Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 12-01-2011, n. 612 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 24.6.2008 dal Tribunale di Trapani – Sezione Distaccata di Alcamo, M.F.M. veniva condannata per il reato di cui all’art. 2 comma 1bis, in relazione al D.L. n. 463 del 1983, art. 1 convertito nella L. n. 638 del 1983 (omesso versamento di contributi previdenziali), addebitatole nella sua qualità di legale rappresentante di una cooperativa a responsabilità limitata.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza in data 26 gennaio 2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva all’appellante la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 riducendo la pena inflitta e confermando nel resto l’impugnata decisione.

Avverso tale decisione la M. proponeva ricorso per cassazione deducendo, con riferimento all’art. 606 c.p.p., lett. b), l’inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni applicate.

Argomentava, in particolare, che il primo giudice avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato a seguito del pagamento delle contribuzioni dovute entro il temine trimestrale.

A tale proposito rilevava che erroneamente la notifica della diffida inviata dal’INPS era stata ritenuta valida, in quanto la persona che ebbe a riceverla non poteva qualificarsi come familiare convivente ed, inoltre, era avvenuta in luogo diverso dalla sede della società.

Aggiungeva, infine, che conseguentemente alla dedotta nullità doveva ritenersi tempestivo il pagamento effettuato antecedentemente alla notifica del decreto penale di condanna, con conseguente spiegamento dell’effetto estintivo del reato ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1bis.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi manifestamente infondati.

Va premesso che il ricorso si limita a riproporre a questa Corte questioni già sollevate innanzi alla Corte d’Appello e da questa ritenute infondate, senza formulare alcuna specifica censura sulle motivazioni espresse dai giudici del gravame.

Tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. Un. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione.

Invero, la Corte d’Appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali riteneva di condividere le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, specificando ulteriormente i motivi per i quali le risultanze dell’istruzione dibattimentale non erano inficiate dalla deduzione di controprove della difesa.

In particolare, osservava come la ricezione dell’atto di diffida dell’INPS da parte dell’imputata e la sua effettiva conoscenza a seguito di consegna a familiare convivente che risultava averla ricevuta era dimostrato dall’avvenuto pagamento dei contributi dovuti, seppur in ritardo rispetto al termine trimestrale che avrebbe consentito l’estinzione del reato.

Nessuna censura può quindi muoversi alla decisione impugnata.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) -consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente la pagamento delle spese del procedimento, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000,00 Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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