T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 11-01-2011, n. 20 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.1.La Sig.na R.O. è proprietaria di un fondo, ubicato in San Leone, frazione di Agrigento, via dei Giacinti, n.6, confinante col fronte del terreno appartenente alla contro interessata N.M., avendolo acquistato da C.V., con atto del 10/03/1988, in regime di comunione col coniuge C.G. e relativamente al quale la predetta dante causa conseguiva concessione edilizia – poi volturata ai ricorrenti – rilasciata a condizione, stabilita dalla Soprintendenza e fatta propria dal Comune di Agrigento che venisse previamente demolita una vecchia costruzione abusiva ivi esistente.

La contro interessata non avrebbe demolito detto immobile, aggiungendovi anzi superfetazioni e allorquando la ricorrente otteneva concessione edilizia n.190 del 02/10/2009 per realizzare una villetta di 60 mq. la contrastava chiedendo al Comune di Agrigento di sospendere i lavori e di revocare la concessione edilizia e proponeva poi ricorso ex art.700 c.p.c. per asserita violazione delle distanze legali dal proprio fabbricato, che veniva accolto, ordinandosi la sospensione dei lavori intrapresi dalla R..

Quest’ultima, a sua volta, chiedeva alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. ed al Comune di Agrigento, rispettivamente, l’annullamento del N.O. e della concessione edilizia rilasciati per la realizzazione della villetta della contro interessata, in considerazione dell’omessa demolizione del vecchio immobile abusivo. In assenza dei chiesti provvedimenti sanzionatori, la Sig.na R. proponeva ricorso (notificato il 16/07/2010 e depositato il 02/08/2010) avverso il silenzio, asseritamente formatosi sulle sue domande, deducendone la illegittimità.

1.2. Si costituivano i contro interessati N.M. e C.G., con memoria depositata il 23/11/2010, con cui eccepivano l’inammissibilità del ricorso in quanto con ordinanza n.132 del 09/07/2010 il Comune di Agrigento avrebbe ingiunto ai medesimi il ripristino di talune delle opere abusivamente realizzate; nel merito contestavano la fondatezza del ricorso e ne chiedevano comunque il rigetto.

1.3. L’Avvocatura dello Stato si costituiva per la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, senza svolgere difese scritte.

1.4.Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso veniva posto in decisione, su conforme richiesta delle parti.

2.1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, nei sensi di seguito precisati e non secondo la prospettazione dei contro interessati che sostengono, in sintesi, l’inesistenza del "vecchio rudere " " già nel 1988 ".

2.2. La ricorrente chiede:

a) la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento che si sarebbe formato sulla richiesta avanzata alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, di annullamento del N.O. n.1269/III del 04/07/1987 e su quella rivolta al Comune di Agrigento di annullamento della concessione edilizia (n.239/87 del 16 marzo 1988);

b) ed inoltre, che " entrando nel merito " siano condannate le dette amministrazioni all’annullamento dei predetti provvedimenti autorizzativi. E ciò chiede in virtù dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui in sede di ricorso contro il silenzio sarebbe consentito al giudice di conoscere della fondatezza della pretesa sottesa alla domanda rimasta inevasa.

Si deve sul punto invece osservare che scopo del ricorso avverso il silenzio rifiuto o inadempimento è – com’è noto – ottenere un provvedimento esplicito dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investa l’accoglimento o meno della sua pretesa (Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6892; 16 settembre 2008 n.4362). Fermo restando, in ogni caso, che al giudice adito non è concesso di sindacare il merito del procedimento amministrativo non portato a compimento, dovendo egli limitarsi a valutare l’astratta accoglibilità della domanda del privato, senza sostituirsi agli organi di amministrazione attiva circa gli apprezzamenti e le scelte discrezionali, che restano di esclusiva competenza di questi ultimi (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 luglio 2010, n. 22601).

Ciò posto, va rilevato che nella specie l’Ufficio Tecnico Settore VII Urbanistica del Comune di Agrigento, con ordinanza n.132 del 09/07/2010, ha ingiunto ai contro interessati C.G. e N.M. la riduzione in pristino delle opere realizzate " in totale difformità alla C.E. n.1235 del 16/03/1988, che ha recepito le condizioni imposte dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento con N.O. n. 1269/III del 04/07/1987 ". Tra le difformità riscontrate in sede di sopralluogo e di cui si ingiunge il ripristino, viene indicato al punto 6) dell’ordinanza che " i fabbricati esistenti nel 1984 sono stati in parte demoliti ed in parte sono ancora esistenti, mentre il suddetto N.O. della Soprintendenza prescriveva che la villetta poteva realizzarsi solo dopo la demolizione della vecchia costruzione esistente sul lotto ".

Tanto basta per ritenere, in mancanza di ulteriori deduzioni, ovvero di elementi probatori di segno contrario di parte ricorrente, che il ricorso debba dichiararsi inammissibile per difetto di interesse (essendo l’ordinanza, della quale la stessa ricorrente deposita copia in atti, unitamente alla relazione di sopralluogo, antecedente alla notifica del gravame).

V’è infatti, da un canto, una rilevante attività sanzionatoria posta in essere dal Comune, sostanzialmente correlata alla domanda della ricorrente (pur in mancanza di formale riferimento ad essa) e, dall’altro, l’esplicito riconoscimento che il N.O. della Soprintendenza resta subordinato alla condizione della demolizione del vecchio fabbricato del 1984, di cui ora si ingiunge la compiuta esecuzione.

La restante domanda, di " entrare nel merito " e disporre l’annullamento del N.O. (la cui efficace, come sopra esposto, è espressamente subordinata alla demolizione del vecchio fabbricato) e della concessione edilizia, in sostituzione delle competenti Amministrazioni, esula – come detto – dall’ambito del presente giudizio (instaurato con rito speciale), per cui è parimenti inammissibile.

3.Quanto alle spese del giudizio, si ravvisano nondimeno valide ragioni, per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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