T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 11-01-2011, n. 29 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali rispettivamente l’Amministrazione, sulla scorta della relazione tecnica finale dell’Istituto bancario "B.D.S. -ente istruttore- ha provveduto alla quantificazione definitiva dell’agevolazione finanziaria richiesta dalla Ditta ricorrente, apportando le contestate variazioni in diminuzione, che assumono il valore di revoca parziale, rispetto a quanto provvisoriamente corrisposto, chiedendo quindi la ripetizione delle maggiori somme non dovute, con interessi legali ed altri accessori.

Lamenta parte ricorrente l’illegittimità dei provvedimenti gravati, deducendo le seguenti doglianze:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 7, 8 e 10 lett.b) L.241/90, eccesso di potere e difetto di istruttoria.

Ha errato l’amministrazione a non trasmettere previamente al soggetto interessato copia della relazione finale dell’istituto bancario, impedendone quindi la partecipazione alla stessa fase procedimentale. Invero la nota del Ministero, lungi dal costituire comunicazione di avvio, si appalesa quale determinazione già assunta, tanto da quantificare già in quella sede la riduzione del finanziamento concesso. In ogni caso, l’Amministrazione non ha tenuto debitamente conto delle note procedimentali formulate dalla parte istante.

2) Violazione delle stesse norme sotto ulteriore profilo, violazione dell’art.10 bis L.241/90, eccesso di potere.

Prima di precedere al ricalcolo del finanziamento già provvisoriamente concesso, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla comunicazione di avviso di parziale rigetto ai sensi dell’art.10 bis L.241/90.

3) Eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Ministero ha recepito acriticamente la relazione dell’Istituto Bancario, senza dare compiuto riscontro alle osservazioni con le quali parte ricorrente ha contestato l’asserito aumento delle superfici realizzate. Quanto al mancato rinvenimento di macchinari acquistati, parte ricorrente sottolinea che gli stessi sono stati trafugati da ignoti, come da denuncia di furto documentata. Infine, quanto all’esiguo stralcio delle spese per la progettazione, le stesse sono conseguenza dell’erronea ed illegittima detrazione effettuata per i capitoli "opere murarie".

4) Eccesso di potere per lesione di aspettativa legittima.

Sussistevano invero tutti i presupposti per l’emanazione di un decreto definitivo di contributo nella misura determinata e già concessa.

Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero intimato.

Resiste altresì l’Istituto B.D.S., eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del gravame, siccome infondato.

Con ordinanza n.201 del 17/2/2006 la domanda cautelare è stata accolta sotto il solo profilo del danno.

In prossimità della pubblica udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva insistendo per l’accoglimento.

Alla pubblica udienza di discussione, presenti per le parti i procuratori come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione. Indi, in esito alla camera di consiglio, ravvisandosi profili di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito, il Collegio ha riservato la decisione adottando al contempo, ai sensi dell’art.73 co.3 cod. proc.amm., ordinanza collegiale n.249 del 3/11/2010, così assegnando alla parti il termine di giorni trenta per la presentazioni di controdeduzioni.

L’ordinanza in parola è stata riscontrata dalla sola parte ricorrente con memoria del 06/12/2010 (prot.12968).

Ciò posto, ritiene il Collegio che le osservazioni articolate dalla parte ricorrente in riscontro all’ordinanza n.249 cit. non revocano in dubbio i profili di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Occorre infatti sottolineare che in specie il provvedimento per il quale è controversia si pone quale "revoca" parziale del finanziamento già provvisoriamente erogato in conseguenza di fatti e sopravvenienze successive alla provvisoria erogazione. In particolare, per quanto qui rileva ai fini della giurisdizione, in ragione degli accertamenti effettuati dall’ente istruttore (B.D.S.) alla impresa beneficiaria sono stati contestati un aumento della superficie per le opere murarie soggette a finanziamento e l’assenza di beni già fatturati. Fatti, entrambi, ed al di là delle deduzioni a difesa articolate dal ricorrente, che attengono al momento prettamente esecutivo del rapporto in cui la posizione giuridica dell’istante è qualificabile in termini di diritto soggettivo al mantenimento del contributo nella misura già quantificata.

Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale "In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, deve ritenersi che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati quali revoca, decadenza, risoluzione, ecc., purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del concessionario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo" (C.G.A., Sez. Giurisdiz., 21 settembre 2010 n. 1232). Ancora di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il pregresso e consolidato orientamento, affermando che "In tema di concessione di contributi e finanziamenti pubblici, una volta che sia stato emesso il provvedimento concessivo del contributo, la fase di verifica e controllo dell’adempimento degli obblighi del beneficiario – imposti per legge o dall’atto concessorio – attiene all’esecuzione del rapporto; pertanto, le controversie aventi ad oggetto il provvedimento dell’Amministrazione che trovi fondamento non già su un vizio di legittimità di quello concessorio o per contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del beneficiario, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse alla conservazione del contributo ha assunto la consistenza di diritto soggettivo" (Cort. Cass., SS.UU. – ord. 23 settembre 2010 n. 20076).

Applicando le suddette coordinate ermeneutiche, la questione qui esame, attenendo alla fase esecutiva del rapporto concessorio, sfugge alla cognizione di questo decidente rientrando nella cognizione del giudice ordinario, facendosi questione invero di posizioni di diritto soggettivo al mantenimento del contributo nella misura già stabilita.

In conclusione, disattese le argomentazioni di parte ricorrente a conforto del radicamento della giurisdizione del giudice adito, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa la giudice ordinario, presso il quale il processo può essere riproposto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande qui spiegate, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art.11 co.2 cod. proc. amm..

Considerata la pronuncia di rito per difetto di giurisdizione, non è luogo a provvedere sulla domanda di espromissione dal giudizio formulata dal B.D.S. controinteressato.

Ritiene il Collegio di poter compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, per come in motivazione riportato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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