. 60 del R.E.C.".

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato detto ultimo provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:

1. Violazione dell’art. 3 della l. 241/90 (l.r. 10/91) – Difetto assoluto di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 della l.r. 28.12.2004 n. 17 – Illogicità manifesta.

Prima del provvedimento impugnato, con nota prot. n. 8706 del 5.4.2007, il competente Ufficio del Comune aveva comunicato il preavviso di diniego, richiedendo al ricorrente di presentare eventuali osservazioni.

Le stesse, pur esitate nei termini, e pur rappresentando molteplici considerazioni relative alla sussistente urbanizzazione dell’area, sarebbero state praticamente ignorate dal provvedimento impugnato.

2. Eccesso di potere per travisamento e/o errata valutazione dello stato dei luoghi – Violazione del principio secondo cui i piani attuativi non sono necessari laddove la zona sia già interamente urbanizzata.

La zona in questione, per stessa ammissione del Comune, seppure classificata come C1, sarebbe interamente urbanizzata, sicché sarebbe illegittima la richiesta di piani attuativi quali presupposto per il rilascio del titolo concessorio.

Per altro, la stessa Amministrazione intimata, in sede di approvazione del P.R.G., aveva ritenuto di dover classificare le zone C1, stante la loro peculiare densità territoriale e la superficie coperta da edifici, come zone territoriali omogenee di tipo B. Soltanto per l’intervento del competente Assessorato Regionale in sede di approvazione, le stesse non avrebbero mutato destinazione.

Con Ordinanza n. 1458/07 del 31.10.2007, questa stessa Sezione, apprezzando la sussistenza di elementi di fondatezza del primo motivo di ricorso, ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, disponendo il conseguente obbligo del Comune di pronunziarsi con adeguata motivazione.

I.b. Ricorso per motivi aggiunti.

Di seguito alla predetta Ordinanza, con provvedimento prot. n. 6179/2007 del 2.1.2008, il Comune di Biancavilla, richiamando il parere espresso dall’U.T.C. in pari data e l’art. 60 del R.E.C., che stabilisce la necessità della preventiva adozione di un piano di lottizzazione, ha nuovamente denegato il rilascio della concessione edilizia per i lavori di costruzione del fabbricato sopraindicato, evidenziando, in sostanza, l’insussistenza degli asseriti elementi di urbanizzazione sopra rappresentati.

Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato l’ulteriore diniego, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:

3. Eccesso di potere per travisamento e/o errata valutazione dello stato dei luoghi – Violazione del principio secondo cui i piani attuativi non sono necessari laddove la zona sia già interamente urbanizzata – Contraddittorietà – Travisamento sulla funzione cui sono destinati gli strumenti urbanistici attuativi.

Il ricorrente ha contestato le conclusioni contenute nel provvedimento impugnato, evidenziando che il lotto in questione, pari a circa mq 2.000, fa parte di un comparto di 6.700 mq completamente circondato da edificazioni e opere di urbanizzazioni primarie e secondarie, classificato come piano di recupero, e dotato di viabilità ben definita.

Con Ordinanza n. 678/08 del 13.5.2008, la Sezione ha rigettato la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo di dover apprezzare nel merito l’intera questione.

Con successiva Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 282/10 dell’11.5.2010, è stata disposta verificazione volta ad accertare "lo stato di urbanizzazione della zona in cui ricade il lotto dell’odierno ricorrente e se, tenuto conto dello stesso, sia possibile edificare a mezzo di singola concessione edilizia rispettando l’allineamento con le sedi viarie preesistenti, secondo quanto rappresentato nei ricorsi e negli atti introdotti nel presente giudizio".

La relazione peritale è stata depositata il 2.8.2010.

Alla pubblica Udienza del 2.12.2010, la causa veniva trattenuta per la decisione.

II. Con il secondo motivo di gravame contenuto nel ricorso principale e con l’unica censura riprodotta nel ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente introduce la questione di merito del ricorso in esame, asserendo che sarebbe erronea la motivazione del provvedimento impugnato, secondo la quale non potrebbe procedersi alla realizzazione della costruzione di che trattasi mediante una mera concessione edilizia, essendo necessario, in ossequio allo strumento di pianificazione generale, un piano di lottizzazione.

Ed invero, non viene contestato, e quindi rimane incontestabile, che il PRG preveda la possibilità di assenso soltanto mediante un piano di lottizzazione, solo che, asserisce parte ricorrente, la perfetta urbanizzazione della zona renderebbe, per giurisprudenza costante, inutile il ricorso a detta forma autorizzatoria per un intervento edificatorio nel territorio, essendo sufficiente la semplice concessione edilizia.

