Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-02-2012, n. 1663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione 1.4.1989, trascritta nei registri immobiliari, S. S., premesso che con atto in notar Chirizzi 28.9.1987 aveva acquistato da P.E., M.L.G. e M.L.M.C. l’appezzamento di terreno in agro di (OMISSIS) esteso are 80.13 partita 12233 f. 45 particella 243; che A. e M.N. possedevano detta zona senza titolo da epoca anteriore al suo acquisto, li conveniva davanti al tribunale di Taranto per il rilascio. Si costituiva i convenuti e M.A. eccepiva la carenza di legittimazione avendo donato il cespite al figlio nel 1987 mentre N. svolgeva riconvenzionale di acquisto per usucapione ordinaria o speciale.

Espletata prova per testi, con sentenza 6.2.2002 il Tribunale rigettava la domanda attrice ed accoglieva la riconvenzionale di usucapione ordinaria, con favore delle spese, decisione confermata dalla Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, con sentenza 292/2005, sia pure con diversa motivazione sul punto dell’accessione del possesso del dante causa di M.A. a quello da questi esercitato sulla zona di terreno dal 1970 al 1987 e dal di lui figlio N. dal 1987 in poi, concludendo per l’accessione del possesso da A. a M.N., sulla scorta delle testimonianze e per l’applicazione dell’usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c..

Ricorre S. con tre motivi, resiste controparte, che ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamentano vizi di motivazione e violazione della L. n. 346 del 1976, art. 2 perchè per l’usucapione speciale si richiede un reddito dominicale non superiore a L. 5.000 mentre nella fattispecie è di L. 44.072.

Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 11 preleggi, della L. n. 346 del 1976 modificata dalla L. n. 97 del 1994 e vizi di motivazione perchè la Corte di appello non poteva applicare la nuova normativa in quanto al momento della proposizione della domanda riconvenzionale il limite operativo era di L. 5.000. Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 771 c.c., art. 1418 c.c., art. 1146 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c, nn. 3 e 5 perchè la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della donazione del 1987 in quanto donazione di beni altrui.

Osserva la Corte:

La Corte di appello, pur confermando nel dispositivo la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’usucapione speciale anzicchè quella ordinaria, decisione censurata con i motivi sopra riportati.

La prima censura merita accoglimento con assorbimento delle altre. Al riguardo va notato che in sentenza l’appezzamento, come indicato in citazione, è descritto RD L. 460,75 RA L. 60,10 e la prova del maggiore reddito dominicale in L. 44.072 sarebbe fornita dalla descrizione fattane nella donazione del 1987 tra i M., riportata a pagina trentadue della sentenza.

In particolare, la decisione, a pagina diciassette, riporta il motivo di appello dell’attuale ricorrente che lamenta sia stata negata efficacia probatoria al suo atto di acquisto del 28.9.1987, e si descrive il bene specificando ulteriormente il RD di L. 460,75 ed il RA di L. 60,10 mentre il richiamo all’atto di liberalità tra i M. fa riferimento al mancato acquisto a titolo derivativo della particella 243 (pagina 31), "derivata dalla 18, uliveto di 3^, mentre realmente è seminativo, are 80,13 RD 44.072 RA 36.058" (pagina 32).

La determinazione del reddito dominicale, costituendo il presupposto dell’accoglimento della domanda di usucapione speciale, doveva essere oggetto di specifica delibazione da parte della sentenza e tale omissione comporta la cassazione della sentenza sul punto, con assorbimento delle altre censure.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione a motivo accolto e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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