T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 11-01-2011, n. 40 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, i coniugi C.P. e L.M.M. hanno impugnato l’ordinanza n. 51/99 dell’11 novembre 1998, con la quale il Comune di Ficarazzi, constatata l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 74 del 26 giugno 1998, ha disposto acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate in viale Europa.

I ricorrenti, premesso di avere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana avverso il provvedimento n. 4584 del 25 giugno 1998 di diniego di sanatoria edilizia e la predetta ordinanza di demolizione n. 74/1998, hanno chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) Invalidità derivata;

2) Eccesso di potere per disparità di trattamento;

3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – Eccesso di potere per difetto di motivazione;

4) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e difetto assoluto di motivazione;

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti.

Con ordinanza n. 1502 del 28 settembre 2001, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Il Comune di Ficarazzi, costituitosi in giudizio, con memoria depositata il 24 aprile 2003, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, è stato posto in decisione.

Premesso che all’odierna pubblica udienza, con dichiarazione resa a verbale, il difensore dei ricorrenti ha fatto presente che il ricorso straordinario presentato dai ricorrenti al Presidente della Regione siciliana avverso il provvedimento n. 4584 del 25 giugno 1998 di diniego di sanatoria edilizia e l’ordinanza di demolizione n. 74 del 26 giugno 199è è stato respinto, osserva il Collegio che anche il presente ricorso non merita sorte diversa.

Deve, in primo luogo, ritenersi inammissibile il secondo motivo che investe i due provvedimenti impugnati con il predetto ricorso straordinario.

Di conseguenza deve essere disatteso il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di invalidità derivata.

Gli altri motivi d’impugnazione sono infondati.

In ordine al terzo e al quarto motivo, è sufficiente osservare che gli stessi ricorrenti affermano che l’ordinanza di acquisizione "costituisce atto meramente consequenziale" rispetto al diniego di sanatoria e all’ordinanza di demolizione non ottemperata, per cui va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il provvedimento di acquisizione al patrimonio del comune di un’opera abusivamente realizzata ha come unico presupposto l’accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui è meramente dichiarativo, con la conseguenza che, essendo atto dovuto, è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata inottemperanza, essendo "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua adozione (T.A.R. Campania, sez. IV, Napoli, 17 giugno 2002, n. 3620). Nel sistema disciplinato dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l’acquisizione al patrimonio del Comune del bene abusivamente realizzato, e delle aree di sedime e circostanti, opera automaticamente, verificandosi di diritto al compimento del 90° giorno decorrente dalla notifica dell’ingiunzione di demolizione non ottemperata, e non richiede l’adozione di alcuna preliminare determinazione inerente l’esercizio di una scelta da parte del Comune sull’applicabilità della stessa più grave misura acquisitiva, rispetto alla semplice demolizione del manufatto abusivo (cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio, sez. II, 12 aprile 2002, n. 3160; T.A.R. Sicilia, sez. III, 6 marzo 2009, n. 480).

Peraltro, è stata ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 comma 3 della legge 28 febbraio 1977, n. 10 e dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevedono l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del comune, stante che tale acquisizione rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un’opera in totale difformità o in assenza della concessione e, poi, non adempie l’obbligo di demolire l’opera stessa entro il termine fissato dal comune (in tal senso, Corte costituzionale, 15 febbraio 1991, n. 82; Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66); T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 02 marzo 2005, n. 1478; T.A.R. Sicilia, sez. III, 16 maggio 2006, n. 1126).

Parimenti infondato è il quinto motivo d’impugnazione, in quanto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera edilizia abusiva consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione come atto dovuto e non necessita del previo avviso dell’inizio del procedimento, non essendo questo necessario nei casi in cui l’interessato non possa apportare all’azione amministrativa procedimentalizzata una qualche utilità (cfr. T.A.R. Campania sez. IV, Napoli, 17 giugno 2002, n. 3620; T.A.R. Sicilia, sez. III, 11 maggio 2006, n. 1126).

Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge il ricorso in epigrafe indicato (n. 1493/2000).

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del resistente Comune di Ficarazzi, nella complessiva somma di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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