Come già ritenuto in un recente arresto giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Catania, I, 3.12.2010, n. 4610), "l’art. 21, comma 3, della l.r. 27.12.1978, n. 71, così recita:

a modifica di quanto prescritto nel punto II dell’art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, ferme restando le altre disposizioni agevolative contenute nella predetta norma, l’attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle zone territoriali "B", può effettuarsi a mezzo di singole concessioni, quando esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria. Lo strumento urbanistico attuativo, quindi, non è necessario sia in caso di c.d. " lotto intercluso " sia in altri casi analoghi, per i quali, essendo la zona d’intervento totalmente urbanizzata, il piano esecutivo sarebbe ormai privo d’oggetto (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 22 giugno 2004, n. 4350; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 marzo 2007, n. 2195).

In altri termini, la completa urbanizzazione del sito rende inutile il piano di lottizzazione, quale strumento di regia della regolamentazione armonica di dettaglio del territorio.

Per altro, la completa urbanizzazione non sempre comporta la possibilità di soprassedere al piano attuativo, ove il Comune, ovviamente adeguatamente motivando un diniego, fornisca idonee giustificazioni circa le ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (cfr., T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 02 febbraio 2005, n. 440 e giurisprudenza ivi citata).

Quindi (cfr. Consiglio di stato, sez. IV, 07 novembre 2001, n. 5721), "il principio secondo cui va esclusa la necessità di strumenti attuativi per il rilascio di concessioni in zone già urbanizzate è applicabile solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo (si pensi al caso del lotto residuale ed intercluso in area compiutamente urbanizzata: Sez. V, 26 settembre 1995, n. 1351), ma non anche alle ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che assai più di altre esige un piano attuativo idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora addirittura definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona".

In conclusione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7486), "l’esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della "maglia", e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (Consiglio Stato: sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5043 e 15 maggio 2002, n. 2592; sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7799 e 6 ottobre 2000, n. 5326)".

Ciò posto, il provvedimento impugnato contesta la possibilità di soprassedere al piano di lottizzazione, ritenendolo necessario.

Appare evidente la necessità di una valutazione in punto di fatto.

A tal fine, come chiarito, la Sezione ha disposto verificazione, così come, per altro, richiesto dallo stesso ricorrente.

Le conclusioni più significative delle relazione peritale sono le seguenti:

"La zona in interesse ricade in Z.T.O. "C1"… la medesima zona è contornata da strade pubbliche restando in sintesi l’unico isolato con questa destinazione urbanistica poiché tutto il territorio a contorno ha destinazione di zona "B", motivo per cui il comparto edificatorio in questione risulta essere urbanizzato se ci si riferisce alla viabilità di contorno, comprensivo delle infrastrutturazioni (pubblica illuminazione, rete idrica, ecc.), sulla quale potrebbe essere garantito l’allineamento delle costruzioni da insediare all’interno della zona "C1".

Tuttavia il comparto all’interno del quale ricade l’area di proprietà del signor S.A. è attualmente libero da edificazione ed ha un’estensione in termini di superficie, misurata graficamente, pari a circa mq. 6.780,00, mentre il lotto di proprietà Scandura si estende per mq. 1.667,00. Tutta la zona circostante al comparto edilizio di zona "C1" è impegnata da un tessuto urbanistico abbastanza saturo che si sviluppa con costruzioni allineate sui fronti stradali demarcando così fronti compatti sulle strade pubbliche, caratteristiche proprie delle zone territoriali omogenee "B". Mentre l’unica zona libera da costruzioni, all’interno del descritto contesto edificato rimane quella interessata dal Comparto edificatorio di zona "C1" ".

Ed ancora: " nell’ambito del previsto piano di lottizzazione dovranno essere individuate le aree per standard urbanistici nella misura di 2,5 mq./ab. da destinare a spazi di sosta o parcheggio e di 4,5 mq./ab. da destinare a verde pubblico attrezzato".

Precisa, inoltre, il verificatore che "sono decaduti i vincoli preordinati all’espropriazione del P.R.G. del Comune di Biancavilla ragione per la quale occorre adottare le prescrizioni di cui alla Circolare 6 luglio 1994, n. 2/D.R.U. (pubblicata sulla G.U.R.S. 23 luglio 1994, n. 36) dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente che al punto 1 lett. c) così recita, "Per quanto riguarda le zone territoriali omogenee "C", dove il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla vigenza di piani attuativi, si rappresenta che non può procedersi al rilascio delle concessioni edilizie se non per piani particolareggiati e piani di lottizzazione che reperiscano al loro interno la totalità delle opere di urbanizzazione nelle quantità fissate dall’art. 3 (18 mq. per abitante) e dall’art. 4 (12 mq. per abitante) del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444. Ciò nonostante lo strumento urbanistico generale consente di poter monetizzare le opere di urbanizzazione secondarie previste al di fuori dei piani attuativi da approvare, stante che adesso, con la decadenza dei vincoli urbanistici, il comune non è più in grado di procedere all’esproprio, e quindi alla realizzazione di dette opere di urbanizzazione secondarie." ".

