Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 12-01-2011, n. 588

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1 – Con sentenza in data 12.11.2009, la Corte di Cassazione, nel confermare le decisioni di merito – le sentenze del GUP del tribunale di Bari 8.10.2007 e della Corte di appello della stessa città 11.5.2009 – che avevano condannato alle pene di legge G. F. per i reati di abusiva attività finanziaria ex D.Lgs n. 385 del 1973, art. 132, comma 1 e di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 7 e 11, artt. 81 cpv. 646 c.p., escludevano, per quel che in questa sede interessa, che si fosse prescritto il primo reato come sopra indicato, ritenendo, da un canto, la sua struttura abituale peraltro caratterizzata da una condotta unica, dall’altro, la consumazione del predetto reato alla data del (OMISSIS). Ne conseguiva che il termine prescrizionale, determinato dai novellati artt. 157 e 161 c.p., tenuto conto della pena edittale dell’illecito contestato, in anni sette e mesi sei, alla data della decisione di illegittimità, non era ancora decorso.

2 – Con ricorso straordinario, ex art. 625 bis c.p., il condannato, tramite difensore, richiedeva la correzione materiale della data, come indicata nel Gennaio 2003, di consumazione del reato ex D.Lgs n. 385 del 1973, art. 132, richiamando le parti della decisione di primo e di secondo grado, nonchè la parte della consulenza tecnica redatta dal dr. S., incaricato dal P.M., dalla lettura delle quali parti era possibile pianamente evincere che l’ultima operazione anomala doveva farsi risalire al 2.4.2002.

Con più precisione: a pg. 31 della relazione si indicava la predetta data come quella dell’ultima operazione anomala eseguita dal G.;

a pg. 4, 6 e 14 della sentenza di primo grado si attesta, nell’ordine, che i consulenti incaricati di coadiuvare l’ispezione della Banca d’Italia procedettero ad un "attento esame di tutte le operazioni effettuate dal G. il precedente 11.4.2002, risalendo da lì a ritroso nel tempo"; che l’ispettore M. dichiara che le operazioni anomale compiute dal G. sono state compiute "dal (OMISSIS), con particolare intensificazione nel quadriennio (OMISSIS)"; infine che i fatti commessi dall’imputato, nella sua qualità di direttore prò tempore della filiale di (OMISSIS) della Banca popolare di Bari, furono commessi ".. .sino all’ (OMISSIS);

nel frontespizio della sentenza della Corte di appello di Bari, la n. 496 del 2008, poi, come anche nelle pagina 2, il reato viene indicato come commesso ora nel (OMISSIS), ora nell'(OMISSIS), ma sempre del (OMISSIS).

La data del Gennaio 2003, come indicata nella sentenza della Cassazione, costituirebbe, secondo la difesa del ricorrente, un errore di fatto – rilevante e condizionante la decisione – perchè estrapolata dalla pg. 3 della sentenza di primo grado che la riferisce come tratta dalla relazione del consulente del p.m., nel contesto della quale però non viene mai riferita, quella data, alla condotta dell’allora imputato.

3 – Il ricorso non merita accoglimento, sotto ogni profilo.

Per intanto non pare che l’indicazione della data contestata consista in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata nel processo formativo della volontà, viziata da una inesatta diretta percezione delle risultanze processuali. La Corte, al di là delle diverse indicazioni, pur plurime, contenute negli atti ha in realtà prestato fede ad una valutazione delle risultanze degli atti processuali (in specie di una relazione di consulenza tecnica) compiuta dal giudice di primo grado che ne ha dato atto in sentenza.

Ma, anche se si volesse intendere la predetta indicazione come conseguenza di un errore percettivo nel senso che quella data sia stata oggetto di una distorta rappresentazione percettiva, di una svista o di un equivoco incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità il cui contenuto è stato percepito in modo difforme da quello effettivo, il risultato decisionale non sarebbe diverso. Anche se si puntualizzasse, quindi, la data ultima di commissione del reato nell'(OMISSIS), che è poi il postulato del discorso difensivo del ricorrente, la prescrizione del reato sarebbe infatti maturata sempre al di là della data – 12.11.2009 – della sentenza della Corte di Cassazione censurata per il vizio consistente in un errore di fatto.

Invero il termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 159 c.p., comma 1, n. 3, è sospeso "…per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore". E sta di fatto che all’udienza del 28.1.2009 la Corte di appello di Bari, su richiesta dei difensori dell’imputato, che hanno dichiarato di astenersi dalla udienza in adesione alle determinazioni della camera penale, ha rinviato il dibattimento all’udienza dell’11.5.2009. Ne è conseguita, per il rinvio condizionato dalla iniziativa dei difensori dell’imputato, la correlata sospensione del decorso della prescrizione, la quale, di conseguenza, non era maturata alla data della sopra menzionata sentenza di questa Corte, sia che venga quantificato il periodo di sospensione nei sessanta giorni indicati dell’art. 159 c.p., comma 3, sia, invece, che la sospensione venga commisurata per tutto il periodo di differimento della udienza (in tal senso, Cass. Sez. 1, 14.10.2008, Errante, rv.

242.042; sez. 4, 13.12.2007, Antignani, rv. 239020).

Consegue alla reiezione del gravame l’obbligo di rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile che liquida in Euro duemila, onorari compresi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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