Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-01-2011, n. 132 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 22 febbraio 2010 e depositato il 2 marzo 2010, l’istante V.R., previa diffida e messa in mora notificata il 4 gennaio 2010, agiva per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto n. 1495/2009 del 25 giungo 2009 della Corte d’Appello di Catania, recante la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a risarcire in favore della ricorrente, a titolo di equa riparazione ex l. n. 89/2001, i danni non patrimoniali subiti per l’eccessiva durata di una causa svoltasi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, liquidati nella somma di euro 11.947,00, oltre agli interessi legali dalla domanda (20 aprile 2009) fino al saldo e alle spese di cause liquidate nell’importo complessivo di euro 550,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

2. Con nota pervenuta il 19 ottobre 2010, il Ministero comunicava di aver provveduto ad emettere l’autorizzazione di spesa n. 3485/2010 e il correlativo ordinativo di pagamento per l’importo di euro 12.976,56, a titolo di capitale, interessi e spese liquidati nel citato decreto.

3. Con atto depositato il 4 novembre 2010, la ricorrente chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del contendere in esito a tale pagamento, con rifusione di spese per essere il medesimo intervenuto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza.

4. All’udienza camerale del 7 dicembre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. A fronte dell’adempimento dell’Amministrazione al giudicato azionato nel presente giudizio di ottemperanza, integralmente satisfattivo dell’interesse della ricorrente, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

2. Essendo l’adempimento intervenuto ampiamente dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite – in applicazione dei criteri della causalità e della soccombenza virtuale – vanno poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

condanna l’Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 500,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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