Legge Regionale n. 3 del 05-03-2009 Regione Umbria. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Legge finanziaria 2009.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 10
del 6 marzo 2009
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP,
con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2009-2011
il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla
regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale
vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel
rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

ARTICOLO 2

(Ricorso al mercato)

1. Per l’anno 2009 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del
bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 53.700.500,00.

2. Per gli anni 2010 e 2011 il livello massimo di ricorso al mercato, per
ciascun esercizio, è determinato in euro 50.000.500,00.

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare le passività preesistenti.

ARTICOLO 3

(Fondo consortile Società TRE A a r.l.)

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35
(Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e
foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e
istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in
agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) di cui alla Tabella “C” allegata alla presente
legge per un importo di euro 206.500,00 iscritta nella Unità Previsionale di
Base (U.P.B.) n. 07.2.011 “Attività istituzionali” – (cap. 7819/2480), è
vincolata all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del
Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria.

ARTICOLO 4

(Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani)

1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la Regione destina la
somma di euro 432.790,88, iscritta nella U.P.B. della parte spesa n. 08.1.015
(cap. 2802), di cui alla Tabella “B” allegata alla suddetta legge,
all’attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti
previdenziali ed assicurativi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l’INAIL e l’INPS sono definiti con apposita
convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli
oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle
quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

ARTICOLO 5

(Disposizioni per gli Enti dipendenti)

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attivit
istituzionale degli Enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti
previsti nella allegata Tabella “C”.

2. La disposizione di cui all’articolo 11 della presente legge si applica
anche agli Enti dipendenti dalla Regione.

ARTICOLO 6

(Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione.
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11)

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo), la somma di euro 1.000.000,00, iscritta nella U.P.B. 03.2.007
(cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale,
è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi
previsti dalla legge suddetta come previsto nell’allegata Tabella “C”.

ARTICOLO 7

(Finanziamento di programmi comunitari)

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al
cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B.
16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per gli anni 2009, 2010 e 2011.

ARTICOLO 8

(Cofinanziamento regionale del progetto interregionale per la promozione di
servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996)

1. Per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 92.000,00 per il
cofinanziamento del programma interregionale denominato “Promozione di servizi
orientati allo sviluppo rurale” di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre
1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.018 denominata “Sviluppo e
qualificazione del settore delle produzioni cementiere e vegetali” (cap.
7824/8020).

ARTICOLO 9

(Cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013. Annualit
2009.
Reg. CE 1698/2005)

1. Per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 7.500.000,00 per il
cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013 di cui al
regolamento della Comunità Europea n. 1698/2005, con imputazione alla U.P.B.
07.2.014 (Cap. 8199).

ARTICOLO 10

(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 –
Società regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.)

1. L’articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Societ
regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.), è
sostituito dal seguente:
“Art. 11
(Norma finanziaria)
1. La Regione contribuisce annualmente al programma di attività della
Sviluppumbria S.p.A..

2. Il contributo è attribuito con delibera della Giunta regionale, in esito
agli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1 e di norma entro trenta giorni
dall’approvazione del bilancio.

3. Per l’anno 2009 al finanziamento del contributo di cui al comma 1 si
provvede con imputazione alla unità previsionale di base 08.2.009 che assume
la nuova denominazione “Contributi della Regione per la Società regionale per
lo sviluppo economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.” (cap. 9500/3100).

4. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui al comma 2 è
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di
contabilità.”.

ARTICOLO 11

(Controllo strategico e valutazione delle politiche – Legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13, articolo 99)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 99, della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria), è
autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2009 per l’attività di
studi, analisi, ricerche e valutazioni di impatto delle politiche regionali,
con imputazione alla U.P.B. 14.1.002 (cap. 704) della parte spesa del bilancio
regionale.

ARTICOLO 12

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della
legge regionale 13/2000 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate
nelle Tabelle “A” e “B” allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009
e triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con
la presente legge, sono indicate nella Tabella “C” allegata alla presente
legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano
determinati, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della legge regionale
13/2000, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate
nella Tabella “D” allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l’assunzione degli
impegni di spesa nell’anno 2009, a carico di esercizi futuri, è consentita
nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

ARTICOLO 13

(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione,
dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da
parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell’articolo 82,
comma 3 della legge regionale n. 13/2000.

ARTICOLO 14

1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per
l’anno 2009 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2009 e per gli
anni 2010 e 2011 nel bilancio pluriennale 2009/2011.

ALLEGATO 1

TABELLA A (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi
da includere nel Fondo Speciale di parte corrente per la copertura finanziaria
di provvedimenti legislativi in corso

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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ALLEGATO 2

TABELLA B (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi
da includere nel Fondo Speciale in conto capitale per la copertura finanziaria
di provvedimenti legislativi in corso

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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ALLEGATO 3

TABELLA C (Art. 27, comma 3, lett. c) L.R. 13/2000): Stanziamenti in relazione
a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla Legge Finanziaria

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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ALLEGATO 4

TABELLA D (Art. 27, comma 3, lett. d) L.R. 13/2000): Importi da iscrivere
in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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