Determinante, e condivisibile, infine, è l’ulteriore valutazione, secondo la quale, "in ogni caso, anche in considerazione di quanto sopra analizzato, è possibile desumere che l’intervento proposto dal signor S.A., se realizzato sfruttando l’intera superficie di proprietà nonché il lotto con la propria conformazione, omettendo, quindi, per come richiesto con il ricorso, la presentazione del piano di lottizzazione esteso all’intero comparto di zona "C1", rischierebbe di inficiare la possibilità di sfruttamento agli altri proprietari fondiari dei terreni ricadenti all’interno del comparto edificatorio…. Dello stesso avviso è anche l’ufficio dell’Assessorato Regionale territorio ed ambiente che con diversi pareri resi ad altri Comuni chiarisce, "in ordine alla possibilità o meno di assentire il completamento della zona "C" di espansione solo quando rimane da edificare un’area residua di superficie di poco inferiore a quella minima prescritta dalle norme di attuazione del P.R.G.. L’A.R.T.A. precisa inoltre che, qualora le Norme di attuazione del P.R.G. prescritte per le zone "C" pongano l’obbligo della preventiva formazione del piano di lottizzazione, la possibilità edificatoria dipenderà dal fatto che possa o meno prescindersi dalla predisposizione o meno di un piano attuativo. Infatti, fermo restando l’obbligo di ottemperare a tutte le altre prescrizioni dettate per la zona "C" delle N.T.A., e qualora il lotto in argomento sia di limitata estensione e ricada in un ambito urbanistico dove siano già presenti tutte le opere di urbanizzazione primaria, potrà procedersi al rilascio della concessione edilizia per un unico edificio" ".

Pertanto, conclude il verificatore, "analizzata l’estensione del terreno oggetto del ricorso, nonché la proposta di sfruttamento volumetrico che consentirebbe la realizzazione di un fabbricato di mc. 1.956,48, in rapporto all’intero comparto; accertato, inoltre, che in atto i vincoli preordinati all’espropriazione imposti dal P.R.G. sono decaduti per cui vige la direttiva impartita con la Circolare 6 luglio 1994, n. 2/D.R.U., si deduce che non è possibile classificare l’area come lotto intercluso ovvero di limitata estensione in quanto solo lo stesso lotto di proprietà Scandura determina una volumetria sufficiente per l’edificazione di una unità immobiliare di consistenza volumetrica notevole (mc. 1.956,48), capace di contenere diverse unità immobiliari, e lo sfruttamento di questa sola parte dell’isolato o comparto edificatorio di zona "C1", come classificato dallo strumento urbanistico, limiterebbe, anche per le caratteristiche morfologiche, lo sfruttamento dei terreni residui, precludendo anche il corretto sviluppo della zona. Viceversa attraverso la formazione di un piano di lottizzazione per l’intero isolato appare possibile sfruttare al meglio sia la densità edilizia anche della proprietà del signor Scandura, e razionalizzando la morfologia dei lotti da formare con il P.di L. potranno agevolarsi anche le costruzioni per gli altri proprietari terrieri del comparto edificatorio. Non sembra superfluo sottolineare, infine, che in conformità alle prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G. il reperimento di aree da destinare a parcheggio e verde pubblico (standard urbanistici) nell’ambito del comparto edificatorio di zona "C1" potrebbe significativamente contribuire alla qualificazione urbana della zona senza inibire lo sfruttamento fondiario delle aree ricadenti all’interno del comparto in questione".

Il provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti, in accordo con le indicazioni fornite dal verificatore, ha ritenuto che il piano di lottizzazione, "alla luce dell’attuale stato ediliziourbanistico, risulta indispensabile per definire l’assetto urbanistico della zona C1 in parola, condizione propedeutica per relazionare armonicamente una zona priva di ogni assetto urbanistico con il tessuto urbano contermine".

Coerentemente con i principi sopra esposti, non appare sussistere, quindi, l’indefettibile presupposto della sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria e, ancor più, della non necessità di interventi pianificatori da parte del Comune, la cui sola sussistenza giustifica l’inutilità funzionale del piano di lottizzazione.

Consegue l’infondatezza delle censure e, quindi, il rigetto dei ricorsi.

Le spese di verificazione seguono la soccombenza e vanno liquidiate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune intimato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese per la disposta verificazione, che verranno liquidate, previa presentazione di apposita parcella, con decreto presidenziale motivato, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a..

Manda alla Segreteria di inviare il fascicolo di causa al Presidente della Sezione per la liquidazione delle spese di verificazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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