Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 30
del 21 luglio 2009
SUPPLEMENTO
N. 2
L’ORGANO REGIONALE
DI RIESAME DEI BILANCI
E RENDICONTI
ai sensi dell’articolo 84, nono comma, dello Statuto di autonomia
(D.P.R. 31.8.1972, n. 670)
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Variazioni nell’entrata)
1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2009,
approvato con l’articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2008, n. 9, sono
introdotte le variazioni di cui all’annessa Tabella A.
ARTICOLO 2
(Variazioni nella spesa)
1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2009,
approvato con l’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2008, n. 9, sono
introdotte le variazioni di cui all’annessa Tabella B.
ARTICOLO 3
(Disposizioni diverse)
1. All’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla fine
dell’esercizio 2008 riportati negli stati di previsione dell’entrata,
rispettivamente della spesa per l’esercizio finanziario 2009 sono apportate le
variazioni, in aumento e in diminuzione, pari agli scostamenti dall’ammontare
definitivo dei residui stessi.
ARTICOLO 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le Leggi Regionali
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