Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-02-2012, n. 1642 Indennità o rendita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18.12.2008/23.1.2009 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, condannava l’INAIL a corrispondere a C.P. la rendita per l’infortunio sul lavoro sofferto in data (OMISSIS). Osservava in sintesi la corte territoriale che l’Istituto aveva provveduto al pagamento dell’indennità di invalidità temporanea, così riconoscendo la natura lavorativa dell’infortunio, e che conforme dichiarazione aveva rilasciato il Direttore della sede INAIL di Catanzaro, con attestazione valevole a tutti gli effetti di legge.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INAIL con un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Motivi della decisione

Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’INAIL lamenta violazione dell’art. 414 c.p.c., del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66, 68 e 74 ed, al riguardo, osserva che la Corte calabrese aveva erroneamente ritenuto che il provvedimento di riconoscimento dell’indennità per inabilità temporanea valesse anche a manifestare la volontà dell’Istituto di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all’avveramento dell’infortunio, pur trattandosi, nel caso, di diritti (quello per l’inabilità temporanea assoluta e la rendita per inabilità permanente) aventi differenti presupposti e finalità.

Il ricorso è fondato.

Per come, infatti, più volte affermato da questa Suprema Corte, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all’indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell’Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all’avveramento dell’infortunio, in relazione alle quali la diversa fattispecie di volta in volta considerata dalla legge esige la ricorrenza di specifici requisiti e l’espletamento di una apposita procedura amministrativa, strumentale all’accertamento dell’esistenza dell’obbligazione previdenziale e all’adempimento della stessa.

Trattandosi, peraltro, di materia della quale l’istituto previdenziale non può disporre a mezzo di atti negoziali, il riconoscimento dell’inabilità temporanea non solo non equivale a confessione in ordine ad un infortunio indennizzabile, ma non produce neppure i limitati effetti di cui all’art. 1988 c.c..

E, del resto, la stessa revoca (non per fatti sopravvenuti) o la mancata continuazione dell’erogazione di una prestazione, che sia stata in un primo tempo riconosciuta dall’ente previdenziale, si risolvono in una contestazione dell’esistenza del diritto e questo comporta che l’attore debba provare il fatto costitutivo dell’obbligazione, che non può identificarsi nel riconoscimento a suo tempo effettuato (cfr. Cass. n. 9475/2003; Cass. n. 9040/2001;

Cass. n. 6256/1999; Cass. n. 6785/1991).

Nel caso in esame, la corte territoriale, disattendendo tali criteri interpretativi, non ha preso in alcuna considerazione la posizione assunta, in seno al giudizio, dall’Istituto e le difese a tal fine dallo stesso svolte, dando esclusivo rilievo alle valutazioni espresse e alle determinazioni adottate con riferimento a diversa prestazione, ma ciò in violazione del principio dell’autonomia dei relativi procedimenti e della indisponibilità della materia attribuita alla competenza dell’ente previdenziale. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rimessa ad altro giudice di pari grado, il quale provvederà a nuovo esame, alla luce dei principi indicati, statuendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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