Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 2634 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con decreto del 12 febbraio 2008, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere a C.L., B.M. e M. un indennizzo di Euro 6.821 oltre agli interessi legali per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di espropriazione per p.u. e retrocessione di alcuni terreni di loro proprietà davanti al Tribunale di Salerno con citazione del 13 luglio 1989, e definito in primo grado (per quel che qui interessa) il 24 luglio 2004, osservando; a) che attesi i rinvii che si erano susseguiti, la durata irragionevole di detto processo risultava pari ad anni 6,mesi 10; b) che doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente ad Euro 1000 per anno.

Che i C. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso affidato a due motivi relativi alla durata del processo ed alla entità del danno liquidato;e che il Ministero ha resistito con controricorso, osserva: A) Che è infondata la censura relativa alla durata del processo, secondo i ricorrenti pari alla intera durata del giudizio, avendo questa Corte ripetutamente tratto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 la regola che nel giudizio di equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, rileva solamente il periodo eccedente il suddetto termine (nel caso stabilito in anni due e mezzo con motivazione congrua dal decreto impugnato), essendo sul punto vincolante il criterio chiaramente stabilito dall’art. 2, comma 3 di detta Legge; e che questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata "ordinario" e "ragionevole", valorizzato invece dalla Corte di Strasburgo, al principio enunciato dall’art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza,non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97 (Cass. 3716/2008; 8603/2005; 8568/2005).

B) Che deve invece essere accolte la censura relativa al numero dei richiedenti l’indennizzo che erano in numero di tre, essendo state,tutte, parti nel processo presupposto; e d’altra parte la L. n. 89 del 2001, art. 2 attribuisce l’indennizzo non già in funzione della posizione assunta in detto processo,prescindendo dal numero dei soggetti che via abbiano aderito, bensì a ciascuno di detti soggetti allorchè "ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali"; per cui avendo il provvedimento impugnato accertato che il danno non patrimoniale si era verificato e che era stato provocato dall’irragionevole durata del processo,lo stesso diceva essere liquidato a favore di ciascuno dei richiedenti.

Il decreto impugnato va,pertanto, cassato in relazione alla censura accolte;e poichè non necessitano ulteriori accertamenti il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. liquidando a ciascuno dei ricorrenti C. l’indennizzo pari ad Euro 6.821,00 già determinato dalla Corte di appello, con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale; nonchè a rifondere al ricorrente le spese processuali. Attesa il rigetto di parte delle censure nonchè la sproporzione tra la somma richiesta e quella effettivamente liquidata,il Collegio ritiene di compensare tra le parti la metà di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte,accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 6.821,00 con gli interessi dalla data della domanda; lo condanna inoltre al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 600 per diritti ed Euro 550 per onorario, e di metà delle spese del giudizio di cassazione liquidate nell’intero in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge. Dichiara interamente compensata tra le parti la restante metà.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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