Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 2641 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.R., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli depositato nel maggio 2008, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per l’annullamento di alcuni provvedimenti della P.A. diretti al recupero di somme percepite dal predetto;

giudizio iniziato nell’agosto 1999 ed ancora pendente al momento della proposizione della domanda.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 25 novembre 2008, ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il processo si fosse protratto per ulteriori 5 anni e 9 mesi circa, liquidava per il danno non patrimoniale complessivi Euro 5.799,00 (pari ad Euro 1.000 per anno di ritardo) oltre alla metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto il G. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con i primi cinque motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p. 1 CEDU) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c).

Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa CEDU secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2 che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1.500,00 per anno (motivi 1^ e 2^); nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri motivo 3^). Inoltre, ratione materiae doveva essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00, concernente la controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda , così violando l’art. 112 c.p.c. (motivo 4^) e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo (motivo 5^).

1.1.- I motivi sesto e settimo denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla illegittima compensazione per metà delle spese processuali nonostante l’accoglimento della domanda, nonchè vizio di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel p.1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008). Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principi qui esposti.

2.2- Quanto alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va osservato che la Corte di merito, riconoscendo al ricorrente a tale titolo la somma di Euro 5.7 99,00 complessivi per cinque anni e nove mesi di durata irragionevole, non si è affatto discostate dai parametri (oscillanti tra Euro 1000 e 1500 per anno) normalmente adottati dalla Corte Europea in casi analoghi, ai quali ha fatto espresso riferimento. Ha dunque validamente esercitato la sua discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo nel rispetto dello standard della CEDU, cui nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius.

2.3- Quanto al mancato riconoscimento di una somma forfetaria di Euro 2.000 (cd. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito non attribuisce tale ulteriore indennizzo forfetario, e quindi implicitamente non riconosce che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3.- Anche i motivi indicati nel p.1.1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati, in quanto: a)le spese del procedimento non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, bensì compensate per metà; b) la Corte di merito ha legittimamente esercitato tale facoltà discrezionale, rimessa al suo prudente apprezzamento, indicandone congruamente le ragioni nella natura e, soprattutto, nell’esito della lite: costituisce infatti – contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente- idonea motivazione della disposta compensazione parziale il consistente ridimensionamento (da Euro 12.750 a Euro 4.300) della pretesa di indennizzo espressa dal ricorrente.

4.- Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso in favore della Amministrazione resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna V.R. al rimborso in favore del Ministero dell’economia e delle finanze delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 1000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *